Cara ADUC
rinuncia agli studi
Domanda
25 maggio 2021
salve, mi sono immatricolata in università nel 2011/2012, ho pagato
la prima rata, ma non la seconda. Sul sito dell'università in
questione è riportato che la rinuncia può essere accettata solo dopo
aver effettuato il pagamento delle tasse arretrate.
Vorrei gentilmente un parere in merito al fatto se una volta inviata
rinuncia agli studi a mezzo raccomandata, l'università è tenuta
all'accettazione del documento, e dal momento che sono decorsi dieci
anni, il credito vantato dall'università sia da considerare
prescritto. grazie
cordiali saluti
Mariagrazia, dalla provincia di IT
cordiali saluti
Mariagrazia, dalla provincia di IT
Risposta ADUC
se lei non ha presentato la rinuncia agli studi universitari risulterà in debito per gli anni successivi indipendentemente dalla iscrizione o dagli esami sostenuti.
La domanda di rinuncia agli studi è un atto formale con cui si chiude la carriera universitaria: dovrà essere compilato un modulo online secondo le modalità e i tempi previsti dall'ateneo, essere in regola con le tasse arretrate, stampare la domanda e consegnare tutto in segreteria insieme ad una marca da bollo, libretto universitario e tutti i documenti richiesti. La domanda di ritiro dall’università può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, l’importante è aver pagato tutte le tasse arretrate.
A prescindere da quanto sopra, la prescrizione quinquennale (art. 2948 c4, cc) vale anche per le tasse universitarie, che rientrano in quei pagamenti da esigere annualmente (art. 2935 cc). Se non sono stati richiesti con solleciti o avvisi di mora, faccia valere la prescrizione per quelli oltre i 5 anni pagando il resto degli arretrati.
La domanda di rinuncia agli studi è un atto formale con cui si chiude la carriera universitaria: dovrà essere compilato un modulo online secondo le modalità e i tempi previsti dall'ateneo, essere in regola con le tasse arretrate, stampare la domanda e consegnare tutto in segreteria insieme ad una marca da bollo, libretto universitario e tutti i documenti richiesti. La domanda di ritiro dall’università può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, l’importante è aver pagato tutte le tasse arretrate.
A prescindere da quanto sopra, la prescrizione quinquennale (art. 2948 c4, cc) vale anche per le tasse universitarie, che rientrano in quei pagamenti da esigere annualmente (art. 2935 cc). Se non sono stati richiesti con solleciti o avvisi di mora, faccia valere la prescrizione per quelli oltre i 5 anni pagando il resto degli arretrati.
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