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Cara ADUC

Prescrizione consumi gas. Contenzioso ENI

29 aprile 2017
Domanda 29 aprile 2017
Spett.le associazione,
nel mese di marzo 2011 terminava il rapporto di fornitura luce/gas con la società ENI poiché non emettevano mai le fatture di pagamento.
In data 09.09.2016 ho ricevuto una raccomandata A/R di diffida perchè, a loro dire, non avrei pagato una bolletta dell'importo di Euro 420,38 che allego in copia perchè mai pervenutami. Alchè qualche giorno dopo, via FAX, contestai al gestore la prescrizione degli importi poichè riconducibili alla cessazione della fornitura e lettura finale del 31.03.2011 che mi sono stati formalmente richiesti con la raccomandata del 09.09.2016 quindi oltre i cinque anni previsti dal codice civile.
Nel mese di febbraio 2017 ricevetti una risposta a reclamo (non l'ho mai fatto perchè il fax da me inviato era una diffida) da parte di ENI che non sentendo ragioni richiedeva comunque il pagamento della fattura nonostante il gestore stesso attesti che la fattura recapitata era del 14/06/2016 (ossia oltre i cinque anni dalla cessazione della fornitura) motivando che per loro la prescrizione decorreva dalla data di emissione della fattura che mi è stata fornita solo con la loro replica alla mia diffida.
Nel pomeriggio ho anche ricevuto una telefonata da parte di una persona di una società che si è qualificata per conto di ENI che esigeva il pagamento della fattura sempre per le stesse motivazioni.
Ho pertanto interpellato l'Autorità Garante che si dichiarata incompetente per quanto attiene all'accertamento della prescrizione (diversamente da quanto attestato in un vostro articolo sul vostro sito).
Per quanto sopra, ritengo di trovarmi in piena ragione chiedo una vostra consulenza in merito nonchè su eventuali provvedimenti da adottare nei confronti di ENI.
Cordialità.
Daniele, da Cesate (MI)

Risposta ADUC
ci pare di capire che il gestore ha affidato ad una societa' di recupero crediti l'esecuzione del suo presunto credito, che anche a noi pare prescritto. Attenda percio' comunicazioni ufficiali, cioe' solo per raccomandata AR, di messa in mora del pagamento, opponendo cosi' altrettanto formalmente le sue ragioni di rifiuto. Fino ad allora eviti qualunque interlocuzione informale.
La prescrizione è sancita dall'art. 2934 e segg. del c.c., il cui accertamento non è in effetti di competenza dell'AEEG, ma del giudice ordinario.
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