Giovedì 2 luglio 2026
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Cara ADUC

Grata alla finestra in condominio: serve il voto dell'assemblea?

2 luglio 2026
Domanda 2 luglio 2026
In seguito ad un tentativo di effrazione ho deciso di fare installare una grata ad una delle finestre del mio appartamento. La finestra in questione si trova sulla facciata del condominio e poiché non sono presenti ancora altre inferriate in facciata (quelle esistenti sono tutte tergali) per rispetto degli altri condomini ho chiesto all'amministratore di informare il condominio della mia volontà di installare la grata. L'amministratore ha quindi inviato a tutti i condomini la fotografia del modello di grata da me scelto e i relativi dati tecnici stabilendo un termine entro il quale presentare eventuali osservazioni. Oggi l'amministratore mi comunica che alcuni condomini preferiscono che la scelta dell'inferriata avvenga in assemblea poiché si tratterebbe della prima che viene installata in facciata. Vorrei sapere se la legge prevede che una tale decisione debba essere sottoposta al parere dell'assemblea condominiale o se io possa agire autonomamente visto che si tratta di una questione di sicurezza. Preciso che il regolamento di condominio non fa nessun riferimento specifico alle inferriate e che da quando è accaduto il tentativo di effrazione sono già passati più di due mesi durante i quali ho dovuto insistere varie volte per ricevere risposte dell'amministratore in merito e quando pensavo di essere finalmente riuscita ad arrivare in fondo alla "procedura" corretta per poter installare l'inferriata mi vedo negare tale possibilità senza peraltro avere nemmeno la data della prossima assemblea. Grazie per la vostra collaborazione.
Silvia dalla provincia di FI 


Risposta ADUC
Gentile Silvia,

La facciata di un edificio condominiale è una parte comune, e qualsiasi modifica che ne alteri l'aspetto estetico in modo visibile rientra in linea di principio nelle innovazioni che incidono sul decoro architettonico del condominio. In base al codice civile, il singolo condomino può apportare a proprie spese modifiche alle parti comuni solo se non pregiudica la stabilità o la sicurezza dell'edificio, non altera il decoro architettonico e non menoma il godimento degli altri condomini. Se una di queste condizioni non è rispettata, l'assemblea può opporsi.

Detto questo, la legge non impone necessariamente un voto favorevole dell'assemblea come condizione preventiva: il diritto del condomino di intervenire esiste, e sono gli altri condomini a dover eventualmente dimostrare che ne deriva un pregiudizio al decoro. L'amministratore non ha il potere di vietarle l'installazione in autonomia: può segnalarle le obiezioni dei condomini, ma non emettere un diniego formale. Se lei ritiene che la grata non alteri il decoro dell'edificio (ad esempio per materiale, colore e design allineati all'estetica del fabbricato), può procedere, assumendosi la responsabilità di tale valutazione. Qualora successivamente un condomino impugnasse l'installazione, la questione sarebbe rimessa al giudice.

Le suggeriamo di inviare all'amministratore una comunicazione scritta in cui ribadisce la sua intenzione, descrive le caratteristiche della grata, evidenzia la motivazione di sicurezza e chiede che vengano formalizzate le eventuali opposizioni con motivazione scritta entro un termine congruo (ad esempio 15 giorni). Può usare il nostro generatore di moduli per la sezione immobili.

Se le opposizioni restano generiche o prive di motivazione concreta sul decoro, lei sarà in posizione più solida per procedere in autonomia.

Per approfondire: la nostra scheda sull'assemblea condominiale
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