Cara ADUC
condominio
Domanda
24 ottobre 2014
La domanda concerne un piccolo villaggio turistico, già cooperativa, recentemente costituitosi in condominio (trattasi di sei corpi di fabbricato per complessivi 54 appartamenti). Dovendo provvedere a dei lavori di manutenzione l'amministratore ha interpellato i condomini a mezzo posta elettronica chiedendo risposta con lo stesso mezzo. La maggioranza ha espresso parere favorevole e quindi l'amministrazione ha richiesto il versamento dei fondi necessari. Il punto che mi lascia perplesso è: trattandosi di interventi che io giudico di manutenzione straordinaria (rifacimento asfalto delle strade interne,
riverniciatura delle facciate, rifacimento dell'impianto di irrigazione del giardino ecc.) che comportano spese per circa Euro 20.000, è sufficiente la raccolta dei consensi con questo mezzo?. Credo che con le vecchie regole sul condominio si sarebbe dovuto convocare un'assemblea straordinaria. E se con la nuova legge sul condominio ciò è possibile, è normale che l'amministratore comunichi semplicemente il raggiungimento delle adesioni necessarie senza comunicare quanti millesimi hanno espresso parere favorevole e quali condomini hanno espresso tale favorevole parere? Ci sono condomini già in more per le spese ordinarie ai quali, visto che tanto non pagano, non costa nulla deliberare nuove spese. E per ultimo, può
l'amministrazione iniziare i lavori senza avere preventivamente raccolto TUTTI i fondi necessari?
Anticipatamente ringraziando
Aldo, da Pandino (CR)
Anticipatamente ringraziando
Aldo, da Pandino (CR)
Risposta ADUC
la modalità di "consultazione" dei condomini per email puo' andare bene solo se si tratta di lavori urgenti. In questo caso, l'Amministratore può decidere senza necessità di convocare l'assemblea, per poi renderne conto alla prima assemblea.
Se invece non si tratta di lavori urgenti, l'amministratore non puo' dare il via a questi lavori senza una formale convocazione dell'assemblea e le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. Per cui, se non ritiene che si tratti di lavori urgenti, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per quanto riguarda il fondo, esso deve essere completato prima di partire con i lavori. La legge comunque ammette un accordo tra condominio e ditta per pagamenti dilazionati. In questo caso, quindi, basterà, per partire, che sia quantomeno raccolta la prima rata.
Se invece non si tratta di lavori urgenti, l'amministratore non puo' dare il via a questi lavori senza una formale convocazione dell'assemblea e le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. Per cui, se non ritiene che si tratti di lavori urgenti, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per quanto riguarda il fondo, esso deve essere completato prima di partire con i lavori. La legge comunque ammette un accordo tra condominio e ditta per pagamenti dilazionati. In questo caso, quindi, basterà, per partire, che sia quantomeno raccolta la prima rata.
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