Cara ADUC
Opposizione a notifica Equitalia
Domanda
19 novembre 2016
Buongiorno,
mi è stata notificata da Equitalia il 26-05-2016 una cartella di pagamento relativa ad una tassa automobilistica del 2010. Non avendo mai ricevuto dalla Regione Lazio un avviso notificato di tale tassa, su vostro suggerimento ho inviato alla stessa Equitalia in data 14/06/2016 una richiesta di “Sospensione Legale della Riscossione” dichiarando che “la somma richiesta… è interessata… da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”. Nello stesso contesto ho allegato la ricevuta fax dell’invio alla Regione Lazio della “Memoria difensiva” in cui ho dichiarato di “non aver ricevuto notifica di tale atto il 26/08/2013, come risulterebbe da iscrizione a ruolo nella cartella allegata, e di conseguenza chiedo che tale debito sia da ritenersi nullo per avvenuti termini di prescrizione alla data del 26-05-2016, data in cui mi è stata notificata per la prima volta da Equitalia, ai sensi dell'art.5, comma 51, del D.L.953/82".
In data 09/11/2016 mi è stata notificata tramite R.R. la risposta della Regione Lazio che allego per vostra pronta visione.
Da tale risposta si evince che una legge permetta alla Regione Lazio di iscrivere a ruolo entro i termini di prescrizione senza alcuna necessità di notificare al presunto debitore la contestazione. La domanda ora è questa:
L'atto di iscrizione a ruolo da parte della Regione Lazio, senza contestazione nè notifica come sembrerebbe che la legge gli consenta di fare, può considerarsi valida ai fini di legge?
Esiste una legge che invalida l’atto compiuto dalla Regione Lazio?
Chiedo il vostro parere a riguardo affinchè, se non c'è proprio speranza di annullare il debito, possa pagare entro i 60 giorni richiesti.
Grazie infinite per l'attenzione.
Paolo, da Fiumicino (RM)
mi è stata notificata da Equitalia il 26-05-2016 una cartella di pagamento relativa ad una tassa automobilistica del 2010. Non avendo mai ricevuto dalla Regione Lazio un avviso notificato di tale tassa, su vostro suggerimento ho inviato alla stessa Equitalia in data 14/06/2016 una richiesta di “Sospensione Legale della Riscossione” dichiarando che “la somma richiesta… è interessata… da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”. Nello stesso contesto ho allegato la ricevuta fax dell’invio alla Regione Lazio della “Memoria difensiva” in cui ho dichiarato di “non aver ricevuto notifica di tale atto il 26/08/2013, come risulterebbe da iscrizione a ruolo nella cartella allegata, e di conseguenza chiedo che tale debito sia da ritenersi nullo per avvenuti termini di prescrizione alla data del 26-05-2016, data in cui mi è stata notificata per la prima volta da Equitalia, ai sensi dell'art.5, comma 51, del D.L.953/82".
In data 09/11/2016 mi è stata notificata tramite R.R. la risposta della Regione Lazio che allego per vostra pronta visione.
Da tale risposta si evince che una legge permetta alla Regione Lazio di iscrivere a ruolo entro i termini di prescrizione senza alcuna necessità di notificare al presunto debitore la contestazione. La domanda ora è questa:
L'atto di iscrizione a ruolo da parte della Regione Lazio, senza contestazione nè notifica come sembrerebbe che la legge gli consenta di fare, può considerarsi valida ai fini di legge?
Esiste una legge che invalida l’atto compiuto dalla Regione Lazio?
Chiedo il vostro parere a riguardo affinchè, se non c'è proprio speranza di annullare il debito, possa pagare entro i 60 giorni richiesti.
Grazie infinite per l'attenzione.
Paolo, da Fiumicino (RM)
Risposta ADUC
senza avviso di accertamento, il credito della Regione e' prescritto, checche' ne affermi la Regione, citando impropriamente un dispositivo legislativo (iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento) non applicabile ai tributi locali, come appunto il bollo auto.
Giusto ricorrere in autotutela, ma senza perdere di vista i termini dei 60 gg per inoltrare il ricorso alla CTP, come gia' suggeritole in precedenza nella ns scheda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/cartelle+esattoriali+errate+gia+pagate+richiesta_21036.php
Ma oltre tale termine, non ci sono altri strumenti legali per non pagare.
Giusto ricorrere in autotutela, ma senza perdere di vista i termini dei 60 gg per inoltrare il ricorso alla CTP, come gia' suggeritole in precedenza nella ns scheda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/cartelle+esattoriali+errate+gia+pagate+richiesta_21036.php
Ma oltre tale termine, non ci sono altri strumenti legali per non pagare.
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