Domenica 1 novembre 2026
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Cara ADUC

ADSL - recesso senza penali

11 gennaio 2016
Domanda 11 gennaio 2016
Salve,
vi contatto per chiedervi un chiarimento per un dubbio sulla tematica in oggetto.
Nel caso in cui il provider ADSL risulti inadempiente in relazione alla banda minima garantita, è pacifico che il consumatore possa esercitare il diritto di recesso senza penali.
Cosa si intende però esattamente per penale?
Nello specifico, quando leggo “Se si recede entro i primi 36 mesi dall’attivazione del
servizio, oltre ai costi di disattivazione sarà addebitato in fattura un importo equivalente
allo sconto usufruito.”, lo sconto usufruito che in condizioni normali il consumatore
dovrebbe restituire in caso di recesso volontario è dovuto anche quando il consumatore esercita il recesso senza penali per inadempienza del provider?
Vi ringrazio anticipatamente per la gentile risposta,
Cordiali saluti
Francesco, da Napoli (NA)

Risposta ADUC
il recesso nei contratti a distanza è un diritto garantito all'utente per legge: solo questo è pacifico. I costi di disattivazione sono obbligatoriamente riconosciuti al gestore, come pure la restituzione degli sconti particolare goduti in caso di offerte speciali. Non è invece pacifico che da tali costi sia esentato l'utente recedente che denunci un generico e non documentato disservizio come causa del recesso.
In caso di disservizio, prima perciò di attivare una immediata disdetta (lo stesso vale anche per una eventuale migrazione del numero), questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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