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multe
Domanda
22 settembre 2016
In data 26 aprile 2006 ricorro in proprio avverso l'ingiunzione di pagamento n° 3905/2006, d'importo pari a € 3470,00, emessa dal Comune di Pisa tramite SEPI SpA (la sua agenzia di riscossione crediti) per il pagamento di alcune sanzioni al Codice della strada
In data 06 marzo 2007 il Giudice di Pace di Pisa dott. Ermanno Sanzo emette la sentenza n° 901/2007, respingendo il mio ricorso.
In seguito, in data 20 giugno 2007 (notificatami il 26 luglio 2007), lo stesso Giudice di Pace dott. Sanzo emetterà la propria dichiarazione d'incompetenza per valore a esprimere giudizio.
In data 28 maggio 2007 propongo appello avverso la sentenza n° 901 del 06 marzo 2007.
In data 25 settembre 2007 il Comune di Pisa si costituisce in giudizio avverso il mio ricorso in appello
In data 09 settembre 2009 la SEPI impone gravame (fermo amministrativo) sulle due auto della sottoscritta (FIAT Panda targa CN542EW e Mercedes classe A targa BM738XB), probabilmente perché all'oscuro del contenzioso in corso, non avendone mai ricevuto notifica dalla cancelleria del Giudice di Pace.
In data 21 dicembre 2015 il Giudice Milena Balsamo del Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice Unico, emette la sentenza n° 1558/2015, di fatto dichiarando nulla la sentenza di primo grado del Giudice di Pace dott. Ermanno Sanzo, in quanto la Cancelleria dello stesso aveva erroneamente omesso di notificare alla SEPI (agenzia di riscossione del Comune di Pisa) la mia opposizione del 26.04.2006 all'ingiunzione n° 3095/2006.
Il giudizio di primo grado è stato pertanto pronunciato in difetto di contraddittorio.
Il Giudice Milena Balsamo ribadisce nella sentenza stessa la piena competenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative, indipendentemente dall'importo delle stesse, demandando di fatto allo stesso Giudice una pronuncia nel merito.
ORA IO MI CHIEDO: TUTTE QUESTE MULTE POTREBBERO ESSERE PRESCRITTE?
Maria, da Pisa (PI)
In data 06 marzo 2007 il Giudice di Pace di Pisa dott. Ermanno Sanzo emette la sentenza n° 901/2007, respingendo il mio ricorso.
In seguito, in data 20 giugno 2007 (notificatami il 26 luglio 2007), lo stesso Giudice di Pace dott. Sanzo emetterà la propria dichiarazione d'incompetenza per valore a esprimere giudizio.
In data 28 maggio 2007 propongo appello avverso la sentenza n° 901 del 06 marzo 2007.
In data 25 settembre 2007 il Comune di Pisa si costituisce in giudizio avverso il mio ricorso in appello
In data 09 settembre 2009 la SEPI impone gravame (fermo amministrativo) sulle due auto della sottoscritta (FIAT Panda targa CN542EW e Mercedes classe A targa BM738XB), probabilmente perché all'oscuro del contenzioso in corso, non avendone mai ricevuto notifica dalla cancelleria del Giudice di Pace.
In data 21 dicembre 2015 il Giudice Milena Balsamo del Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice Unico, emette la sentenza n° 1558/2015, di fatto dichiarando nulla la sentenza di primo grado del Giudice di Pace dott. Ermanno Sanzo, in quanto la Cancelleria dello stesso aveva erroneamente omesso di notificare alla SEPI (agenzia di riscossione del Comune di Pisa) la mia opposizione del 26.04.2006 all'ingiunzione n° 3095/2006.
Il giudizio di primo grado è stato pertanto pronunciato in difetto di contraddittorio.
Il Giudice Milena Balsamo ribadisce nella sentenza stessa la piena competenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative, indipendentemente dall'importo delle stesse, demandando di fatto allo stesso Giudice una pronuncia nel merito.
ORA IO MI CHIEDO: TUTTE QUESTE MULTE POTREBBERO ESSERE PRESCRITTE?
Maria, da Pisa (PI)
Risposta ADUC
la proposizione del giudizio, tanto di primo grado quanto in appello, ha impedito il verificarsi della prescrizione.
Le multe, quindi, sono da considerarsi valide ed efficaci.
Le multe, quindi, sono da considerarsi valide ed efficaci.
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