Cara ADUC
Modifica millesimi di proprietà?
Domanda
18 novembre 2016
Gentile Consulente buongiorno,
l'amministrazione di condominio, su pressante richiesta di un condomino proprietario di un magazzino, ha dato mandato a un geometra di rifare le tabelle millesimali. Il tecnico incaricato ha preparato tabelle che alterano sensibilmente i precedenti valori della tabella di proprietà. La percentuale del proprietario del magazzino passa da 73 millesimi a 9,34 millesimi, tutta una colonna di appartamenti si vede incrementati i valori e così via. Vorrei sapere se tale tabella millesimale di proprietà può essere rettificata o modificata a maggioranza o se invece è necessaria l'unanimità.
Grazie e cordiali saluti
Giuseppe, da Milano
l'amministrazione di condominio, su pressante richiesta di un condomino proprietario di un magazzino, ha dato mandato a un geometra di rifare le tabelle millesimali. Il tecnico incaricato ha preparato tabelle che alterano sensibilmente i precedenti valori della tabella di proprietà. La percentuale del proprietario del magazzino passa da 73 millesimi a 9,34 millesimi, tutta una colonna di appartamenti si vede incrementati i valori e così via. Vorrei sapere se tale tabella millesimale di proprietà può essere rettificata o modificata a maggioranza o se invece è necessaria l'unanimità.
Grazie e cordiali saluti
Giuseppe, da Milano
Risposta ADUC
le nuove disposizioni legislative hanno modificato l'art. 69 delle D.A.C.C. (contraddicendo in parte la ricorrente giurisprudenza delle S.U. della Cassazione); si puo' derogare dall'unanimita' dell'approvazione della modifica delle tabelle millesimali solo in questi due casi :
"- quando risulta che le precedenti tabelle sono conseguenza di un errore
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione."
Nei citati casi vale la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio.
"- quando risulta che le precedenti tabelle sono conseguenza di un errore
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione."
Nei citati casi vale la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio.
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