Martedì 13 ottobre 2026
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Cara ADUC

Infedele patrocinio

30 marzo 2017
Domanda 30 marzo 2017
Buongiorno,
Ho avuto necessità di rivolgermi ad un avvocato perché chiamata in giudizio civile da un agente immobiliare.
Ho perso il primo grado dinanzi al giudice di pace, per motivi che esporrò in una eventuale successiva comunicazione (dopo aver effettuato una donazione come socio sostenitore a favore di codesta Associazione).
L’avvocato di primo grado a cui ho revocato il mandato perché mi ha avvisato della sentenza il penultimo giorno utile per presentare appello.
Mi sono rivolta ad un altro avvocato che in una notte ha predisposto l’appello e lo ha presentato.
Naturalmente, l’appello, predisposto in poco tempo è stato redatto in modo improvvisato.
L’avvocato che ha condotto l’appello non ha riportato le mie ragioni, assolutamente indispensabili, inviate anche per iscritto.
Il giudice dell’appello, inoltre, non ha voluto accogliere nuove prove: la richiesta di ammissione di una prova, come quella, ad esempio, di non aver firmato il mandato all’agente immobiliare, secondo me, doveva essere presentata prima della fase finale del processo, come avvenuto.
In quale momento della fase di appello deve essere presentata, in base alle leggi vigenti?
L'avvocato in questione non mi ha mai mandato copia di atti né mi ha mai telefonato per aggiornarmi sulla situazione. Alle mie richieste mi veniva risposto di stare tranquilla. Nell’ultima telefonata da me effettuata mi ha comunicato che avevamo perso l’appello e anche questa volta era impossibile ricorrere in cassazione perché la comunicazione era tardiva.
Non aver messo in evidenza, nonostante le mie insistenze, l’inattendibilità del testimone chiave (impiegato del notaio), unico testimone preso in considerazione dal giudice, interlocutore/collaboratore fisso dell’agenzia e reticente nella testimonianza, ha compromesso il procedimento.
Tra l’altro, per tre anni, il mio legale non è riuscito a sbloccare il conto corrente bancario della sottoscritta (pignorato dal giudice su richiesta della controparte), pur essendo stato saldato il debito della parte vincitrice, per ben tre anni, procurandomi ingenti spese di tenuta conto, nonostante le mie continue richieste.
Il conto è stato sbloccato solo in questi giorni, dopo le richieste in tribunale della sottoscritta di liberazione del conto per estinzione del pignoramento,
A causa dell’inefficace e inconcludente difesa, la sottoscritta ha dovuto sostenere altre spese per risarcimento del danno da lite temerari.
Posso non pagare il saldo dell’onorario? Posso, ad esempio chiedere una conciliazione al Consiglio dell’Ordine? Desidererei avere qualche consiglio.
Saluto e ringrazio.
Tania, da Lecce (LE)

Risposta ADUC
precisiamo che è Suo diritto rivolgersi all'Ordine di appartenenza dell'Avvocato per chiedere un parere sul comportamento dallo stesso tenuto ed eventualmente procedere con un esposto.
Occorre, tuttavia, portare alla Sua attenzione alcune rilevanti circostanze.
Avendo redatto un atto di appello in un giorno l'Avvocato per forza di cose potrebbe non aver redatto un atto perfetto.
Di fatto la circostanza che non sia stato dichiarato inammissibile è indice di un lavoro fatto nel rispetto della legge.
L'Avvocato non poteva riportare le Sue ragioni poichè il contenuto dell'appello è vincolato al contenuto degli atti presentati in primo grado oltre alla documentazione.
Se, quindi, innanzi al Giudice di Pace erano state fatte alcune affermazioni o seguita una particolare linea difensiva in appello non poteva essere cambiata.
Al più poteva essere argomentata in maniera differente.
Il giudizio di appello, in virtù del divieto di ius novorum, impedisce di accogliere, si ribadisce, nuove prove e/o nuove tesi difensive.
L'Avvocato non è tenuto ad inviare copia degli atti ma solo a consegnarli qualora il cliente ne faccia espressa richiesta.
Capiamo le Sue perplessità circa il comportamento tenuto nei confronti del teste possiamo solo ipotizzare che magari l'Avvocato, al fine di tutelarla e tutelarsi, abbia evitato di insistere più di tanto in virtù non solo delle dichiarazioni precedentemente rese ma anche e soprattutto per evitare un accusa di ingiuria, diffamazione o addirittura calunnia.
Differente e ben più grave è, invece, il problema da Lei esposto relativamente al pignoramento del conto corrente.
In assenza di documentazione e di maggiori informazioni il nostro consiglio, non potendo non pagare l'onorario, è quello di rivolgersi, si ripete, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'Avvocato, esporre la situazione ed eventualmente redigere formale esposto.
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