Cara ADUC
affitto condiviso
Domanda
9 marzo 2017
Un gruppo di 4 genitori ha stipulato un contratto di affitto di un appartamento per i figli studenti. Il contratto è unico per i 4 intestatari ed ha una durata di 4 + 4 anni. I conduttori possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 3 mesi. Il contratto stabilisce un canone di affitto globale senza suddivisione fra i conduttori.
Se uno solo dei conduttori invia al proprietario la disdetta del contratto rispettando il preavviso dei 3 mesi, questa ha effetto anche per gli altri intestatari?
I 3 conduttori rimanenti possono continuare ad utilizzare l'appartamento?
Il conduttore che se ne va ha qualche obbligo verso quelli che rimangono (per esempio: cercare una persona che lo sostituisca, dover pagare la sua quota di affitto fino a quando non si trova la sostituzione)?
Eventualmente mi potete indicare gli articoli di legge a cui fare riferimento?
Grazie
Bruno, da Treviso
Se uno solo dei conduttori invia al proprietario la disdetta del contratto rispettando il preavviso dei 3 mesi, questa ha effetto anche per gli altri intestatari?
I 3 conduttori rimanenti possono continuare ad utilizzare l'appartamento?
Il conduttore che se ne va ha qualche obbligo verso quelli che rimangono (per esempio: cercare una persona che lo sostituisca, dover pagare la sua quota di affitto fino a quando non si trova la sostituzione)?
Eventualmente mi potete indicare gli articoli di legge a cui fare riferimento?
Grazie
Bruno, da Treviso
Risposta ADUC
per rispondere alla Sua domanda avremmo bisogno di vedere il contratto cui Lei si riferisce.
I contratti, come quello cui Lei si riferisce, sono plurilaterali e, normalmente, prevedono che i conduttori abbiano facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata entro un certo termine.
Tale facoltà è consentita anche uno solo di essi, realizzando in simile eventualità, un recesso parziale.
In tale ipotesi gli altri conduttori rimarranno solidalmente obbligati verso il locatore per l’intero canone.
Opera la solidarietà dei conduttori per il pagamento dei canoni, a norma dell’articolo 1292 Codice Civile.
Secondo la giurisprudenza, infatti, «la coesistenza nello stesso rapporto locatizio di più conduttori non esclude che ciascuno di questi sia tenuto per la medesima prestazione con distinta ed autonoma obbligazione. In tale caso deve ritenersi che essi siano obbligati in solido a norma degli articoli 1292 e 1294 Codice Civile, poiché si versa in ipotesi di obbligazioni solidali, nelle quali si ha in realtà, non una obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori, connesse fra loro ed aventi, ciascuna, per oggetto l’identica prestazione» (Cass., 27 febbraio 1978, n. 1011).
Gli obblighi facenti capo al conduttore che va via di solito sono inseriti nel contratto non essendoci una previsione normativa specifica sul punto.
I contratti, come quello cui Lei si riferisce, sono plurilaterali e, normalmente, prevedono che i conduttori abbiano facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata entro un certo termine.
Tale facoltà è consentita anche uno solo di essi, realizzando in simile eventualità, un recesso parziale.
In tale ipotesi gli altri conduttori rimarranno solidalmente obbligati verso il locatore per l’intero canone.
Opera la solidarietà dei conduttori per il pagamento dei canoni, a norma dell’articolo 1292 Codice Civile.
Secondo la giurisprudenza, infatti, «la coesistenza nello stesso rapporto locatizio di più conduttori non esclude che ciascuno di questi sia tenuto per la medesima prestazione con distinta ed autonoma obbligazione. In tale caso deve ritenersi che essi siano obbligati in solido a norma degli articoli 1292 e 1294 Codice Civile, poiché si versa in ipotesi di obbligazioni solidali, nelle quali si ha in realtà, non una obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori, connesse fra loro ed aventi, ciascuna, per oggetto l’identica prestazione» (Cass., 27 febbraio 1978, n. 1011).
Gli obblighi facenti capo al conduttore che va via di solito sono inseriti nel contratto non essendoci una previsione normativa specifica sul punto.
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