Cara ADUC
detrazioni per ristrutturazione
Domanda
8 novembre 2016
buon pomeriggio, ho bisogno di un consiglio.
sono proprietaria al 100% di un appartamento di 50 mq, dove abitiamo in tre. mia zia ha una seconda casa più grande (circa 75 mq) completamente da ristrutturare e me la metterebbe a disposizione a titolo gratuito per andarci ad abitare.
se faccio un contratto di comodato a titolo gratuito e la ristrutturo, posso usufruire delle detrazioni?
ovviamente prenderò lì la residenza una volta terminati i lavori.
grazie
s, da Roma (RM)
sono proprietaria al 100% di un appartamento di 50 mq, dove abitiamo in tre. mia zia ha una seconda casa più grande (circa 75 mq) completamente da ristrutturare e me la metterebbe a disposizione a titolo gratuito per andarci ad abitare.
se faccio un contratto di comodato a titolo gratuito e la ristrutturo, posso usufruire delle detrazioni?
ovviamente prenderò lì la residenza una volta terminati i lavori.
grazie
s, da Roma (RM)
Risposta ADUC
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione non solo i proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Tra i soggetti che possono usufruire dei benefici fiscali sono compresi:
- i proprietari o nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i locatari o comodatari.
Se invece le spese per i lavori sono sostenute dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario), per fruire della detrazione è necessario che:
- l’atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato;
- siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La Circolare del 7 luglio 2015 n. 26/E dell’Agenzia delle entrate ha ribadito che “per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato”.
- i proprietari o nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i locatari o comodatari.
Se invece le spese per i lavori sono sostenute dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario), per fruire della detrazione è necessario che:
- l’atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato;
- siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La Circolare del 7 luglio 2015 n. 26/E dell’Agenzia delle entrate ha ribadito che “per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato”.
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