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Cara ADUC

Bolletta gas dopo 3 anni

5 dicembre 2018
Domanda 5 dicembre 2018
Salve,
ad ottobre 2015 ho cambiato fornitore per il gas e il vecchio contratto si è formalmente chiuso il 31 del mese, ovviamente con tutte le bollette pagate e nessun saldo a debito. Il vecchio fornitore è: Sicme Energy e Gas S.r.l.
Oggi, a distanza di 3 anni, mi vedo arrivare dal suddetto una bolletta per conguaglio relativo al periodo 1 Marzo - 31 Ottobre 2015 di € 29,67 di cui, 23,01 quali interessi di mora. Quest'ultimo importo non è presente nel dettaglio dei costi, ma genericamente riportato nel riepilogo fattura senza ulteriori informazioni.
Ora, la domanda è: può un fornitore emettere una bolletta dopo ben 3 anni il periodo di fatturazione ma soprattutto per una fornitura chiusa da quell'epoca? Tra l'altro, il fornitore emise con il primo ciclo di fatturazione utile successivo alla cessazione, una bolletta a saldo in cui furono compensati dei crediti e che infatti generò un rimborso liquidatomi con bonifico bancario. E' sottinteso che ho conservato tutti i documenti relativi alla chiusura del contratto.
Sono tenuta a pagare questa bolletta? In caso contrario, devo scrivere alla Sicme per contestarla o posso semplicemente ignorarla?
Grazie in anticipo per la risposta.
Gabriella, dalla provincia di SA

Risposta ADUC
a Legge n. 205/2017, articolo 1, commi 4-10 (Legge di bilancio 2018), ha previsto la riduzione del termine di prescrizione da cinque a due anni per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua (articolo 1, comma 4 "Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni").
La nuova normativa si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico; al 1° gennaio 2019 per il settore del gas; al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.
Di conseguenza, essendo la fattura - si immagina- con scadenza successiva al 1° genn.2019, non rientra nella prescrizione biennale ed andrebbe pagata. Se Lei ha altri motivi per contestarla lo può fare per iscritto; se la ignora, può aspettarsi una una bolletta maggiorata o successivi solleciti di pagamento: si ricordi che le richieste non pervenute tramite racc.ta a/r o PEC non hanno valore legale.
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