Lunedì 9 novembre 2026
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Cara ADUC

Problematica Condominiale

22 ottobre 2014
Domanda 22 ottobre 2014
Buonasera,
ADUC Firenze, di cui siamo soci sostenitori (abbiamo pagato la quota questa estate), ci ha fornito questo contatto email per ricevere la vostra consulenza sulla seguente problematica:
Siamo proprietari ed abitiamo in un appartamento al settimo ed ultimo piano di un palazzo a Firenze, da noi acquistato 20 anni fa.
All'epoca, durante i lavori di ristrutturazione, decidemmo di coibentare il tetto assicurando sulla guaina esistente -non nuova- dei pannelli isolanti caldo/freddo a loro volta ricoperti da una nuova guaina impermeabilizzante.
A seguito della recente tromba d'aria che ha interessato Firenze, la guaina esterna sopra i pannelli isolanti si è in parte distaccata e, durante il sopralluogo ci si è resi conto che sia la guaina, sia i pannelli, sono decisamente usurati dagli anni. I lavori da effettuare, a detta della ditta edile, consistono dunque nella sostituzione sia dei pannelli, sia della guaina e in una nuova soluzione di ancoraggio in sicurezza della guaina.
Ora, a noi sembra che la guaina esterna - anche se posta a suo tempo sopra i pannelli isolanti per nostra decisione e non per volere del condominio- sostituisca di fatto quella pre-esistente che poggia direttamente sul tetto e che per questo sia l'unica soggetta ad usura, avendo comportato per altro l'allungamento dei tempi di sostituizione, che sarebbe comunque occorsa anni fa per la vecchia guaina.
Il quesito è il seguente:
dando per scontato che fornitura e posa in opera dei pannelli isolanti sono in tutta evidenza a nostro carico, a chi deve essere imputato il costo della fornitura e ancoraggio della guaina, a noi o al condominio?
Ringraziando fin d'ora per l'attenzione, rimaniamo in attesa di vostra gentile risposta ed inviamo cordiali saluti
Andrea, da Firenze (FI)

Risposta ADUC
se la posa dei suoi pannelli coibenti e' stata la causa involontaria della rottura del manto impermeabile esterno (forse per mancanza di un solido ancoraggio alla struttura), appare ragionevole che il condominio le attribuisca l'onere del ripristino, almeno in circostanze estreme come quella occorsa recentemente, visto che, per una copertura non calpestabile, la durata di detto manto, se eseguito a regole d'arte, supera abbondantemente il decennio.
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