DPCM 7 settembre 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in vigore fino al 7 ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814)(GU n.222 del 7-9-2020)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020
recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attivita'
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, sulle
quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 28
agosto 2020;
Viste le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico e le linee guida per il trasporto
scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso
parere nella seduta del 31 agosto 2020;
Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre 2020, della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione
nazionale comuni italiani e dell'Unione province d'Italia, nella
quale, con riferimento alle citate linee guida per l'informazione
agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, si chiede
di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo al
settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle
P.A.;
Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e 104 di cui rispettivamente
alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26 agosto 2020, 28
agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono
prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Sono altresi' confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre
2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della
salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal
comma 3.
3. L'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della salute
12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'art. 6, commi 6
e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020.
4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, e'
sostituito dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle
attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle
scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le
istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile
all'avvio nonche' al regolare svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto
Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo periodo le
parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono
altresi' consentiti»; al terzo periodo la parola «altresi'» e'
sostituita dalla seguente «parimenti»;
b) all'art. 1, comma 6, la lettera s) e' sostituita dalla
seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari
sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il
protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica»;
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), e' aggiunta la
seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere
il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere
f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e
stabile relazione affettiva»;
d) all'art. 6, comma 6, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa
la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e
con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone e risultato negativo.»;
e) all'art. 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole
«personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della
polizia di Stato»;
f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico) e' sostituito
dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;
g) l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico
dedicato) e' sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al
presente decreto;
h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) e' sostituito
dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;
i) dopo l'allegato 20 e' aggiunto l'allegato 21 di cui
all'allegato D al presente decreto;
l) dopo l'allegato 21 e' aggiunto l'allegato 22 di cui
all'allegato E al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data
dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre
2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 7 settembre 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 2077
Allegato A
"Allegato 15"
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione
agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle
stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con
le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a
livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un
coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per
consentire ingressi e uscite differenziati.
E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra
autorita' locali.
Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino
di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,
l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le
disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in
deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base
di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo
straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge
228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto
Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto
Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore
delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione
delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno
essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per
i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento
delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista
dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere
le eventuali ulteriori risorse.
Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata
possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale
ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio
da COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri.
• Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo
graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati
dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare
una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della
bocca.
• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme
di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuali.
• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per
consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale
della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare
sui treni, le imprese e gli esercenti ferroviari, previa
certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure
previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la
separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato
elettronico, on line o tramite app.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno
delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno
un metro dalle altre persone.
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la
salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente.
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della
diffusione del virus.
ALLEGATO TECNICO-SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO
SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche
misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si
richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,
rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei
vettori e dei passeggeri:
• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo
degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre
facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui:
° l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano
verticali e siano adottati i filtri
HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima
purificazione dell'aria, nonche' in caso in cui siano adottati
specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in
particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso
all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C;
° sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina
chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la
sostituzione per periodi superiori;
° siano disciplinate individualmente le salite e le discese
dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di
evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di
movimentazione;
° sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online
o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei
medesimi;
° sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dallo sbarco dall'aeromobile;
° siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,
garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti
in prossimita' delle cappelliere);
° gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori
nelle stesse cappelliere.
• Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo
una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo.
• Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure
organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati
alla riconsegna.
• Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli
spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare,
nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenere il distanziamento fisico;
• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro;
• attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed
aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico
dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a
tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in
circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere
dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale;
• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo
tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli
aeroporti.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Trasporto marittimo di passeggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave
che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione
delle sotto elencate misure:
• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro;
• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno
rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali
uffici, biglietterie e magazzini;
• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.);
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display:
› per evitare contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
› per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
› per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati;
› per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi
di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di
terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento
con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri
Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a
diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal
crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono
indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua
mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in
materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle
necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei
dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il
distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio
smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di
prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le
operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in
transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e
programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per
l'ingresso e l'uscita;
d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro
tra le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO,
METROPOLITANO,TRANVIARIO,FILOVIARIO,
FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI INTERESSE DELLE
REGIONI E DELLE P.A.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di
categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca;
• la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire
secondo flussi separati:
› negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta, ove possibile;
› vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con
un'apertura differenziata delle porte;
› nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e
lacuali;
• dovranno essere contrassegnati con marker i posti che
eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni
organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune
fermate;
E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in
piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o
di altre prese di aria naturale.
Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche in
relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e
dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano
preventivamente autorizzati dal CTS.
Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto
compatibili, per le metropolitane.
• nelle stazioni della metropolitana:
° prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione
delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
° predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
° prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali scritti;
• applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi
di superficie e dei treni metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il
controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
• adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
• per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)
Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti
costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali
misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
• obbligo di indossare una mascherina di comunita' per la
protezione del naso e della bocca;
• disinfezione sistematica dei mezzi.
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
• limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro.
Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa
nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, ( si riportano alcuni esempi: coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.
• dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
• distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro
nei mezzi;
• areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle
boccole.
E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche' sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14
giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo.
Nelle stazioni:
Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita'
abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.
• disinfezione sistematica delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
• misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto
dalle Autorita' sanitarie;
• notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare
l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle
stazioni;
• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle
banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del
naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
• regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro;
• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole di distanziamento;
• ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della
temperatura corporea;
• nelle attivita' commerciali:
° contingentamento delle presenze;
° mantenimento delle distanze interpersonali;
° separazione dei flussi di entrata/uscita;
° utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
° regolamentazione delle code di attesa;
° acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo
predefinito all'interno della stazione o
° ai margini del negozio senza necessita' di accedervi.
A bordo treno:
• distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di
marker sui sedili non utilizzabili;
• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni
veicolo, ove cio' sia possibile;
• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte
esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie;
• sanificazione sistematica dei treni;
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e
decoro;
• individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e
discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle
porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e
discesa;
• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
• distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
• adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti
i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti
o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2;
• e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
• previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e
agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara'
consentita la salita a bordo treno.
• sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo
non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per
periodi superiori;
• siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
• deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui
non sia possibile garantire permanentemente la distanza
interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del
gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili
contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione;
• l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di
climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine
di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori
permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni,
nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C;
• dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.
E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:
• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto
da contenere il capo del passeggero;
• l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato
esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre
circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra' essere
aumentata la capacita' di riempimento con deroga al distanziamento di
un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia
garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e
l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la
verticalizzazione del flusso dell'aria.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti
di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo
passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la
vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di
sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :( si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e
collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone,
non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che
condividono abitualmente gli stessi luoghi
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea.
