Domenica 28 giugno 2026
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Cara ADUC

Sfratto per morosità portiere condominiale: spese legali e disdetta contratto

28 giugno 2026
Domanda 28 giugno 2026
Buongiorno, chiedo un chiarimento su eventuale procedimento di sfratto per morosità relativo all'alloggio ex portiere condominiale, in una situazione in cui il conduttore è costantemente in ritardo nel pagamento di circa tre/quattro mensilità di canone e talvolta anche degli oneri condominiali. Se il giudice concede il termine di grazia e l'inquilino provvede al pagamento integrale degli arretrati, chi è tenuto a sostenere le spese legali maturate fino a quel momento? Il giudice le pone a carico del conduttore, le compensa tra le parti o restano a carico del condominio?
In vista della prima scadenza dei 4 anni (contratto 4 + 4 anni) prevista a marzo 2027, quali sono i motivi legali effettivamente idonei per impedire il rinnovo del contratto alla prima scadenza, considerando che almeno un condomino si oppone alla vendita?
Ringrazio per la disponibilità.

Risposta ADUC
Gentile Angela,

La questione delle spese legali nel procedimento di sfratto per morosità, quando il giudice concede il termine di grazia e il conduttore sana la morosità, è regolata dal principio generale della soccombenza. Nella prassi, poiché è il conduttore inadempiente a costringere il locatore (in questo caso il condominio) ad agire giudizialmente, le spese legali vengono di norma poste a carico del conduttore, anche se poi il procedimento si chiude con la sanatoria. Tuttavia il giudice ha un margine di discrezionalità: in alcuni casi compensa le spese, specialmente se l'inadempimento è stato di lieve entità o se il locatore ha tenuto comportamenti che hanno contribuito alla situazione. La compensazione totale è meno frequente quando la morosità è reiterata o di importo rilevante. In ogni caso, la decisione concreta dipende dal giudice e dalle circostanze specifiche, per cui le consigliamo di sentire un avvocato per valutare le strategie processuali più adatte.

Riguardo alla disdetta alla prima scadenza del contratto 4+4 (prevista, secondo quanto riferisce, a marzo 2027), il locatore può impedire il rinnovo solo in presenza di motivi tassativamente previsti dalla legge sulle locazioni abitative. I principali sono: necessità di destinare l'immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o di stretti familiari (nel vostro caso, difficilmente si applica, trattandosi di un immobile condominiale); intenzione di demolire, ristrutturare integralmente o alienare l'immobile a terzi (anche quest'ultimo caso difficilmente si applica al vostro caso). La disdetta va comunicata con raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della scadenza, quindi entro settembre 2026. Se la disdetta viene inviata senza un motivo legalmente valido, il contratto si rinnova automaticamente per un altro quadriennio.
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