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DPCM 11 giugno 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
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Normativa 
12 giugno 2020 8:42
 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) (GU n.147 del 11-6-2020 )

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante « Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute  del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 nonche' i verbali n.  71,  73,  74,
76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14,  15,  18,  19,
21,  25  e  28  maggio  e  del  3  e  8  giugno  2020  del   comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato  9,  trasmesse  in  data  11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
  a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
  b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
  c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori
cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato
8; 
  d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
  e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni
sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e
dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi
sportivi internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline
Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi
partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli
di cui alla presente lettera; 
  f) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva
Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020; 
  g) a decorrere dal 25 giugno  2020  e'  consentito  lo  svolgimento
anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che,
d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo
delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la
compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della
situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita'
con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili; 
  h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere  svolte  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; 
  i) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, 
  nel rispetto delle  prescrizioni  imposte  dal  questore  ai  sensi
dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  m) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al  14  luglio  2020,  le
fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in  relazione
all'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori,
possono stabilire  una  diversa  data  di  ripresa  delle  attivita',
nonche' un diverso numero massimo  di  spettatori  in  considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; 
  n) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
  o) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 
  p) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; 
  q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in
particolare in materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le
Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso
la possibilita' di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione
i corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e
viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti
dalle stesse autoscuole e da altri  enti  di  formazione  o  comunque
autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
secondo le modalita'  individuate  nelle  linee  guida  adottate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  esami   di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e  nel  periodo  di
chiusura  delle  scuole,  l'ente  proprietario   dell'immobile   puo'
autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
  r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
  s)  nelle  Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento  del  percorso  didattico;  nelle  Universita',   nelle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,
attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio  sperimentale  e/o
didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito  l'utilizzo  di
biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi  e
del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e  di
aggregazione  e  che  vengano  adottate   misure   organizzative   di
prevenzione  e  protezione,   contestualizzate   al   settore   della
formazione superiore e  della  ricerca,  anche  avuto  riguardo  alle
specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilita',  di  cui   al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita'  di
cui al precedente periodo, le universita',  le  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica  e  gli  enti  pubblici  di
ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  la  presenza  del  personale
necessario allo svolgimento delle suddette attivita'; 
  t) a beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
  u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi
di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi; 
  v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting  e  gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; 
  z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
prontosoccorso (DEA/PS), salve  specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
  bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
  cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
  dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; 
  ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che
le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato
la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con
l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e
che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati
dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a
domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per
l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
  ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro; 
  gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza con i criteri  di  cui  all'allegato  10;  resta
fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona
gia' consentite sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020; 
  hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
  ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
  ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
  a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
  c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale; 
  d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  mm) le attivita' degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
  1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti
all'interno dei medesimi; 
  2) l'accesso dei fornitori esterni; 
  3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti; 
  5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 
  6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti; 
  8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari; 
  9) le spiagge di libero accesso; 
  nn) le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
  1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
  2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
  4) l'accesso dei fornitori esterni; 
  5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei
clienti; 
  7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 
 
 
                               Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
        delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di
regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento
della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato
14. 
 
 
                               Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
  b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16; 
  c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; 
  d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
  f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire 
  continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche'
i soggetti  con  forme  di  disabilita'  non  compatibili  con  l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  5.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
 
 
                               Art. 4 
 
            Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
 
  1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge  n.  33  del  2020  e
dall'articolo 6 del presente decreto; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto il periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in  tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,
indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4  e
5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche'  quelle  dell'articolo  6
del presente decreto, le  persone  fisiche  che  entrano  in  Italia,
tramite mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a
comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per  il
luogo in cui si svolgera' il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento  fiduciario,  e  sono   sottoposte   alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima
comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente
dedicati. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a
tali misure avviare il computo di un nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le
modalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
  a) contattano telefonicamente  e  assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
  b) avviata la sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
  c) in caso  di  necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
  d)  accertano  l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
  e) informano la persona circa  i  sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
  f)  informano  la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
  1) lo  stato  di  isolamento  per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
  2) il divieto di contatti sociali; 
  3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
  4)  l'obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
  g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
  1) avvertire immediatamente il medico di  medicina  generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
  2) indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
  3) rimanere nella propria stanza con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
  h)  l'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
                               Art. 5 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende
fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  e'  tenuto,  ai
fini dell'accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all'atto
dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia e il mezzo  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
  a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai  sensi  della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un  periodo  non  superiore  a  120  ore,  chiunque
intende fare ingresso nel territorio  nazionale,  mediante  mezzo  di
trasporto privato, e' tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio
ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle
competenti Autorita', di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
  a)  allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e' di 36 ore. In caso di superamento del  periodo
di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli  obblighi
di comunicazione e di  sottoposizione  a  sorveglianza  sanitaria  ed
isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  3  non  si
applicano ai passeggeri in transito con  destinazione  finale  in  un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo  di  segnalare,
in caso di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  tale  situazione  con
tempestivita' al Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  e
di  sottoporsi,   nelle   more   delle   conseguenti   determinazioni
dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I  passeggeri  in  transito,
con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)  ovvero  in
altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
  a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,  a
consegnare al vettore all'atto  dell'imbarco  dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
  1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
  2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione
finale, codice identificativo del titolo di viaggio e  del  mezzo  di
trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 
  3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
  b) a non allontanarsi dalle aree ad essi  specificamente  destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'articolo
4, comma 3, nel luogo di destinazione  finale  e  nei  confronti  del
Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria  territorialmente
competente in base a detto luogo. Il luogo  di  destinazione  finale,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma  4,  si  considera
come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
                               Art. 6 
 
 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero 
 
  1. fatte salve le limitazioni  disposte  per  specifiche  aree  del
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 33 del 2020,  nonche'  le  limitazioni  disposte  in
relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non  sono
soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e  per  i  seguenti
Stati: 
  a) Stati membri dell'Unione Europea; 
  b) Stati parte dell'accordo di Schengen; 
  c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
  d) Andorra, Principato di Monaco; 
  e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 
  2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. 
  3. Gli articoli 4 e 5  si  applicano  esclusivamente  alle  persone
fisiche che fanno ingresso in Italia  da  Stati  o  territori  esteri
diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  ovvero  che  abbiano  ivi
soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia. 
 
 
                               Art. 7 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 
  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi
di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. 
  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non
gia' sbarcati in precedenti scali. 
  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: 
  a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o  dimora  abituale  in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
  b) i passeggeri di nazionalita'  italiana  e  residenti  all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in
Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco  in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di
essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
  c) i passeggeri di nazionalita' straniera  e  residenti  all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore. 
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono
a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia
ovvero  la  localita'  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 
  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorita'  sanitaria,  ove  sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei
termini  definiti  dall'Autorita'  sanitaria,   sono   sottoposti   a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente
trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e
dedicato, e spese a carico dell'armatore. 
  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche
all'equipaggio in relazione alla  nazionalita'  di  appartenenza.  E'
comunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione
dell'Autorita'  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed
isolamento fiduciario a bordo della nave. 
  8. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi
di crociera l'ingresso nei  porti  italiani  esclusivamente  ai  fini
della sosta inoperosa. 
  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
                               Art. 8 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
"Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19",  di
cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti
firmatari,  il  "Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. 
 
 
                               Art. 9 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista. 
 
 
                               Art. 10 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
 
 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al  14
luglio 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure
previsti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  nonche'  quanto
previsto dall'articolo 1 lettera e). 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
 
    "A norma dell'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento  della
fase  del  controllo   preventivo   della   Corte   dei   conti,   e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo,  ai  sensi  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241". 
 
                             Allegato 1 
 
Protocollo con la Conferenza Episcopale  Italiana  circa  la  ripresa
                  delle celebrazioni con il popolo 
 
  Per la  graduale  ripresa  delle  celebrazioni  liturgiche  con  il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura,  nel  rispetto  della  normativa
sanitaria e delle misure di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
liturgiche 
  1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 
  1.2.  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante  dell'ente  individua  la  capienza
massima dell'edificio di culto, tenendo conto della  distanza  minima
di sicurezza, che deve essere pari ad  almeno  un  metro  laterale  e
frontale. 
  1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase  di  transizione,  resta
contingentato  e  regolato  da  volontari  e/o  collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. 
  1.4. Per favorire un accesso  ordinato,  durante  il  quale  andra'
rispettata la  distanza  di  sicurezza  pari  almeno  1,5  metro,  si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi,  eventualmente  distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita.  Durante
l'entrata e  l'uscita  dei  fedeli  le  porte  rimangano  aperte  per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie  siano
toccate. 
  1.5. Coloro che accedono ai luoghi di  culto  per  le  celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.6. Venga ricordato ai fedeli che non e'  consentito  accedere  al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.7. Venga altresi' ricordato  ai  fedeli  che  non  e'  consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a  coloro  che  sono  stati  in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
  1.8. Si favorisca, per quanto possibile,  l'accesso  delle  persone
diversamente  abili,  prevedendo  luoghi   appositi   per   la   loro
partecipazione  alle  celebrazioni  nel  rispetto   della   normativa
vigente. 
  1.9. Agli ingressi dei  luoghi  di  culto  siano  resi  disponibili
liquidi igienizzanti. 
  2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  2.1.  I  luoghi  di  culto,  ivi  comprese  le   sagrestie,   siano
igienizzati regolarmente al termine di  ogni  celebrazione,  mediante
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione  antisettica.
Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 
  2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline  e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli  stessi  microfoni,  vengano
accuratamente disinfettati. 
  2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 
  3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
  3.1. Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio. 
  3.2. Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa
fase si ometta il coro. 
  3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui  a  omettere
lo scambio del segno della pace. 
  3.4.  La  distribuzione  della  Comunione  avvenga  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  abbiano  cura
di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
  3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 
  3.6. Per ragioni  igienico-sanitarie,  non  e'  opportuno  che  nei
luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i  canti  o  di
altro tipo. 
  3.7.  Le  eventuali  offerte  non   siano   raccolte   durante   la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono  essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 
  3.8.   Il   richiamo   al   pieno   rispetto   delle   disposizioni
sopraindicate,  relative  al  distanziamento  e  all'uso  di   idonei
dispositivi  di  protezione  personale   si   applica   anche   nelle
celebrazioni diverse  da  quella  eucaristica  o  inserite  in  essa:
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. 
  ______ 
   1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei  sacramenti  del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il  ministro  indossi,  oltre
alla mascherina, guanti monouso. 
 
  3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi  ampi
e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle  misure
di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento  stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 
  3.10.  La  celebrazione  del  sacramento  della  Confermazione   e'
rinviata. 
  4. Adeguata comunicazione 
  4.1. Sara' cura di ogni Ordinario  rendere  noto  i  contenuti  del
presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'  che  assicurino   la
migliore diffusione. 
  4.2. All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con  le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 
  - il numero massimo di partecipanti consentito  in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
  -   il   divieto   di   ingresso   per   chi    presenta    sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  - l'obbligo di  rispettare  sempre  nell'accedere  alla  chiesa  il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di  regole  di
igiene  delle  mani,  l'uso  di  idonei  dispositivi  di   protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 
  5. Altri suggerimenti 
  5.1. Ove il  luogo  di  culto  non  e'  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni del  presente  Protocollo,  l'Ordinario  del  luogo  puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria. 
  5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta'
e di salute. 
  5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita'
streaming  per  la  fruizione  di  chi  non  puo'  partecipare   alla
celebrazione eucaristica. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa  delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza  Episcopale
Italiana. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a  far  data  dal  giorno
lunedi' 18 maggio 2020. 
 