ALTRI SERVIZI
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le
prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto
utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio
dell'aria etc, e' possibile la deroga al distanziamento
interpersonale di un metro purche':
• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto
da contenere il capo del passeggero;
• l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che
intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al momento
dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi)
• deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui
non sia possibile garantire permanentemente la distanza
interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del
gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili
contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti
prima della salita a bordo del veicolo;
• non sia consentito viaggiare in piedi;
• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di
una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca
per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
• ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a
titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare
l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei
predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro
otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile i movimenti all'interno
del mezzo stesso.
Allegato B
"Allegato 16"
LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali:
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della
salita sul mezzo di trasporto;
- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato
per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola.
1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano
applicazione le seguenti misure specifiche:
- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un
distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni
salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero
precedente sia sceso e cosi' via;
- L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al
conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i
dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori
dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra'
necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita'
presenti.
La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi.
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il
personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e':
° l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
° non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.
2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico
dedicato
Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi
di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia
di prevenzione sanitaria del contagio covid19, di cui alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra'
essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo
massimo di 15 minuti.
- 3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio
-
- Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle
indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita'
rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva
all'orario di uscita previsto.
- Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di
disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
Allegato C
"Allegato 20"
Spostamenti da e per l'estero
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano
Elenco B
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer
e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori
situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi
i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia,
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano),
Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole
Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati
al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la
responsabilita' delle relazioni internazionali), Andorra, Principato
di Monaco.
Elenco C Bulgaria, Romania
Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda,
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro
elenco.
Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia
Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman,
Panama, Peru', Repubblica dominicana
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia"
Allegato D
"Allegato 21"
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI
DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
Versione del 28 agosto 2020
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto
Istituto Superiore di Sanita'
Fortunato "Paolo" D'ANCONA, Annalisa PANTOSTI, Patrizio PEZZOTTI,
Flavia RICCARDO
Dipartimento Malattie Infettive
Aurora ANGELOZZI, Luigi BERTINATO, Gianfranco BRAMBILLA, Susanna
CAMINADA
Segreteria Scientifica di Presidenza
Donatella BARBINA, Debora GUERRERA, Alfonso MAZZACCARA
Servizio Formazione
Daniela D'ANGELO, Primiano IANNONE, Roberto LATINA
Centro Nazionale Eccelenza Clinica, Qualita' e Sicurezza dele Cure
Angela SPINELLI
Centro Nazionale Prevenzione dele Malattie e Promozione della
Salute
Anna Mirella TARANTO
Ufficio Stampa
Silvio BRUSAFERRO
Presidente ISS
Ministero della Salute
Anna CARAGLIA, Alessia D'ALISERA. Michela GUIDUCCI, Jessica IERA,
Francesco MARAGLINO, Patrizia PARODI, Giovanni REZZA
Direzione Generale dela Prevenzione Sanitaria
Mariadonata BELLENTANI, Simona CARBONE, Andrea URBANI
Direzione Generale dela Programmazione Sanitaria
Ministero dell'Istruzione
Laura PAZIENTI, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione
e di Formazione
INAIL
Benedetta PERSECHINO, Marta PETYX, Sergio IAVICOLI
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e
Ambientale
Fondazione Bruno Kessler
Stefano MERLER, Unita' DPCS
Regione Emilia-Romagna
Kyriakoula PETROPULACOS, Direzione Generale Cura dela Persona,
Salute e Welfare
Regione Veneto
Michele MONGILLO, Francesca RUSSO, Michele TONON
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Istituto Superiore di Sanita'
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.
Versione del 28 agosto 2020.
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto
2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.
Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle
scuole (settembre 2020), vuole fornire un supporto operativo ai
decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti
di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e
nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19
nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.
Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di
eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di scenari ipotetici, in
assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.
Istituto Superiore di Sanita'
Operational guidance for the management of SARS-CoV-2 cases and
outbreak in schools and kindergartens. Version of August 28, 2020.
Working Group ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
EmiliaRomagna, Regione Veneto
2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. (in Italian)
This document, in anticipation of the reopening of schools in Italy
(September 2020), is aimed at providing a practical support to policy
makers, workers in schools and the staff of prevention departments of
local health units involved in the monitoring and response to
suspect/probable/confirmed cases of COVID-19, and involved in
prevention strategies at community level. In this document, practical
instructions are provided for the management of any cases or
outbreaks of SARS-CoV-2 inside schools and kindergartens using
hypothetical scenarios in the absence, at the moment, of solid
forecasting models.
La seguente versione sostituisce la precedente, con le modifiche e
integrazioni richieste dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la relativa approvazione del documento in
Conferenza Unificata, il 28 agosto 2020.
Per informazioni su questo documento scrivere a:
[email protected]
Citare questo documento come segue:
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.)
_________________________________________________________
La responsabilita' dei dati scientifici e tecnici e' dei singoli
autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.
Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica
(Sandra Salinetti e Paola De Castro)
© Istituto Superiore di Sanita' 2020
viale Regina Elena, 299 -00161 Roma
Parte di provvedimento in formato grafico
Indice
Destinatari del rapporto Scopo del documento Glossario
Introduzione
1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla
risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
1.1. Peculiarita' dei servizi educativi dell'infanzia (bambini
0-6 anni)
1.2. Bambini e studenti con fragilita'
1.3. Interfacce e rispettivi compiti dell'SSN e del Sistema
educativo ai vari livelli
1.3.1. Interfaccia nell'SSN
1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo
1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della
scuola
1.5. I test diagnostici a disposizione
2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
2.1. Gli scenari
2.1.1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico
2.1.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio
2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
2.1.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
2.1.6. Catena di trasmissione non nota
2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
2.2.2. Collaborare con il DdP
2.2.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei
contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola
2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un
contatto stretto di un caso
2.4. Algoritmi decisionali
3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari
e operatori scolastici
3.1. Formazione
3.2. Informazione e comunicazione
3.2.1. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate
prima dell'inizio dell'anno scolastico
3.2.2. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo
l'inizio dell'anno scolastico
4. Monitoraggio e studi
4.1. Obiettivi specifici
4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi
5. Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa
tematica
6. Criticita'
Bibliografia
Allegato 1. Schema riassuntivo
Destinatari del rapporto
Il presente rapporto e' destinato alle istituzioni scolastiche e
dei servizi educativi dell'infanzia nonche' ai Dipartimenti di
Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro
che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute
pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico
e dei servizi educativi dell'infanzia.
Scopo del documento
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il
monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati
all'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia,
adottando modalita' basate su evidenze e/o buone pratiche di sanita'
pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale,
evitando cosi' frammentazione e disomogeneita'.
