Martedì 27 ottobre 2026
Menu
Cara ADUC

Accesso agli atti e dati del defunto: chi deve indicare i controinteressati

27 ottobre 2026
Domanda 27 ottobre 2026
Buonasera, chiedo se sia il richiedente accesso agli atti che deve indicare i controinteressati all'interno della richiesta di accesso agli atti (l. 1990) mentre la richiesta di ottenimento dei dati personali del defunto non prevede questa opzione e l'ente pubblico o privato a cui viene rivolta la richiesta, in questo secondo caso, non dovrà richiedere l'assenso ai controinteressati.
Francesca, dalla provincia di TR

Risposta ADUC
Gentile Francesca,
La questione che pone riguarda due istituti giuridici distinti, ed è corretto distinguerli, anche se la materia tecnica va oltre quanto possiamo trattare con la necessaria precisione in questa sede.

L'accesso agli atti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990 prevede effettivamente che il richiedente, quando presenta l'istanza, debba considerare l'esistenza di eventuali controinteressati (cioè soggetti terzi che dai documenti richiesti potrebbero subire un pregiudizio alla propria riservatezza). È l'amministrazione, ricevuta la richiesta, a dover individuare i controinteressati e notificare loro l'istanza, dando loro la possibilità di opporsi entro un termine stabilito: non è quindi un onere di indicazione formale che grava interamente e solo sul richiedente, ma una valutazione che l'ente è tenuto a compiere d'ufficio una volta ricevuta la domanda, anche se spesso è utile che il richiedente indichi se è a conoscenza di soggetti terzi coinvolti.

Per quanto riguarda invece la richiesta di dati personali di una persona defunta, la disciplina di riferimento è quella privacy (Codice Privacy e GDPR, con le specificità italiane sui diritti esercitabili dopo la morte dell'interessato da parte di chi ha un interesse proprio o agisce come mandatario). Qui la logica è diversa da quella dell'accesso agli atti: non si tratta di un accesso documentale con controinteressati da notificare secondo lo schema della 241/1990, ma dell'esercizio di un diritto che il Codice Privacy riconosce a determinati soggetti legittimati rispetto ai dati del defunto.

Tuttavia, se l'ente nel riscontrare la sua richiesta dovesse opporle un diniego basato su una lettura che le sembra scorretta delle due discipline, le consigliamo di chiedere per iscritto le motivazioni specifiche del rifiuto e, se ritiene che vi sia una violazione dei suoi diritti in materia di accesso o di privacy, può rivolgersi rispettivamente al difensore civico/TAR per l'accesso, oppure al Garante Privacy per la questione dei dati del defunto.

Per approfondire: la nostra guida sul procedimento amministrativo e l'accesso agli atti e la nostra scheda sulle nuove regole privacy in ambito europeo.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →