Buongiorno.
Siamo un supercondominio di 5 palazzine che condividono alcune parti
comuni previste dall’articolo 1117 del Codice Civile.
A mente di ciò che riguarda la ripartizione delle spese e cioè che valgono
i principi del condominio parziale stabilite dall’articolo 1123, comma 3,
del c.c.: qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le
spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condòmini che ne trae utilità, vorrei sapere se anche i frontalini
rientrano in questa disciplina.
Nel caso specifico, sarebbero da rifare i frontalini di una palazzina e
l'amministratore ha convocato solo quella palazzina ed in assemblea è
stato deliberato il lavoro ed il riparto tra tutti condomini della
palazzina.
Un condomino ha già detto che farà ricorso perchè secondo lui si dovevano
convocare tutte e cinque le palazzine.
Chi ha ragione?
Grazie e distinti saluti.
Pietro, dalla provincia di EE
Risposta: se l'intervento deliberato non deroga dagli eventuali obblighi di uniformita' estetica tra le cinque palazzine, come indicata nel regolamento del supercondominio, non vediamo la motivazione addotta all'impugnazione della delibera, stanti proprio i riferimenti legislativi da lei qui citati.