A questo documento saranno correlati:
• altri elementi/iniziative di tipo
informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target;
• strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di
evidenze scientifiche e la relativa difficolta' di stimare il reale
ruolo che possono avere le attivita' in presenza nelle scuole nella
trasmissione di SARSCoV-2.
Glossario
ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS Comitato Tecnico Scientifico
DDI Didattica Digitale Integrata
DdP Dipartimento di Prevenzione
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
MMG Medico di Medicina Generale
PLS Pediatra di Libera Scelta
SSN Servizio Sanitario Nazionale
Introduzione
La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di
settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un possibile
aumento del rischio della circolazione del virus nella comunita'. La
questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non e' se
le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con
una riapertura scolastica piu' sicura attraverso la comprensione e la
consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui
bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali
immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di
virus comunitari.
Per controllare/mitigare questa possibilita' sono state gia'
considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in
documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al
Ministro dell'Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e
successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la
riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia, in
linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze
scientifiche finora disponibili.
Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio
di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo.
Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a
settembre, e' necessario sviluppare una strategia nazionale di
risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta
possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su
di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in
ambito scolastico sara' strettamente correlata alla situazione
epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate
sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il possibile
impatto dell'epidemia in ambito scolastico e' necessario fare alcune
riflessioni preliminari.
Una valutazione rigorosa dell'effetto di diverse strategie di
gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole in termini di interventi
(chiusura preventiva, reattiva, graduale1 e di trigger (eccesso di
assenteismo, incidenza di SARS-CoV-2 nella popolazione generale,
identificazione di casi sospetti2 o casi confermati3 richiede la
disponibilita' di dati su una serie di fattori che caratterizzano
la trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e tra scuole e
popolazione generale (es. famiglie degli studenti).
E' nota la trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nella popolazione
generale nelle diverse regioni italiane (R0 circa 3 prima del
l'identificazione del paziente 1, con Rt ridotto a valori compresi
tra 0,5 e 0,7 durante il lockdown) (Guzzetta et al., 2020; Riccardo
et al., 2020; ISTAT et al., 2020). Sono noti con una certa
precisione tutti i tempi chiave che regolano la trasmissione di
SARS-CoV-2 in Italia (periodo di incubazione, intervallo seriale,
tempo da sintomi a ospedalizzazione, tempo da ospedalizzazione ad
ammissione in terapia intensiva, periodo di degenza in terapia
intensiva, ecc.) (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020). Sono
disponibili stime sulla probabilita' per eta' di sviluppare
sintomi, sintomi critici o morte, da cui emerge una probabilita'
molto inferiore dei bambini di ammalarsi o morire a seguito
dell'infezione da SARS-CoV-2 (Perez-Saez et al. 2020; Verity et
al., 2020; Poletti et al. (a), 2020; Poletti et al. (b), 2020; Wu
et al., 2020). E' prevalente l'ipotesi che i bambini, specialmente
quelli sotto i 10 anni, esposti al rischio di infezione, sviluppino
l'infezione con minor probabilita' rispetto agli adulti e agli
anziani, da cui gli autori inferiscono che i bambini possano
trasmettere meno l'infezione rispetto ad adulti e anziani (Zhang et
al., 2020; Jing et al. 2020; Wu et al., 2020; Bi et al., 2020;
Viner et al., 2020). E' infine noto che la carica virale di
sintomatici e asintomatici non e' statisticamente differente e
quindi il potenziale di trasmissione e' verosimilmente lo stesso
(Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020; Lee et al., 2020).
Inoltre alcuni recenti studi hanno riportato una carica virale piu'
elevata nei bambini al di sotto dei 5 anni (Heald-Sargent et al.,
2020).
____________________________
1 Cioe' prima la singola classe, poi il grado - es. scuola primaria
o secondaria - o aree dell'edificio a seconda della organizzazione
ed infine l'intero istituto - o su base geografica
2 Ad esempio individui con sintomi riconducibili a SARS-CoV-2
3 Ad esempio individui diagnosticati tramite test molecolare in
RT-PCR o tramite test PCR rapido
Sono pero' ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che
non permettono al momento una solida valutazione dell'efficacia delle
diverse strategie di intervento attraverso i modelli. In primo luogo,
non e' nota la trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nelle scuole, anche se
cominciano ad essere disponibili descrizioni scientifiche di outbreak
in ambienti scolastici in altri Paesi (Stein-Zamir et al., 2020).
Piu' in generale, non e' noto quanto i bambini, prevalentemente
asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti, anche se
la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale
di trasmissione non e' statisticamente differente.
Questo non permette una realistica valutazione della trasmissione
di SARS-CoV-2 all'interno delle scuole nel contesto italiano. Non e'
inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento della
riapertura delle scuole a settembre.
Dopo molte settimane di continuo calo dei casi e di valore di Rt
sotto la soglia di 1, si e' notato un aumento, a partire dall'ultima
settimana di luglio, di Rt (con Rt vicino ad 1) a seguito delle
maggiori aperture nel nostro Paese del 4 e 18 maggio e del 3 giugno.
Se da un lato e' evidente la migliorata capacita' dei sistemi di
prevenzione nell'identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e
applicare misure di quarantena ai contatti dei casi, cosa che
contribuisce in modo determinante a mantenere la trasmissione sotto
controllo, non e' noto al momento quale sia il livello di
trasmissione, ad esempio in termini di numero di focolai, che i
sistemi di prevenzione riescono a gestire efficacemente. E'
prevedibile che gli scenari possano cambiare anche notevolmente a
seconda che si riesca o meno a mantenere Rt sotto-soglia.
Un'ulteriore incertezza deriva dalla probabile co-circolazione del
virus dell'influenza o altri virus responsabili di sindromi
influenzali a partire dai mesi autunnali, che rendera' probabilmente
piu' complesse le procedure di identificazione dei casi di COVID-1 9
e quindi i trigger di applicazione delle strategie. Un altro aspetto
importante da considerare riguarda l'eta' media dei casi e quindi
l'impatto sul sistema sanitario. Recentemente e' stata osservata
un'importante decrescita dell'eta' media dei casi con relativamente
poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19. Non e' al momento chiaro se
questo e' un fenomeno che puo' protrarsi nel tempo o e' semplicemente
dovuto al basso livello di circolazione attuale che permette di
mantenere protette le categorie a rischio, ad esempio, gli anziani.
E' del tutto evidente che l'identificazione di strategie di controllo
ottimali dipendera' dalla conoscenza di questo aspetto che regola
l'impatto della trasmissione nelle scuole sulla popolazione generale
e quindi sulle categorie a rischio.
