Cara ADUC
Polizza vita
Domanda
22 dicembre 2018
In data 01.2011 in presenza del proprio legale stipulavo, in un bar di fronte il tribunale di Palermo tramite un consulente dell’agenzia di Trapani, una polizza vita INA-ASSITALIA (ora GENERALI) denominata “Sette Massima Tariffa 07S09” con richiesta di inserimento della garanzia a copertura in caso di invalidità/inabilità totale così come evidenziato a mano nel fascicolo.
Poiché in gennaio 2018 sono stato riconosciuto invalido/inabile al 100% chiedevo alla Generali sia di persona che online, le modalità per aprire il sinistro occorso.
Premetto che, solo dopo segnalazione all’Ivass, l’impresa rispondeva che nel contratto stipulato la garanzia accessoria di invalidità definita “Copertura complementare, prevista a richiesta del Contraente" non risulta esercitata in quella data.
Per lo scrivente, l’evidenzia a mano nel fascicolo della copertura “Prestazioni in caso di invalidità totale e permanente” e la dicitura nel contratto “quota rata lorda copertura puro rischio comprensiva di eventuali assicurazioni complementari ed accessorie di puro rischio € 14,19”, furono motivo per esso di avvenuto inserimento nella polizza della copertura complementare.
Dopo ulteriore reclamo, sempre tramite l’Ivass la Generali rispondeva asserendo che nel caso in cui fosse stata esercitata tale opzione, sarebbe stato necessario compilare il questionario sanitario che, invece a loro avviso, risulta in bianco e che il consulente che ha gestito la polizza non collabora più con l’impresa.
A tal fine specifico che per la stipula di una polizza vita, non sempre è obbligatorio compilare il questionario che la compagnia sottopone all'interessato così come la visita medica, ma addirittura l’impresa, pur di perfezionare la proposta di assicurazione potrebbe ritenere sufficiente anche una semplice dichiarazione, sottoscritta, dall'assicurato stesso.
Infine, la polizza ha subito un cambio impresa e un trasferimento da Trapani a Palermo, motivo per cui non posso essere a conoscenza se in tali passaggi, la Generali o chi per essa, ha commesso errori, omissioni e quant'altro.
Inoltre, all'epoca dei fatti ero già invalido nella misura del 76% motivo per cui a maggior ragione chiesi l’inserimento della copertura complementare.
Alla luce dei fatti, mi sembra palese che l’impresa dovrebbe dare piena e corretta esecuzione della polizza in essere, accogliendo l’esonero del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale e al pagamento di una rendita vitalizia di importo costante così come previsto all'atto della stipula.
Secondo Voi, è possibile instaurare una mediazione così come la legge sancisce in questi casi e che probabilità ci sono di accoglimento della mia legittima richiesta?
In attesa di un Vs gentile riscontro e/o informazioni porgo distinti saluti.
Francesco, dalla provincia di PA
Poiché in gennaio 2018 sono stato riconosciuto invalido/inabile al 100% chiedevo alla Generali sia di persona che online, le modalità per aprire il sinistro occorso.
Premetto che, solo dopo segnalazione all’Ivass, l’impresa rispondeva che nel contratto stipulato la garanzia accessoria di invalidità definita “Copertura complementare, prevista a richiesta del Contraente" non risulta esercitata in quella data.
Per lo scrivente, l’evidenzia a mano nel fascicolo della copertura “Prestazioni in caso di invalidità totale e permanente” e la dicitura nel contratto “quota rata lorda copertura puro rischio comprensiva di eventuali assicurazioni complementari ed accessorie di puro rischio € 14,19”, furono motivo per esso di avvenuto inserimento nella polizza della copertura complementare.
Dopo ulteriore reclamo, sempre tramite l’Ivass la Generali rispondeva asserendo che nel caso in cui fosse stata esercitata tale opzione, sarebbe stato necessario compilare il questionario sanitario che, invece a loro avviso, risulta in bianco e che il consulente che ha gestito la polizza non collabora più con l’impresa.
A tal fine specifico che per la stipula di una polizza vita, non sempre è obbligatorio compilare il questionario che la compagnia sottopone all'interessato così come la visita medica, ma addirittura l’impresa, pur di perfezionare la proposta di assicurazione potrebbe ritenere sufficiente anche una semplice dichiarazione, sottoscritta, dall'assicurato stesso.
Infine, la polizza ha subito un cambio impresa e un trasferimento da Trapani a Palermo, motivo per cui non posso essere a conoscenza se in tali passaggi, la Generali o chi per essa, ha commesso errori, omissioni e quant'altro.
Inoltre, all'epoca dei fatti ero già invalido nella misura del 76% motivo per cui a maggior ragione chiesi l’inserimento della copertura complementare.
Alla luce dei fatti, mi sembra palese che l’impresa dovrebbe dare piena e corretta esecuzione della polizza in essere, accogliendo l’esonero del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale e al pagamento di una rendita vitalizia di importo costante così come previsto all'atto della stipula.
Secondo Voi, è possibile instaurare una mediazione così come la legge sancisce in questi casi e che probabilità ci sono di accoglimento della mia legittima richiesta?
In attesa di un Vs gentile riscontro e/o informazioni porgo distinti saluti.
Francesco, dalla provincia di PA
Risposta ADUC
Il procedimento della Mediazione introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 /2010, e disciplinato da successive modifiche normative si considera quella “attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, ovverosia è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile.
Non possiamo prevedere l'esito di una controversia sottoposta a mediazione.
Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, ovverosia è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile.
Non possiamo prevedere l'esito di una controversia sottoposta a mediazione.
Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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