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Frontalini
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Lettera 
22 luglio 2021 0:00
 
Buongiorno.
Siamo un supercondominio di 5 palazzine che condividono alcune parti comuni previste dall’articolo 1117 del Codice Civile.
A mente di ciò che riguarda la ripartizione delle spese e cioè che valgono i principi del condominio parziale stabilite dall’articolo 1123, comma 3, del c.c.: qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità, vorrei sapere se anche i frontalini rientrano in questa disciplina.
Nel caso specifico, sarebbero da rifare i frontalini di una palazzina e l'amministratore ha convocato solo quella palazzina ed in assemblea è stato deliberato il lavoro ed il riparto tra tutti condomini della palazzina.
Un condomino ha già detto che farà ricorso perchè secondo lui si dovevano convocare tutte e cinque le palazzine.
Chi ha ragione?
Grazie e distinti saluti.
Pietro, dalla provincia di EE

Risposta:
se l'intervento deliberato non deroga dagli eventuali obblighi di uniformita' estetica tra le cinque palazzine, come indicata nel regolamento del supercondominio, non vediamo la motivazione addotta all'impugnazione della delibera, stanti proprio i riferimenti legislativi da lei qui citati.
 
 
 
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