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Cara ADUC

Rimborso ritardo volo

13 febbraio 2016
Domanda 13 febbraio 2016
Buonasera,
avrei bisogno di un chiarimento su come procedere per richiedere il rimborso per il ritardo di un volo aereo internazionale che ha condotto me e mio marito a destinazione con più di 5 ore di ritardo.
Secondo la Carta dei Diritti del Passeggero, abbiamo diritto ad un rimborso di 600€ a testa, inoltre abbiamo richiesto anche il rimborso della prima notte di hotel, pagata ma di cui non abbiamo usufruito. Avendo inviato un raccomandata
direttamente alla compagnia (Lufthansa) mi è stato risposto che il ritardo è stato causato da un imprevedibile problema tecnico, ma non credo (in base ad altri casi
letti su Il Sole 24 Ore
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2015-03-31/si-
compensazione-pecuniaria-anche-caso-ritardo-prolungato-162732.php) che
questa si possa addurre come "causa straordinaria" ed esonerare quindi la
compagnia dal pagamento del risarcimento dovuto come da Carta dei Diritti del
Passeggero.Volendo quindi proseguire nella mia azione, ho letto su diverse fonti che si può istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do), ma non mi sono chiare le modalità, soprattutto dato che da quanto ho dedotto dovrei rivolgermi direttamente al giudice tedesco competente, dato che la compagnia è la Lufthansa e che il volo è partito da Francoforte per arrivare a Cancun.
Vorrei quindi chiedere a voi se mi potete gentilmente dare qualche indicazione sul corretto iter da seguire e per chiarezza vi allego la raccomandata già inviata a Lufthansa.
Grazie!
Valentina, da Zero Branco (TV)

Risposta ADUC
il procedimento europeo per le controversie di modesta entità riguarda tutte le controversie transfrontaliere (tra cittadini o tra cittadini e imprese appartenenti a Stati europei diversi) in materia civile e commerciale, di valore -esclusi interessi, diritti e spese- non superiore a 2.000 euro.
Con controversia transfrontaliera il Regolamento intende "una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito". Il consumatore/cittadino che intenda accedere alle vie giudiziarie per una controversia transfrontaliera di modesta entità, può farlo compilando un apposito modulo di domanda e presentandolo all'organo giurisdizionale competente.Per la quasi totalità dei casi, trattandosi di controversie di piccolo importo, l'organo a cui rivolgersi sara' il giudice di pace competente per la zona di residenza del consumatore. La invito quindi a leggersi la nostra scheda pratica in materia http://sosonline.aduc.it/scheda/controversie+stranieri+procedimento+europeo_19220.php
Pertanto, Le consiglio di inviare una nuova raccomandata alla compagnia chiedendo che venga documentata in primis idoneamente la sussistenza del presunto guasto tecnico. Il vettore dovrà infatti dimostrare, per non incorrere in alcuna responsabilità, l’impossibilità di rimediare prontamente all'inconveniente tecnico, di far fronte al problema verificatosi pur avendo adottato tutte le misure per evitarlo. Ed infatti, la ricorrenza di circostanze che attentano alla sicurezza del volo, come i guasti e/o le anomalie improvvise (v. CGCE 22/12/08, C- 549/08 alla luce del n 14 del Considerando Regolamento CE 261/04), sono in grado di liberare il vettore allorchè questi dimostri la eccezionalità dell’inconveniente su piano causale. La impossibilità di assicurare il volo, pur in presenza di guasti tecnici, dovrebbe essere riscontrata dimostrando, ad esempio, che la rottura od anomalia non si sarebbe potuta evitare con misure idonee a far fronte alla situazione nemmeno in caso di manutenzioni ordinarie eseguite. La prova, che deve essere fornita in tali ipotesi, si sostanzierebbe non solo nella dimostrazione, da parte del vettore, di aver svolto diligentemente i lavori di manutenzione ordinaria del mezzo ma anche e soprattutto nella dimostrazione che, nonostante la messa in campo di tutte le risorse di cui disponeva , non avrebbe potuto evitare l’evento dannoso se non a pena di sacrifici ingenti per la intera Compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica (V. GDP Caserta 22/11/07). Se a seguito di tutto ciò la compagnia non dovesse rispondere o non fornisse adeguate spiegazioni potrà ricorrere al procedimento europeo.
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