Giovedì 20 agosto 2026
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Cara ADUC

Frontalini

22 luglio 2021
Domanda 22 luglio 2021
Buongiorno.
Siamo un supercondominio di 5 palazzine che condividono alcune parti comuni previste dall’articolo 1117 del Codice Civile.
A mente di ciò che riguarda la ripartizione delle spese e cioè che valgono i principi del condominio parziale stabilite dall’articolo 1123, comma 3, del c.c.: qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità, vorrei sapere se anche i frontalini rientrano in questa disciplina.
Nel caso specifico, sarebbero da rifare i frontalini di una palazzina e l'amministratore ha convocato solo quella palazzina ed in assemblea è stato deliberato il lavoro ed il riparto tra tutti condomini della palazzina.
Un condomino ha già detto che farà ricorso perchè secondo lui si dovevano convocare tutte e cinque le palazzine.
Chi ha ragione?
Grazie e distinti saluti.
Pietro, dalla provincia di EE

Risposta ADUC
se l'intervento deliberato non deroga dagli eventuali obblighi di uniformita' estetica tra le cinque palazzine, come indicata nel regolamento del supercondominio, non vediamo la motivazione addotta all'impugnazione della delibera, stanti proprio i riferimenti legislativi da lei qui citati.
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