                      Card. Gualtiero Bassetti 
                        Presidente della CEI 
 
                      Prof. Avv. Giuseppe Conte 
                      Presidente del Consiglio 
 
                    Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
                        Ministro dell'Interno 
 
  Roma, 7 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 2 
 
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.1 E' consentita ogni  celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.3 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere  le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto,  avendo  cura  che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro. 
  1.10 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.11 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto. 
  Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo   con   le   Comunita'   Ebraiche   Italiane",   con   le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al  Comitato  Tecnico
Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio               Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 3 
 
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.12 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.13  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.14 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.15 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.16 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.17 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.19 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.20 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.21 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.22 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione della Comunione - Cena  del  Signore  avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro  straordinario  avranno
curato l'igiene delle loro  mani  e  indossato  guanti  monouso;  gli
stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.4 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche,  Anglicane",  con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e'  stato  trasmesso,  in  data  odierna,  al  Comitato
Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 4 
 
                Protocollo con le Comunita' ortodosse 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.23 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.24  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.25 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.26 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.27 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.28 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.30 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.31 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.32 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita'  di
culto ed  eccezionalmente  spostarsi  anche  oltre  i  confini  della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente  e   nel   rispetto   di   quanto   previsto   in   tema   di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare  a
voce bassa. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4  La  distribuzione  della  Comunione  avverra'  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi  naso  e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  avranno  cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della  Divina  Liturgia  senza
venire a contatto con i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.6 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura  del  responsabile  del  luogo  di  culto  (parroco)
rendere noto  i  contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le
modalita' che assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 5 
 
Protocollo con le Comunita' Induista,  Buddista  (Unione  Buddista  e
                     Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 
  1.34 E'  consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.35  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.36 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  la  funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.37 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.38 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto  e'
affidato il compito di individuare forme idonee di  celebrazione  dei
riti  allo  scopo  di  garantire  il  distanziamento  interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 
  1.39 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.41 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.42 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni  dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa. 
  1.43 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.44 Le autorita' religiose, i ministri di culto o  i  responsabili
del luogo di culto (uomini  e  donne)  autorizzati  dalle  rispettive
confessioni  religiose  possono  svolgere  attivita'  di   culto   ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione. 
  3.8 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista,  Buddista  (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 6 
 
                Protocollo con le Comunita' Islamiche 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 
  1.45 E'  consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.46  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la  preghiera  sono
tenuti a indossare mascherine. 
  1.48 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.49 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di preghiera  allo  scopo  di  garantire  il
distanziamento   interpersonale,   facendo   rispettare   tutte    le
prescrizioni di sicurezza. 
  1.50 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.52 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera  a  coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.53 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi  di
culto,  avendo  cura  che,  alla  conclusione,  i   partecipanti   si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera. 
  1.54 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.55 I ministri di culto o  responsabili  di  comunita'  (uomini  e
donne)  autorizzati  dai  rispettivi  organismi   religiosi   possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema  di
autocertificazione,  corredata  altresi'  dalla  certificazione   del
responsabile della comunita'. 
  Attenzioni da osservare nella preghiera 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione  delle  vie  aeree  e  del  distanziamento  sociale  -  in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni preghiera. 
  3.10 All'ingresso del luogo di culto dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia  in  grado
di rispettare le misure sopra disciplinate. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 7 
 
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi
                         degli ultimi giorni 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.56 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.57  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.58 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.59 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.60 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.61 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.63 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.64 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.65 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.66 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua  avverra'  dopo  che  il
celebrante avra'  curato  l'igiene  delle  mani  e  indossato  guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di  sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.11 I luoghi di  culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.12 All'ingresso del luogo di culto dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state  recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso,  in  data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 8 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
                           della famiglia 
 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  organizzate
di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2
                       dell'emergenza covid-19 
 
