Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Condominio - dichiarazioni delle imprese

9 maggio 2013
Domanda 9 maggio 2013
Ringrazio per l'odierna sintetica risposta dell'avv.to Gallucci al quesito da me posto nei giorni precedenti (amministratrice che non paga perché ritiene documentazione fornitale dall'impresa non veritiera/falsa)e del cui contenuto prendo naturalmente atto. Tuttavia - poiché è in corso una diatriba con l'amministrazione che potrebbe anche proseguire nelle opportune sedi - il mio quesito era articolato in modo tale da aspettarsi una risposta un po' più completa ed altrettanto articolata. Ossia:
1) che in linea di principio - e in prima battuta - la documentazione pervenuta all'amministratrice deve pur sempre ritenersi valida e quindi che ogni responsabilità (per eventuali dichiarazioni mendaci) è sempre e solo a carico dell'impresa;
2) che, sempre in linea di principio, l'amministratrice non può essere investita da responsabilità alcuna per eventuali irregolarità occulte da parte dell'impresa (es. personale non in regola dal punto di vista contributivo e previdenziale).
Grato se vorrete cortesemente far pervenire il completamento della risposta al quesito.
Antonio, da Arese (MI)

Risposta ADUC
le ribadisco che a fronte di documentazione proveniente da uffici pubblici, l'amministratrice deve pagare la ditta, a meno che non sia in grado di dimostrare la falsità delle dichiarazioni medesime. Chiaramente se ci sono attestazioni non rispondenti alla realtà dei fatti il condominio, a mio avviso, risponde solamente se la discordanza è macroscopica. A quel punto se lo stesso condominio, con dati di fatto, può dimostrare la falsità delle dichiarazioni dell'impresa può recedere immediatamente dal contratto ma per il lavoro già eseguito, dubito si possa contestarne il pagamento se non per fatti riguardanti l'opera stessa.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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