Per questi motivi, non e' al momento possibile sviluppare modelli
previsionali solidi sull'effetto delle diverse strategie di
intervento. Questi modelli potranno essere sviluppati man mano che si
acquisira' conoscenza su questi aspetti specifici, derivante dagli
studi proposti in questo documento o da studi condotti in altri Paesi
o raccolte di evidenze scientifiche aggiornate e consensus da parte
di istituzioni internazionali.
Il presente documento vuole fornire un supporto operativo ai
decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti
di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e
nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19
nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.
1. Preparazione alla riapertura delle scuole
in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai
di COVID-19
Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi
COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della
Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). In
particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano l'attuale
riferimento:
MI: Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 (26/6/2020)
CTS: "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico e le modalita' di ripresa delle attivita'
didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data
28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca e gestione dei
contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI"
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. Indicazioni ad interim per
l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria
domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio
2020.
Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti e'
necessario prevedere:
• un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e
del personale scolastico;
• il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo
della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno
prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;
• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es.
malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da
parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di
termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente
reperiti;
• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico
curante (PLS o MMG) per le operativita' connesse alla valutazione
clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
E' inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la
gestione della numerosita' delle assenze per classe che possa essere
utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di
assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi
registri su cui riassumere i dati ogni giorno.
Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di:
• identificare dei referenti scolastici per COVID-19
adeguatamente formati sulle procedure da seguire (vedi capitolo
1.3.2);
• identificare dei referenti per l'ambito scolastico all'interno
del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente
territorialmente (vedi capitolo 1.3. 1);
• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun
gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e
al di la' della normale programmazione, possa intercorrere tra gli
alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le
supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra
le classi, ecc.) per facilitare l'identificazione dei contatti
stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva
comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la
comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente
scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o
un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso
confermato COVID-19;
• stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy,
per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare
attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito
scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel
rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante
(DL.vo 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni
solo al DdP. Questo avra' anche il compito di informare, in
collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei
bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente
predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessita',
per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il
proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o
medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura
corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi piu'
comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea,
mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi piu' comuni nella
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficolta'
respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
(ECDC, 31 luglio 2020);
• informare e sensibilizzare il personale scolastico
sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e
comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
• stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il
personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola,
che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile,
mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria
assistenza utilizzando appositi DPI;
• identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento
di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia
compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o
stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un
adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un
genitore/tutore legale;
• prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di
isolamento e per i luoghi frequentati dal l'alunno/componente del
personale scolastico sintomatici;
• condividere le procedure e le informazioni con il personale
scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del
personale;
• predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale
Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalita'
di attivazione nei casi di necessita' di contenimento del contagio,
nonche' qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le
attivita' didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.
• L'attivazione della didattica a distanza nel corso dell'anno
scolastico 2019-2020 e' stata una delle modalita' di realizzazione
del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanita' pubblica
cardine per il contenimento della diffusione dell'infezione dal
SARS-CoV-2. A fronte di cio' e' opportuno, nel rispetto
dell'autonomia scolastica, che ciascuna scuola ne definisca le
modalita' di realizzazione, per classi e per plesso, qualora si
dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione.
1.1. Peculiarita' dei servizi educativi dell'infanzia (bambini 0-6
anni)
I servizi educativi dell'infanzia presentano delle peculiarita'
didattiche/educative che non rendono possibile l'applicazione di
alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di eta'
maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di
almeno un metro e l'uso di mascherine. Questo e' un aspetto che deve
essere tenuto in debita considerazione specialmente nella
identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di
contatto stretto. Per tale motivo e' raccomandata una didattica a
gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).
Il rispetto delle norme di distanziamento fisico e' un obiettivo
che puo' essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di
autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione
dell'eta' degli stessi. Pertanto, le attivita' e le strategie
dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte
verra' sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni
contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attivita' in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'infanzia (Ministero dell'Istruzione, 2020).
1.2. Bambini e studenti con fragilita'
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli
alunni con fragilita', in collaborazione con le strutture
socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le
famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilita' di
una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata
tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS
e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in eta'
adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da
cio' si evince la necessita' di un accordo primario con i PLS che
hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa
eta') nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi
di COVID-1 9. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per
evidenziare la necessita' di priorita' di screening in caso di
segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare
attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la
mascherina o che hanno una fragilita' che li pone a maggior rischio,
adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile
diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a
eventuali screening/test diagnostici.
1.3. Interfacce e rispettivi compiti dell'SSN e del Sistema
educativo ai vari livelli
1.3.1. Interfaccia nell'SSN
Si raccomanda che i DdP identifichino figure professionali -
referenti per l'ambito scolastico e per la medicina di comunita'
(PLS/MMG) all'interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo
assistenti sanitari, infermieri, medici) - che, in collegamento
funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG),
supportino la scuola e i medici curanti per le attivita' di questo
protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con
il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per
COVID-19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti
devono possedere conoscenze relative alle modalita' di trasmissione
del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi
di base dell'organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19,
alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia
di contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con
gli altri operatori del Dipartimento. Si suggerisce che vengano
identificati referenti del DdP in numero adeguato (e comunque non
meno di due) in base al territorio e alle attivita' da svolgere, in
modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto
con le scuole del territorio. Si suggerisce anche di organizzare
incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza,
che permettano la partecipazione di piu' scuole contemporaneamente,
al fine di presentare le modalita' di collaborazione e
l'organizzazione scelta. Devono essere definiti e testati i canali
comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano
una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa.
1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo
Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente
(Referente scolastico per COVID19), ove non si tratti dello stesso
dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP e
possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del
territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.
Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente
identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di
istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore
interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP e il suo
sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i
referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata
formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito
scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/
o confermati.
E' necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di
funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra
"scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi
referenti) che andra' adattato in base alla tecnologia utilizzata
(es. messaggistica breve, e-mail, telefono, ecc.).
1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola e'
garantita - come per tutti i settori di attivita', privati e pubblici
dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da
quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29
settembre 1998, n. 382).
Nella "ordinarieta'", qualora il datore di lavoro, attraverso il
processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi
"normati" dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta, preveda l'obbligo di
sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per
l'effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 41 del citato
decreto, finalizzate all'espressione del giudizio di idoneita' alla
mansione.
Tale previsione non ha subito modifiche nell'attuale contesto
pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovra'
comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare
per contenere il rischio da SARS-CoV-2.
Elemento di novita' e' invece costituito dall'art. 83 del decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020,
n. 77 che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale",
assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilita' che possono
caratterizzare una maggiore rischiosita'".
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS,
fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno
chiaramente mostrato una maggiore fragilita' nelle fasce di eta' piu'
elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie
cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie
e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'eta') che,
in caso di comorbilita' con l'infezione da SARS-CoV-2, possono
influenzare negativamente la severita' e l'esito della patologia.
