Cara ADUC
accesso atti assicurazione rct
Domanda
6 ottobre 2016
Spett. le ADUC,
Lo scrivente formula la presente per segnallarVi quanto segue e contestualmente chiedere assistenza.
Ho presentato una richiesta di risarcimento del danno.
L'assicurazione ha negato il risarcimento danno per danni coperti da polizza RCT. Volevo richiedere la perizia all'assicurazione ma nega il diritto di accesso dicendo che la norma sul diritto di accesso agli atti dell'assicurazione è solo per polizza RCA.
Chiedo se c'è una norma che mi da questo diritto.
In attesa di una vostra risposta resto a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti
Roberto, da Elmas (CA)
Lo scrivente formula la presente per segnallarVi quanto segue e contestualmente chiedere assistenza.
Ho presentato una richiesta di risarcimento del danno.
L'assicurazione ha negato il risarcimento danno per danni coperti da polizza RCT. Volevo richiedere la perizia all'assicurazione ma nega il diritto di accesso dicendo che la norma sul diritto di accesso agli atti dell'assicurazione è solo per polizza RCA.
Chiedo se c'è una norma che mi da questo diritto.
In attesa di una vostra risposta resto a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti
Roberto, da Elmas (CA)
Risposta ADUC
si', l'accesso agli atti è garantito solo per la RCA ai sensi dell'art. 146 del Codice delle assicurazioni private.
Nella fattispecie, quindi, non troveranno attuazione specifiche norme sull'accesso agli atti, ma la normativa contrattuale. In breve, il rifiuto di motivare la loro decisione di rigetto potrebbe costituire una violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto. Contrattualmente, a meno che non lo preveda il contratto stesso, non vi è un obbligo di fornirle la perizia. Ma vi è sicuramente l'obbligo di spiegarle le motivazioni del rigetto.
Eventualmente, se ritiene che l'assicurazione sia inadempiente, potrà contestare l'inadempimento e fare causa all'istituto assicurativo. Oppure, prima ancora, potrà tentare un reclamo all'Ivass, dopo aver effettuato un reclamo all'ufficio apposito dell'assicurazione:
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf
Nella fattispecie, quindi, non troveranno attuazione specifiche norme sull'accesso agli atti, ma la normativa contrattuale. In breve, il rifiuto di motivare la loro decisione di rigetto potrebbe costituire una violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto. Contrattualmente, a meno che non lo preveda il contratto stesso, non vi è un obbligo di fornirle la perizia. Ma vi è sicuramente l'obbligo di spiegarle le motivazioni del rigetto.
Eventualmente, se ritiene che l'assicurazione sia inadempiente, potrà contestare l'inadempimento e fare causa all'istituto assicurativo. Oppure, prima ancora, potrà tentare un reclamo all'Ivass, dopo aver effettuato un reclamo all'ufficio apposito dell'assicurazione:
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf
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