Giovedì 4 giugno 2026
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Rimborso assicurazione su mutui e prestiti

30 agosto 2014
Domanda 30 agosto 2014
Nel 2010 ho contratto un finanziamento di € 30.000,00 + € 3.014 per la copertura assicurativa. In questi giorni ho proceduto all'estinzione anticipata del prestito
mediante il versamento € 16.800,14. Di conseguenza mi saranno restituiti € 790,1 di premio assicurativo non goduto.
E'giusto che a fronte di un importo d'estinzione superiore al 50% del finanziamento mi venga restituito il premio assicurativo non goduto nella misura di circa il 25%?
Francesco, da Cusano Milanino (MI)

Risposta ADUC
Non deve confrontare col solo capitale bensì anche col tempo trascorso rispetto a quello originariamente previsto.
Il riferimento è il Decreto Legge 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012, che all'articolo 22 comma15-quater e seguenti prevede che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Le disposizioni si applicano a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente all'entrata in vigore del decreto.
Per i contratti estinti prima del decreto, il rimborso spetta ugualmente in virtù di pronunciamenti di Cassazione, ad esempio la Sentenza 11706 del 20 maggio 2009.
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