Il concetto di fragilita' va dunque individuato nelle condizioni
dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie
preesistenti (due o piu' patologie) che potrebbero determinare, in
caso di infezione, un esito piu' grave o infausto, anche rispetto al
rischio di esposizione a contagio.
In ragione di cio' - e quindi per tali c.d. "lavoratori fragili" -
il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a
richiesta del lavoratore interessato:
a. attraverso il medico competente se gia' nominato per la
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DL.vo 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il
periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare
piu' istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che
vi provvedono con propri medici del lavoro.
1.5. I test diagnostici a disposizione
I test diagnostici per COVID-1 9 rappresentano uno strumento
essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma anche e
soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e
le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui
infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia
(ECDC, 1° aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020).
Il gold standard, cioe' il metodo diagnostico riconosciuto e
validato dagli organismi internazionali per rivelare la presenza del
virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento piu'
adatto per un caso sospetto, e' un saggio molecolare basato sul
riconoscimento dell'acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di
amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un
campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone
naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio
di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari
complessi, nonche' personale specializzato. Per tutto il processo
diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all'esecuzione
del test e alla refertazione -possono essere richiesti di norma 1-2
giorni.
Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in
termini di sensibilita' (capacita' di rilevare il virus) e
specificita' (capacita' di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus
seppur simili).
I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa
infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e nella
valutazione epidemiologica della circolazione virale nella
popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto essi hanno una
limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei
focolai.
Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione
tecnologica per migliorare la loro performance, dei test diagnostici
rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi
test sono in genere basati sulla rilevazione di proteine virali
(antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-faringei o
saliva). Se l'antigene o gli antigeni virali sono presenti in
sufficienti quantita', vengono rilevati mediante il legame ad
anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la formazione
di bande colorate o fluorescenti. Questi test rapidi possono fornire
una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro
30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, anche se
per la lettura dei risultati di alcuni test e' necessaria una piccola
apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti
sia nei laboratori (diminuendo la complessita' e i tempi di
lavorazione) sia anche al "punto di assistenza" (cosiddetto "point of
care"), prevalentemente presso gli studi dei pediatri e medici di
famiglia, da personale sanitario che non necessita di una formazione
specialistica. Sono in genere pero' meno sensibili del test
molecolare classico eseguito in laboratorio, con una sensibilita'
(indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all'85%
(cioe' possono non riconoscere 15 soggetti su 100 infetti da
SARS-CoV-2), anche se in genere la loro specificita' appare buona
(riconoscono solo SARS-CoV-2).
E' prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze
scientifiche permetteranno di realizzare test diagnostici rapidi con
migliore sensibilita'. La disponibilita' di questi test dopo
opportuna validazione potra' rappresentare un essenziale contributo
nel controllo della trasmissione di SARS-CoV-2.
2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
2.1. Gli scenari
Vengono qui presentati gli scenari piu' frequenti per eventuale
comparsa di casi e focolai da COVI D-19. Uno schema riassuntivo e' in
Allegato 1.
2.1.1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico
• L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno
sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del
personale scolastico deve telefonare immediatamente ai
genitori/tutore legale.
• Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di
isolamento.
• Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea,
da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di
termometri che non prevedono il contatto.
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per
una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Gotzinger et al., 2020)
e che dovra' mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non
sara' affidato a un genitore/tutore legale.
• Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'eta'
superiore ai 6 anni e se la tollera.
• Dovra' essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in
contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali
che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta
respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto
di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un
sacchetto chiuso.
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di
isolamento dopo che l'alunno sintomatico e' tornato a casa.
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione
clinica (triage telefonico) del caso.
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
• Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Se il test e' positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca
dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in
comunita' bisognera' attendere la guarigione clinica (cioe' la totale
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede
l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potra'
definirsi guarita, altrimenti proseguira' l'isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di
classe nonche' degli insegnanti del caso confermato che sono stati a
contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti
stretti individuati dal DdP con le consuete attivita' di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data
dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP decidera' la
strategia piu' adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
• Se il tampone naso-oro faringeo e' negativo, in paziente sospetto
per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico
curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma
negativa del secondo test.
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone
negativo), il soggetto rimarra' a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigera' una attestazione
che il bambino/studente puo' rientrare scuola poiche' e' stato
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
2.1.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio
• L'alunno deve restare a casa.
• I genitori devono informare il PLS/MMG.
• I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica
per motivi di salute.
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
• Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1.
2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
• Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come gia'
previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla
struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante
valutera' l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP.
• Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede
come indicato al paragrafo 2.1.1.
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG
redigera' una attestazione che l'operatore puo' rientrare scuola
poiche' e' stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto
da documenti nazionali e regionali.
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorita'
nell'esecuzione dei test diagnostici.
2.1.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
• L'operatore deve restare a casa.
• Informare il MMG.
• Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con
certificato medico.
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP.
• Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1.
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG
redigera' una attestazione che l'operatore puo' rientrare scuola
poiche' e' stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto
da documenti nazionali e regionali.
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorita'
nell'esecuzione dei test diagnostici.
2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se
si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in
una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della
situazione delle altre classi) o di insegnanti.
• Il DdP effettuera' un'indagine epidemiologica per valutare le
azioni di sanita' pubblica da intraprendere, tenendo conto della
presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19
nella comunita'.
2.1.6. Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un
caso di cui non e' nota la catena di trasmissione, il DdP valutera'
l'opportunita' di effettuare un tampone contestualmente alla
prescrizione della quarantena. Il tampone avra' lo scopo di
verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del
virus nella comunita'.
2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse
convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sara'
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi
contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive
valutazioni del DdP in seguito a positivita' di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti
il capitolo 2.3).
2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da
quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al
completamento della sanificazione.
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria
nell'ambiente.
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla
persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
2.2.2. Collaborare con il DdP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL
competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica
volta ad espletare le attivita' di contact tracing (ricerca e
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico
individuati come contatti stretti del caso confermato COVID19 il DdP
provvedera' alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni
successivi all'ultima esposizione.
Per agevolare le attivita' di contact tracing, il referente
scolastico per COVID-19 dovra':
• fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si e'
verificato il caso confermato;
• fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto
l'attivita' di insegnamento all'interno della classe in cui si e'
verificato il caso confermato;
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti
avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli
avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla
diagnosi;
• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilita';
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni
assenti.
2.2.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti
stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto e' di competenza del
DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale
esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19
positivo, il DdP valutera' di prescrivere la quarantena a tutti gli
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una
scuola o parte della stessa dovra' essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di
circolazione del virus all'interno della comunita'. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura
soprattutto se la trasmissione nella comunita' non e' elevata.
