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Cara ADUC

Clausole vessatorie

15 gennaio 2016
Domanda 15 gennaio 2016

Buon giorno, (.....)
Nel contratto in nostre mani all’articolo 17 – Recesso dal contratto.
Tra altre condizioni per cose che non ci riguardano al comma 17.2 viene espressamente detto come segue:
Il conduttore non potrà recedere anticipatamente dal Contratto.
Credo che questo articolo sia chiaramente in conflitto con le due clausole vessatorie che incollo sotto:
-prevedono un impegno definitivo (irrevocabile) del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
- riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
Quale passo mi consigliate di fare? Compilare un modulo per la segnalazione all’AntiTrust?
Vi ringrazio molto per la vostra risposta.
Cordiali saluti
Dario, da Poggio Renatico (FE)

Risposta ADUC
Il recesso non sempre e' un diritto riconosciuto dal codice del consumo; in questi casi cio' dovra' essere stabilito dal contratto.
Le due clausole sono vessatorie e come tali nulle; cio' non annulla pero' l'intero contratto, nelle parti legittime.
Qualora il professionista metta in atto adempimenti non dovuti, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Faccia una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/
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