Cara ADUC
Recesso TIM Vision non attivato: come ottenere disattivazione e rimborso
Domanda
5 novembre 2026
In data 11 febbraio 2026 ho inviato tramite pec, ai sensi del Dl.gs 206/2005 (Codice del Consumo), la richiesta di esercitare il diritto di recesso dall'offerta nelle forme e modalità previste dagli articoli 52 e seguenti del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) dal contratto TIMVISION XS - PIANO ANNUALE CON PAGAMENTO DILAZIONATO IN 12 MENSILITÀ (per clienti TIM di rete Fissa).
Non ho mai ricevuto risposta ed inoltre il servizio mi è stato addebitato mensilmente.
Faccio presente che l'offerta del 6/02/2026 - ID PRATICA D1RIPXRO6Q7WE1 non è mai stata attivata.
Chiedo pertanto entro il termine di 15 gg la disattivazione del servizio come da me richiesto nei tempi previsti dalla legge e la restituzione delle somme addebitate per il servizio.
In attesa di riscontro.
Non ho mai ricevuto risposta ed inoltre il servizio mi è stato addebitato mensilmente.
Faccio presente che l'offerta del 6/02/2026 - ID PRATICA D1RIPXRO6Q7WE1 non è mai stata attivata.
Chiedo pertanto entro il termine di 15 gg la disattivazione del servizio come da me richiesto nei tempi previsti dalla legge e la restituzione delle somme addebitate per il servizio.
In attesa di riscontro.
Paola, dalla provincia di BS
Risposta ADUC
Gentile Paola,
Il diritto di recesso da lei esercitato il 11 febbraio 2026 risulta tempestivo, posto che il contratto risalga al 6 febbraio 2026 e il termine di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza decorre proprio dalla conclusione del contratto (o dalla consegna, se si tratta di beni). Se davvero ha inviato la comunicazione via PEC entro quel termine, il recesso si è perfezionato correttamente e l'operatore avrebbe dovuto darne seguito senza pretendere ulteriori addebiti.
Il fatto che, come lei riferisce, il servizio non sia mai stato attivato rafforza ulteriormente la sua posizione: se l'offerta non è mai stata effettivamente erogata, qualsiasi addebito risulterebbe privo di causa, a prescindere dalla questione del recesso, e andrebbe comunque restituito.
Le suggeriamo innanzitutto di verificare di avere prova dell'avvenuta consegna della PEC (ricevuta di accettazione e di consegna), elemento essenziale per dimostrare la tempestività della richiesta in caso di contestazione da parte dell'operatore.
Sul piano operativo, il mancato riscontro a una richiesta di recesso e il perdurare degli addebiti configurano un disservizio contrattuale per cui può procedere così: invii un reclamo scritto formale all'operatore (se non l'ha già fatto in forma di reclamo vero e proprio, distinto dalla richiesta di recesso), chiedendo la disattivazione immediata e il rimborso delle somme indebitamente addebitate, con termine di risposta di 45 giorni. Se l'operatore non risponde o risponde negativamente, la strada obbligatoria prima di qualsiasi azione legale è la conciliazione tramite la piattaforma ConciliaWeb di AGCOM presso il Corecom territorialmente competente. Solo dopo il tentativo di conciliazione, se fallisce, potrà scegliere tra l'istanza di definizione al Corecom (gratuita, con indennizzi automatici) oppure rivolgersi al Giudice di Pace per il recupero delle somme e l'eventuale risarcimento del maggior danno.
Per redigere il reclamo formale può utilizzare il nostro modulo per reclami in materia di telefonia.
Per approfondire l'intera procedura Corecom consulti anche la nostra guida sulla conciliazione obbligatoria davanti al Corecom.
Il diritto di recesso da lei esercitato il 11 febbraio 2026 risulta tempestivo, posto che il contratto risalga al 6 febbraio 2026 e il termine di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza decorre proprio dalla conclusione del contratto (o dalla consegna, se si tratta di beni). Se davvero ha inviato la comunicazione via PEC entro quel termine, il recesso si è perfezionato correttamente e l'operatore avrebbe dovuto darne seguito senza pretendere ulteriori addebiti.
Il fatto che, come lei riferisce, il servizio non sia mai stato attivato rafforza ulteriormente la sua posizione: se l'offerta non è mai stata effettivamente erogata, qualsiasi addebito risulterebbe privo di causa, a prescindere dalla questione del recesso, e andrebbe comunque restituito.
Le suggeriamo innanzitutto di verificare di avere prova dell'avvenuta consegna della PEC (ricevuta di accettazione e di consegna), elemento essenziale per dimostrare la tempestività della richiesta in caso di contestazione da parte dell'operatore.
Sul piano operativo, il mancato riscontro a una richiesta di recesso e il perdurare degli addebiti configurano un disservizio contrattuale per cui può procedere così: invii un reclamo scritto formale all'operatore (se non l'ha già fatto in forma di reclamo vero e proprio, distinto dalla richiesta di recesso), chiedendo la disattivazione immediata e il rimborso delle somme indebitamente addebitate, con termine di risposta di 45 giorni. Se l'operatore non risponde o risponde negativamente, la strada obbligatoria prima di qualsiasi azione legale è la conciliazione tramite la piattaforma ConciliaWeb di AGCOM presso il Corecom territorialmente competente. Solo dopo il tentativo di conciliazione, se fallisce, potrà scegliere tra l'istanza di definizione al Corecom (gratuita, con indennizzi automatici) oppure rivolgersi al Giudice di Pace per il recupero delle somme e l'eventuale risarcimento del maggior danno.
Per redigere il reclamo formale può utilizzare il nostro modulo per reclami in materia di telefonia.
Per approfondire l'intera procedura Corecom consulti anche la nostra guida sulla conciliazione obbligatoria davanti al Corecom.
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