Inoltre, il DdP potra' prevedere l'invio di unita' mobili per
l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in
base alla necessita' di definire eventuale circolazione del virus.
2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto
stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico
risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun
contatto diretto con il caso), non vi e' alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal
DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In
quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.
2.4. Algoritmi decisionali
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potra'
considerare un approccio individuale sui casi sospetti basata sulla
loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per
mantenere un livello di rischio accettabile.
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di
sospetto tale, sara' necessario definire trigger di monitoraggio
appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio,
potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il
numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un
elevato numero di studenti/staff ammalato.
3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari
e operatori scolastici
3.1. Formazione
L'impatto dell'emergenza COVID-1 9 su tutto il settore "formazione"
e' stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle fonti
di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale
necessita'/urgenza di formare il maggior numero di operatori
possibile in tutto il territorio nazionale.
L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza di garantire il
distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A
Distanza (FAD) come modalita' di erogazione dei percorsi formativi.
L'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) dispone della piattaforma
EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga
formazione a distanza in salute pubblica.
L'ISS, inoltre, e' sia provider nazionale ECM sia soggetto
certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase
preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e
le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano,
attraverso la piattaforma EDUISS fornira' un percorso formativo in
tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di
COVID-19.
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per
ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari
dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.
Il corso FAD asincrono sara' accessibile e fruibile alla coorte di
utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto
- 31 dicembre 2020.
3.2. Informazione e comunicazione
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione
assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di
eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate
le seguenti azioni.
3.2.1. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima
dell'inizio dell'anno scolastico
• Target: stampa
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno
scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release.
Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri
su cui si basano le azioni previste e sara' sottolineato tra i
messaggi centrali l'obiettivo di garantire per quanto possibile le
attivita' didattiche.
• Target: famiglie e operatori scolastici
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le
istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero
dell'Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall'ISS,
destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai
ragazzi.
- Valutazione dell'opportunita' di un video per il target
ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell'ISS e condiviso con
il coordinamento per la comunicazione.
- Valutazione della possibilita' di mettere a disposizione un
numero gratuito a cura del Ministero della Salute per fornire
informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie.
- Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico4
.
___________________________
4 E' necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno
almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'App si deve avere il
permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua
rappresentanza legale.
3.2.2. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo
l'inizio dell'anno scolastico
• Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.
•• Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in
base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai
provvedimenti conseguenti, nella gestione di un'eventuale
comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL
e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza.
4. Monitoraggio e studi
4.1. Obiettivi specifici
• Definire le caratteristiche e modalita' di raccolta dei dati
necessari ad un monitoraggio piu' stringente delle infezioni da
SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando la possibilita'
di integrare dati di sorveglianza epidemiologica con quelli di altri
flussi informativi (es. dati su assenteismo scolastico o da luogo di
lavoro).
• Per fronteggiare la attuale limitatezza di evidenze circa il
reale ruolo che possono avere le attivita' in presenza nelle scuole
nella trasmissione di SARS-CoV-2 all'interno delle scuole stesse e
nella comunita', l'ISS proporra' strumenti di indagine ad hoc (es.
protocolli di studio FFX adattati al contesto scolastico).
4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi
• Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito
scolastico introducendo nella sorveglianza integrata nazionale per
COVID-19 gestita dall'ISS una variabile che permetta di segnalare
casi che lavorano o frequentano una scuola utilizzando i codici
meccanografici gia' in uso per identificare le scuole e un campo
ulteriore che permetta di specificare l'istituto frequentato. Questi
dati andrebbero a complementare la rilevazione dei focolai
settimanali gia' realizzata nell'ambito del monitoraggio di fase 2 da
cui sarebbe possibile estrapolare i focolai attivi nell'ambito di
interesse. La modifica alla sorveglianza andrebbe comunicata alle
regioni per tempo per renderla operativa sin dall'inizio della scuola
in tutto il territorio nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio
COVID-19 nelle scuole potra' essere presente nel bollettino
epidemiologico settimanale.
• Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre
fonti dati complementari utili al monitoraggio epidemiologico e loro
possibile integrazione, nonche' definire, dalle fonti dati
identificate, potenziali trigger per attivare le azioni di risposta
sul territorio (vedere capitolo 3).
• Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello
FFX per i primi focolai identificati nelle scuole a seguito della
riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti
ad accertare la reale suscettibilita' a COVID-19 e la capacita' di
trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie fasce di eta' nel contesto
scolastico e nella comunita'.
5. Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa
tematica
• Disponibilita' della FAD per i referenti COVID-19 delle
istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto.
• Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella
sorveglianza nazionale integrata su COVID-19 gestita da ISS: 14
settembre.
6. Criticita'
• Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli
insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere
regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro
stato di lavoratori in quarantena.
• Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli
attori coinvolti, ll meccanismo di attestazione da parte dei PLS e
MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o
conferma di caso di COVID-19.
Bibliografia
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and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective
cohort study. Lancet. 2020
Cereda D et al. The early phase of the COVID-1 9 outbreak in
Lombardy, Italy. Arxiv. 2020
Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Documento tecnico sull'ipotesi
di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico. 28
maggio 2020
Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Documento tecnico sull'ipotesi
di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico.
Aggiornamento 22 giugno 2020
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). An
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EU/EEA. 1 April 2020. Stockholm: ECDC; 2020
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Gotzinger F et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe:
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Allegato 1. Schema riassuntivo
Parte di provvedimento in formato grafico
Rapporti ISS COVID-19
Accessibili da https://www.iss.it/rapporti-covid-19
1. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per l'effettuazione del'isolamento e della
assistenza sanitaria domiciliare nel'attuale contesto COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020 Rev.)
2. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale dele protezioni per
infezione da SARS-Co V-2 nelle attivita' sanitarie e sociosanitarie
(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nel'attuale scenario
emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev. 2)
3. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti.
Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione ala trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.
Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev. 2)
4. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo
del'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.
Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev.)
5. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualita' dell'aria indoor.
Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione ala trasmissione del'infezione da virus SARS-CoV-2.
Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2).
6. Gruppo di lavoro ISS Cause di morte COVID-19. Procedura per
l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con
infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 6/2020).
7. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e Gruppo di lavoro ISS
Ambiente e Rifiuti COVID-19. Raccomandazioni per la disinfezione di
ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione dela
trasmissione del'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
7/2020).
8. Osservatorio Nazionale Autismo ISS. Indicazioni ad interim per
un appropriato sostegno dele persone nelo spettro autistico
nel'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 aprile
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 8/2020 Rev.).
9. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente - Rifiuti COVID-19. Indicazioni
ad interim sula gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione
dela diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
9/2020).
10. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni
ad interim su acqua e servizi igienici in relazione ala diffusione
del virus SARS-CoV-2 Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 10/2020).
11. Gruppo di Lavoro ISS Diagnostica e sorveglianza
microbiologica COVID-19: aspetti di analisi molecolare e sierologica
Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul
tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del
17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto
ISS COVID-19, n. 11/2020).
12. Gabbrielli F, Bertinato L, De Filippis G, Bonomini M, Cipolla
M. Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina
durante l'emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
12/2020).
13. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19.
Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione di campioni
biologici COVID-19. Versione del 15 aprile 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 13/2020).
14. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad
interim per un appropriato sostegno dele persone con enzimopenia G6PD
(favismo) nel'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del
14 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto
ISS COVID-19, n. 14/2020).
15. Gruppo di lavoro ISS Farmaci COVID-19. Indicazioni relative
ai rischi di acquisto online di farmaci per la prevenzione e terapia
del'infezione COVID-19 e ala diffusione sui social network di
informazioni false sule terapie. Versione del 16 aprile 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
15/2020).
16. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare COVID-19. Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre
sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
16/2020).
17. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare COVID-19. Indicazioni ad interim sul'igiene degli alimenti
durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
17/2020).
18. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19.
Raccomandazioni per la raccolta e analisi dei dati disaggregati per
sesso relativi a incidenza, manifestazioni, risposta ale terapie e
outcome dei pazienti COVID-19. Versione del 26 aprile 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
18/2020).
19. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad
interim sui disinfettanti nel'attuale emergenza COVID-19: presidi
medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020).
20. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni
nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione
di SARS-CoV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020 Rev.).
21. Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Veschetti E, Lucentini L,
Bonadonna L, La Mura S. Guida per la prevenzione dela contaminazione
da Legionela negli impianti idrici di strutture turistico recettive e
altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la
pandemia COVID-19. Versione del 3 maggio 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020).
22. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19
Indicazioni ad interim per un appropriato supporto degli operatori
sanitari e sociosanitari durante lo scenario emergenziale SARS-CoV-2.
Versione del 28 maggio. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 22/2020 Rev.)
23. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19
Indicazioni di un programma di intervento dei Dipartimenti di Salute
Mentale per la gestione del'impatto del'epidemia COVID-19 sula salute
mentale. Versione del 6 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 23/2020).
24. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad
interim per una appropriata gestione dell'iposurrenalismo in eta'
pediatrica nell'attuale scenario emergenziale da infezione da
SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 24/2020)
25. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad
interim sula sanificazione di strutture non sanitarie nel'attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
Versione del 15 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)
26. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti. Indicazioni ad
interim sula gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso
provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 26/2020)
27. Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Nardone M, Veschetti E,
Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. Indicazioni per la prevenzione
del rischio Legionela nei riuniti odontoiatrici durante la pandemia
da COVID-19. Versione del 17 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 27/2020).
28. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19 e Gruppo di
Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19. Dispositivi diagnostici in
vitro per COVID-19. Parte 1: normativa e tipologie. Versione del 18
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 28/2020)
29. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad
interim su malattia di Kawasaki e sindrome infiammatoria acuta
multisistemica in eta' pediatrica e adolescenziale nel'attuale
scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione 21 maggio
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 29/2020)
30. Gruppo di lavoro Salute mentale ed emergenza COVID-19.
Indicazioni sull'intervento telefonico di primo livelo per
l'informazione personalizzata e l'attivazione del'empowerment dela
popolazione nell'emergenza COVID-19. Versione del 14 maggio 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n.
30/2020)
31. Gruppo di lavoro Salute mentale ed emergenza COVID-19.
Indicazioni ad interim per il supporto psicologico telefonico di
secondo livelo in ambito sanitario nello scenario emergenziale
COVID-19. Versione del 26 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 31/2020)
32. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare COVID-19. Indicazioni ad interim sul contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nel'ambito dela
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 32/2020).
33. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni
sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture
comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione ala
diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
33/2020).
34. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Sorveglianza territoriale
e tutela dela salute pubblica: alcuni aspetti etico-giuridici.
Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 34/2020)
35. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Il Medico di Medicina
Generale e la pandemia di COVID-19: alcuni aspetti di etica e di
organizzazione. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 35/2020)
36. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni
sule attivita' di balneazione, in relazione alla diffusione del virus
SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 36/2020).
37. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni
per le piscine, di cui al'Accordo 16/1/2003 tra il Ministro dela
salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in
relazione ala diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID19, n. 37/2020).
38. Silano M, Bertinato L, Boirivant M, Pocchiari M, Taruscio D,
Corazza GR, Troncone R Indicazioni ad interim per un'adeguata
gestione dele persone affette da celiachia nel'attuale scenario
emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 29 maggio 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 38/2020).
39. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19 Censimento dei
bisogni (23 marzo - 5 aprile 2020) dele persone con malattie rare in
corso di pandemia da SARS-CoV-2. Versione del 30 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
39/2020).
40. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Comunicazione in
emergenza nei reparti COVID-19. Aspetti di etica. Versione del 25
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 40/2020).
41. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19.
Indicazioni per prendersi cura delle difficolta' e dei bisogni dei
familiari di pazienti ricoverati in reparti ospedalieri COVID-19.
Versione del 29 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 41/2020).
42. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Protezione dei dati
personali nel'emergenza COVID-19. Versione del 28 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n.
42/2020).
43. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19.
Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno dela salute
mentale nei minori di eta' durante la pandemia COVID-19. Versione del
31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto
ISS COVID-19 n. 43/2020)
44. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19.
Indicazioni di un programma di intervento per la gestione dell'ansia
e della depressione perinatale nel'emergenza e post emrgenza
COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020)
45. Giusti A, Zambri F, Marchetti F, Sampaolo L, Taruscio D,
Salerno P, Chiantera A, Colacurci N, Davanzo R, Mosca F, Petrini F,
Ramenghi L, Vicario M, Villani A, Viora E, Zanetto F, Donati S.
Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei
piccolissimi 0-2 anni in risposta all'emergenza COVID-19. Versione 31
maggio 2020. Roma: Istituto Suprire di Sanita'; 2020 (Rapporto ISS
COVID-19 n. 45/2020)
46. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19 e Gruppo di
Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19. Dispositivi diagnostici in
vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e informazioni
per gli stakeholder. Versione del 23 maggio 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVI D-19 n. 46/2020)
47. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Etica dela ricerca
durante la pandemia di COVID-19: studi osservazionali e in
particolare epidemiologici. Versione del 29 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n.
47/2020)
48. Gruppo di Lavoro Immunologia COVID-1 9. Strategie
immunologiche ad interim per la terapia e prevenzione della COVID-19.
