Cara ADUC
Clausole vessatorie contratto di affitto immobiliare (4+4)
Domanda
24 settembre 2016
Cara Aduc,
mio figlio è in procinto di firmare un contratto di affitto per un immobile a Milano centro, ed è rimasto molto preoccupato per la clausola con cui il proprietario cercava a forza di vincolarlo per tutta la durata del contratto.
Premetto che il proprietario, come mi è stato riferito, intende tutelarsi da "coloro che danno preavviso di disdetta di 6 mesi il giorno dopo l'entrata in vigore del contratto" facendo il possibile per garantirsi un minimo di permanenza. I fatti sono questi.
In una prima bozza il contratto proposto non presentava la clausola secondo cui "Il Conduttore, qualora ricorrano **gravi motivi**, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a/r al Locatore con preavviso di 6 (sei) mesi." (ho evidenziato la dicitura "gravi motivi"). Questo, a nostra opinione, lascia interpretazione al fatto che mio figlio, inquilino, non avrebbe mai potuto lasciare l'immobile prima del quarto anno, anche in caso di licenziamento, semplice cambio di sede lavorativa, matrimonio, nascita di figli o diverse varie circostanze gravi che nessuno si augurerebbe.
E' stata proposta dal locatore, su forte insistenza del conduttore, una seconda clausola che reciterebbe più o meno "è fatto diritto al conduttore recedere dal contratto anticipatamente solo dopo il 18° mese e solo per trasferimenti imputabili a motivi di lavoro al di fuori della provincia di Milano".
La mia domanda è semplice: tali condizioni possono per legge essere considerate vessatorie e quindi nulle? Può un proprietario, anche se per un interesse legittimo, vincolare l'inquilino oltre i 6 mesi di preavviso? Teniate gentilmente conto che se non si dovesse giungere ad un accordo mio figlio (che occupa già l'immobile da poche settimane) rimarrebbe di fatto a dormire per strada in piena emergenza abitativa nel comune di Milano.
Vi invio una foto della pagina della bozza del contratto dove è stato preliminarmente oscurata la clausola di recesso anticipata e poi a penna annotate le considerazioni di cui sopra.
Vi prego gentilmente, temendo che leggendo il materiale si possa facilmente risalire alle persone (se il proprietario frequentasse la Vs rubrica di SOS online capirebbe di chi si sta parlando), di non pubblicare la mia richiesta e la relativa risposta, o a limite di farlo aspettando almeno un paio di settimane ed eliminando qualche dettaglio di troppo.
Grazie per la Vs gentile disponibilità.
Fausta, da Ercolano (NA)
mio figlio è in procinto di firmare un contratto di affitto per un immobile a Milano centro, ed è rimasto molto preoccupato per la clausola con cui il proprietario cercava a forza di vincolarlo per tutta la durata del contratto.
Premetto che il proprietario, come mi è stato riferito, intende tutelarsi da "coloro che danno preavviso di disdetta di 6 mesi il giorno dopo l'entrata in vigore del contratto" facendo il possibile per garantirsi un minimo di permanenza. I fatti sono questi.
In una prima bozza il contratto proposto non presentava la clausola secondo cui "Il Conduttore, qualora ricorrano **gravi motivi**, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a/r al Locatore con preavviso di 6 (sei) mesi." (ho evidenziato la dicitura "gravi motivi"). Questo, a nostra opinione, lascia interpretazione al fatto che mio figlio, inquilino, non avrebbe mai potuto lasciare l'immobile prima del quarto anno, anche in caso di licenziamento, semplice cambio di sede lavorativa, matrimonio, nascita di figli o diverse varie circostanze gravi che nessuno si augurerebbe.
E' stata proposta dal locatore, su forte insistenza del conduttore, una seconda clausola che reciterebbe più o meno "è fatto diritto al conduttore recedere dal contratto anticipatamente solo dopo il 18° mese e solo per trasferimenti imputabili a motivi di lavoro al di fuori della provincia di Milano".
La mia domanda è semplice: tali condizioni possono per legge essere considerate vessatorie e quindi nulle? Può un proprietario, anche se per un interesse legittimo, vincolare l'inquilino oltre i 6 mesi di preavviso? Teniate gentilmente conto che se non si dovesse giungere ad un accordo mio figlio (che occupa già l'immobile da poche settimane) rimarrebbe di fatto a dormire per strada in piena emergenza abitativa nel comune di Milano.
Vi invio una foto della pagina della bozza del contratto dove è stato preliminarmente oscurata la clausola di recesso anticipata e poi a penna annotate le considerazioni di cui sopra.
Vi prego gentilmente, temendo che leggendo il materiale si possa facilmente risalire alle persone (se il proprietario frequentasse la Vs rubrica di SOS online capirebbe di chi si sta parlando), di non pubblicare la mia richiesta e la relativa risposta, o a limite di farlo aspettando almeno un paio di settimane ed eliminando qualche dettaglio di troppo.
Grazie per la Vs gentile disponibilità.
Fausta, da Ercolano (NA)
Risposta ADUC
la clausola contenente "gravi motivi" per la disdetta entro 6 mesi è ciò che prevede la legge. Quindi quella clausola è legittima. E' invece illegittima e nulla la clausola che impedisce la disdetta per i primi 18 mesi.
Il proprietario ha quindi diritto a mantenere la clausola dei 6 mesi per "gravi motivi". Se a suo figlio non sta bene, e se non riesce a ottenere condizioni migliori, purtroppo non rimarrà che trovare un diverso appartamento. Quello che invece non è lecito, è imporre clausole peggiorative per l'inquilino rispetto a quanto previsto dalla legge.
Il proprietario ha quindi diritto a mantenere la clausola dei 6 mesi per "gravi motivi". Se a suo figlio non sta bene, e se non riesce a ottenere condizioni migliori, purtroppo non rimarrà che trovare un diverso appartamento. Quello che invece non è lecito, è imporre clausole peggiorative per l'inquilino rispetto a quanto previsto dalla legge.
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