Cara ADUC
Disdetta polizza casa Unipol: termini e modifica coperture al rinnovo
Domanda
2 luglio 2026
Salve,
mi è pervenuta l'unita nota con la quale l'Unipol mi invia disdetta della polizza protezione casa intestata a mia moglie proprietaria dell'appartamento assicurato. Come spunto della disdetta fa riferimento a "gli eventi che hanno colpito la sua polizza…………"
In effetti nel 2023, 2024, 2025 ho denunciato tre sinistri che hanno interessato i "fenomeni elettrici" che mi sono stati regolarmente rimborsati. Ora non vorrei pensare che i tre eventi possano far considerare la polizza onerosa da provocare la necessità di revisionarla a condizioni più onerose e per tale motivo la disdicono. Anche perché se non sbaglio la polizza può essere disdettata da ambo le parti entro sessanta giorni dall'evento sinistroso. L'agente dopo un colloquio con la Centrale, dove ha evidenziato la rettitudine dello scrivente, è riuscito a ottenere il rinnovo della polizza (a costi riveduti) ma con l'eliminazione della copertura fenomeni elettrici. Tale decisione mi lascia perplesso in quanto, a mio modesto parere, la disdetta della polizza o solo della copertura "fenomeni elettrici" doveva avvenire, come detto sopra, a 60 giorni dal 27/8/2025 e non dal 23/4/2026. Come di consueto, il Vs. parere mi sarà certamente di aiuto.
Distinti saluti
Antonio, dalla provincia di CZ
mi è pervenuta l'unita nota con la quale l'Unipol mi invia disdetta della polizza protezione casa intestata a mia moglie proprietaria dell'appartamento assicurato. Come spunto della disdetta fa riferimento a "gli eventi che hanno colpito la sua polizza…………"
In effetti nel 2023, 2024, 2025 ho denunciato tre sinistri che hanno interessato i "fenomeni elettrici" che mi sono stati regolarmente rimborsati. Ora non vorrei pensare che i tre eventi possano far considerare la polizza onerosa da provocare la necessità di revisionarla a condizioni più onerose e per tale motivo la disdicono. Anche perché se non sbaglio la polizza può essere disdettata da ambo le parti entro sessanta giorni dall'evento sinistroso. L'agente dopo un colloquio con la Centrale, dove ha evidenziato la rettitudine dello scrivente, è riuscito a ottenere il rinnovo della polizza (a costi riveduti) ma con l'eliminazione della copertura fenomeni elettrici. Tale decisione mi lascia perplesso in quanto, a mio modesto parere, la disdetta della polizza o solo della copertura "fenomeni elettrici" doveva avvenire, come detto sopra, a 60 giorni dal 27/8/2025 e non dal 23/4/2026. Come di consueto, il Vs. parere mi sarà certamente di aiuto.
Distinti saluti
Antonio, dalla provincia di CZ
Risposta ADUC
Gentile Antonio,
occorre prima chiarire che la regola dei "60 giorni dal sinistro" che lei menziona non è una norma di legge di portata generale, bensì una facoltà che, in alcuni tipi di contratto, le condizioni generali di polizza riconoscono a entrambe le parti. Le tempistiche per la disdetta variano significativamente in base alla tipologia di polizza.
Per i contratti di assicurazione danni come una polizza protezione casa, il termine per l'invio della comunicazione di disdetta è generalmente di 60 giorni prima della scadenza, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC. Questo è il meccanismo ordinario con cui la compagnia può non rinnovare la polizza alla scadenza annuale: non esiste in linea generale un obbligo di legge che imponga di comunicare la disdetta entro 60 giorni dal sinistro. Occorre leggere le Condizioni Generali della sua polizza per verificare se vi sia una specifica clausola che consenta la disdetta post-sinistro e con quali termini. Avendo loro esercitato la disdetta entro 60 giorni dalla scadenza, a nostro avviso si tratta di una disdetta legittima.
Per quanto riguarda la questione dell'eliminazione della garanzia "fenomeni elettrici" in sede di rinnovo, anche qui temiamo che il comportamento dell'assicurazione sia legittimo. Non c'è alcun obbligo di legge per le compagnie assicurative di rinnovare ogni anno alle medesime condizioni. L'importante è che queste garanzie vengano offerte finché il contratto è in essere. Ma una volta che il contratto non si rinnova, a seguito di disdetta, la compagnia può certamente porre condizioni diverse. Sta a lei decidere se accettarle oppure rivolgersi ad un diverso istituto assicurativo.
occorre prima chiarire che la regola dei "60 giorni dal sinistro" che lei menziona non è una norma di legge di portata generale, bensì una facoltà che, in alcuni tipi di contratto, le condizioni generali di polizza riconoscono a entrambe le parti. Le tempistiche per la disdetta variano significativamente in base alla tipologia di polizza.
Per i contratti di assicurazione danni come una polizza protezione casa, il termine per l'invio della comunicazione di disdetta è generalmente di 60 giorni prima della scadenza, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC. Questo è il meccanismo ordinario con cui la compagnia può non rinnovare la polizza alla scadenza annuale: non esiste in linea generale un obbligo di legge che imponga di comunicare la disdetta entro 60 giorni dal sinistro. Occorre leggere le Condizioni Generali della sua polizza per verificare se vi sia una specifica clausola che consenta la disdetta post-sinistro e con quali termini. Avendo loro esercitato la disdetta entro 60 giorni dalla scadenza, a nostro avviso si tratta di una disdetta legittima.
Per quanto riguarda la questione dell'eliminazione della garanzia "fenomeni elettrici" in sede di rinnovo, anche qui temiamo che il comportamento dell'assicurazione sia legittimo. Non c'è alcun obbligo di legge per le compagnie assicurative di rinnovare ogni anno alle medesime condizioni. L'importante è che queste garanzie vengano offerte finché il contratto è in essere. Ma una volta che il contratto non si rinnova, a seguito di disdetta, la compagnia può certamente porre condizioni diverse. Sta a lei decidere se accettarle oppure rivolgersi ad un diverso istituto assicurativo.
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