Versione del 4 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 48/2020).
49. Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID-19, Gruppo di
lavoro Sovrintendenza sanitaria centrale - INAIL, ISTAT. COVID-19:
rapporto ad interim su definizione, certificazione e classificazione
delle cause di morte. Versione dell'8 giugno 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020)
50. Perilli R, Grigioni M, Porta M, Cruciani F, Bandello F,
Mastropasqua L. S Contributo del'innovazione tecnologica alla
sicurezza del paziente diabetico da sottoporre ad esame del fondo
oculare in tempi di COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n.
50/2020).
51. Gruppo di Lavoro ISS Farmaci COVID-19. Integratori alimentari
o farmaci? Regolamentazione e raccomandazioni per un uso consapevole
in tempo di COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 51/2020)
52. Gruppo di lavoro SISVet-ISS. Protocollo di gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 nelle strutture
veterinarie universitarie. Versione dell'11 giugno 2020. Roma:
Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n.
52/2020)
53. Filia A, Urdiales AM, Rota MC. Guida per la ricerca e
gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID19. Versione
del 25 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 53/2020).
54. Giansanti D, D'Avenio G, Rossi M, Spurio A, Bertinato L,
Grigioni M. Tecnologie a supporto del rilevamento della prossimita':
riflessioni per il cittadino, i professionisti e gli stakeholder in
era COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 54/2020).
55. Cisbani E, Dini V, Grande S, Palma A, Rosi A, Tabocchini MA,
Gasparrini F, Orlacchio A. Stato dell'arte sull'impiego della
diagnostica per immagini per COVID-19. Versione del 7 luglio 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n.
55/2020)
56. Gruppo di lavoro ISS-INAIL. Focus on: utilizzo professionale
dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del 21 luglio
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 56/2020)
57. Gruppo di lavoro ISS Formazione COVI D-1 9. Formazione per la
preparedness nel'emergenza COVID-19: il case report dell'Istituto
Superiore di Sanita'. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 57/2020)
58. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto, R. Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nele scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.)
Allegato E
"Allegato 22"
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI
DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
1. Il presente protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e
modificato per recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico
Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione
civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020,
trasmesso dal Ministro della salute con nota del 3 settembre u.s.
(prot. n. 63) - integra le linee guida per lo svolgimento delle
attivita' didattiche e curriculari nelle universita', applicabili in
quanto compatibili anche alle istituzioni a.f.a.m., di cui
all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020.
Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal documento
CRUI "Modalita' di ripresa delle attivita' didattiche AA 2020/21
nelle Universita'" con le allegate raccomandazioni del predetto
Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'universita'
e della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020 - descrivono,
infatti, tutte le misure ed i comportamenti da tenere per la
"prevenzione primaria" dell'infezione da SARS-CoV-2, atti cioe' a
ridurre l'esposizione al virus.
Il presente protocollo, invece, specifica una linea di attivita'
(gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule
universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione secondaria"
dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei
casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione tempestiva dei
relativi contatti stretti o casuali.
2. La procedura descritta nel presente protocollo richiede una
collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei e
l'Autorita' Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene
e Sanita' Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali, al fine di predisporre tempestivamente ed
efficacemente le appropriate misure di prevenzione.
In proposito, in ciascun Ateneo deve essere identificato un
referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo
di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente
Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale
degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato
dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 laddove costituita,
rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorita'
Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo
in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi
COVID-19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario per
COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilita' mettono in atto,
inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a
studenti con disabilita', eventualmente, ove necessario, disponendo
procedure dedicate.
3. Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e
sospetti di COVID-19 e' che gli Atenei si dotino di sistemi che
consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni
corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento
all'aula e al giorno).
Tali elenchi devono essere predisposti e devono essere conservati
per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a
disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli
per eventuali attivita' di contact tracing. Tali sistemi possono
essere i sistemi informatizzati di prenotazione da parte degli
studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di
codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente, ... )
e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o al turno. E'
importante infatti ricordare che le linee guida prevedono che nella
fase 3 la didattica sia erogata con modalita' mista, con il docente
in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da casa.
Cio' impone la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in
modo da programmare le opportune turnazioni. Tale organizzazione
dell'erogazione implica la conoscenza dell'elenco degli studenti
ammessi a frequentare in presenza.
4. Nel caso in cui l'Ateneo venga a conoscenza, attraverso
l'Autorita' Sanitaria Competente, di un caso confermato di COVID-19
riferito a uno studente o a un docente presente in aula o al
personale tecnico amministrativo preposto alle attivita' di supporto
alla didattica, in un determinato giorno, collabora, attraverso gli
Uffici della Sicurezza con l'autorita' sanitaria competente
(Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure necessarie.
In particolare sempre in raccordo con il DdP dispongono la chiusura
dell'aula e la disinfezione e sanificazione della stessa, secondo le
procedure previste dai protocolli in vigore; supportano l'attivita'
di contact tracing trasmettendo contestualmente all'Autorita'
Sanitaria Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico
amministrativo e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al
turno con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni
precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del tampone e la
data d'inizio dell'isolamento. Inoltre a tali studenti, docenti e
personale tecnico amministrativo gli Uffici della Sicurezza inviano,
sempre in accordo con DdP comunicazione raccomandando, in via
cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi
e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell'Autorita'
Sanitaria Competente. Spetta infatti all'Autorita' Sanitaria
Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e
l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es.
quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). La ripresa delle
attivita' didattiche in presenza sono subordinate all'esito
dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento
di Prevenzione.
In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da
parte dell'Autorita' Sanitaria Competente si consiglia per gli
studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a supporto
della didattica la ripresa dell'attivita' in presenza solo al termine
di un periodo di quindici giorni, anche in considerazione che
l'attivita' didattica puo' proseguire on-line e non e' quindi
sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le attivita'
curriculari (esami di profitto, esami di lauree, ...)
5. Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attivita'
curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioe' un soggetto
con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia
compatibile con Covid-19), questo va immediatamente dotato di
mascherina chirurgica (qualora non ne fosse gia' dotato) e
adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un'area di
isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente
necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno indossare
mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla
situazione di stare ad almeno un metro di distanza. E' necessario
provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al
piu' presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di
base (MMG) o in sua assenza l'USCA o il DdP per la valutazione
clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la
sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria.
Non e' indicata, in questo caso, la sospensione dell'attivita'
didattica in presenza, che ovviamente sara' disposta in caso di
conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto confermato,
inneschera' la procedura di cui al precedente punto 4.
6. Al fine di facilitare il tracciamento e l'identificazione dei
contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i casi
di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico
amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi della
app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi
dell'Ateneo
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