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Cara ADUC

bartolini falsa firma sulla bolla di consegna e furto merce

6 luglio 2018
Domanda 6 luglio 2018
In data 28/05/2018 ho inviato n 5 colli con corriere BARTOLINI, la prenotazione della spedizione l’ho fatta mediante sito on line PARCELSCOUT.COM/ ITALMATICA SPA, sito appunto che propone diversi corrieri per le spedizioni PROPONENDO VARIE tariffe. La merce è stata consegnata presso il destinatario che al momento era assente ed è stata depositata in una corte, SENZA PREOCCUPARSI DA PARTE DEL CORRIERE STESSO DI AVERE RICEVUTA, la firma sulla bolla di consegna infatti non è del destinatario ma dell’autista che lo ha anche ammesso. Il destinatario inoltre ha disconosciuta la firma apposta sulla bolla di consegna inviandomi lettera disconoscimento e suo documento d' identità.
In data 29/05/18 ho ricevuto comunicazione dal cliente che aprendo i colli, si è accorto che sono state sottratte numero 12 paia di scarpe del valore di euro 300, 00 il destinatario stesso mi chiede rimborso della merce, che ovviamente ho dovuto rimborsare, inoltre mi ha inviato foto dei colli che evidentemente sono stati aperti nella parte posteriore.
Dopo questi eventi ho preso contatti con Bartolini, Parcelscout e Italmatica da qui in poi ho aspetto circa un mese, inviando sempre documentazione anche a mezzo raccomandata.
Morale: ieri ho ricevuto un rimborso di euro 45,00 in quanto la mia spedizione non era assicurata, se il corriere pero’ non avesse abbandonato la merce, apposto falsa firma sulla bolla, forse il furto non sarebbe accaduto.
E’ possibile riuscire ad ottenere un rimborso per quanto successo?
Grazie
Nava, dalla provincia di MB

Risposta ADUC
per l'art. 1687 il vettore ha l’obbligo di riconsegna delle merci al destinatario “nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”. Il luogo di riconsegna è, normalmente, il domicilio del destinatario ma, nel caso in cui il contratto preveda altro luogo, troverà applicazione l’art.1687, co.2 c.c. ai sensi del quale il vettore dovrà dare avviso della consegna delle cose trasportate. Infine, le modalità di trasporto comprendono tutte le operazioni funzionali alla riconsegna e cioè il deposito, la custodia, la conservazione e la firma del destinatario.
In particolare il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata dal caso fortuito (art.1693 c.c.)
In base a tali norme, può richiedere al vettore il rimborso del prezzo pagato al destinatario più gli ulteriori danni. La mancata assicurazione delle merci non ha effetto trattandosi di limitazione di responsabilità contraria alla causa del contratto di trasporto e alle norme imperative, quali quella dell'art. 1692 e 1693.
Quindi Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php. Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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