Nuove opportunita' per  garantire  ai  bambini  ed  agli  adolescenti
        l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco. 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente la  possibilita'  di  movimento  al  di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la  sospensione  di
tutte le  attivita'  educative  e  scolastiche  in  presenza,  si  e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze  al  di
fuori del  contesto  domestico  e  familiare  per  i  bambini  e  gli
adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco ed all'educazione. 
  Partendo dalle circostanze  sopra  richiamate,  le  presenti  linee
guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti  e  proposte  per
realizzare,   nella   attuale   fase   2   dell'emergenza   COVID-19,
opportunita'  organizzate  di  socialita'  e  gioco  per  bambini  ed
adolescenti, con l'obiettivo di  contenere  il  rischio  di  contagio
epidemiologico. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche' di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  ed
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali ed  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard ambientali,  al  rapporto  numerico  ed  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini  e  gli
adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi  da  adottare  durante  le  attivita',  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
ed ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione  riguarda  infatti  la  definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano  di  offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco  in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibile, date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali  alle  esperienze
ed attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
    1) la centratura sulla qualita' della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto ed il bambino, nel caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu'  grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
    2) l'attenta organizzazione degli spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni ed il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
    3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e  di  pulizia,
al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano  due  distinte   tipologie   di   interesse,   che   trovano
realizzazione progressiva nella fase temporale che  ci  separa  dalla
riapertura dei servizi educativi e delle  scuole  nel  prossimo  anno
scolastico. 
  In particolare, ci si riferisce: 
    1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici  ed
aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di  eta'
inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 
    2) alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative,  educazione
non formale ed attivita' sperimentali di  educazione  all'aperto  (in
inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti  di  eta'  0-17
anni, con la presenza di operatori,  educatori  o  animatori  addetti
alla loro conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza  di
nidi e spazi per l'infanzia, scuole e di altri ambienti  similari  ed
aree verdi. 
  La  finalita'  perseguita  di  ripristinare   le   condizioni   per
l'esercizio da parte  di  bambini  e  adolescenti  del  diritto  alla
socialita' ed  al  gioco  anche  oltre  i  confini  della  dimensione
domestica e familiare si intreccia fortemente  con  le  problematiche
inerenti alla conciliazione delle dimensioni  di  cura  e  lavoro  da
parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore
intensita' a partire dalla fase 2 rispetto alla  fase  immediatamente
precedente, a riprendere le proprie attivita' di lavoro. 
  1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini  pubblici  ed  aree
gioco per bambini e adolescenti 
  I parchi, i giardini pubblici e le  aree  gioco  rappresentano  una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente  anche
per i bambini e gli adolescenti, per realizzare  esperienze  all'area
aperta  orientate  sia   alla   scoperta   dell'ambiente   sia   alla
realizzazione di attivita' di  gioco  col  supporto  di  attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo  per
il recupero di un equilibrio psicologico e fisico  che  ha  risentito
delle  prescrizioni  che  hanno  impedito  di  uscire  dalla  propria
abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle  forme  di
accesso, nelle modalita'  di  controllo  delle  condizioni  igieniche
degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la  garanzia  che
sia rispettato il  distanziamento  fisico  previsto  dalla  normativa
vigente e, ove occorra,  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
individuale (dpi). 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
    1) l'accessibilita' degli spazi; 
    2) i compiti del gestore; 
    3) la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. 
  1.1 Accessibilita' degli spazi 
  In  via  generale,  l'accesso  agli  spazi  deve  realizzarsi  alle
seguenti condizioni: 
    1) da parte dei bambini e degli adolescenti di eta'  da  0  a  17
anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore  o  di
un altro adulto responsabile, ove necessario; 
    2) limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non  produrre
assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto  dalla
normativa vigente nell'area interessata. 
  1.2 Compiti del gestore 
  Il gestore deve: 
    1) disporre la manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse  attrezzature  in  esso
presenti, con pulizia periodica  approfondita  delle  superfici  piu'
toccate, con detergente neutro; 
    2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi
e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da  tenere,  in
linea con le raccomandazioni  del  Ministero  della  salute  e  delle
autorita' competenti. 
  1.3 Responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore 
  L'accompagnatore deve: 
    1) attuare modalita' di accompagnamento  diretto  del  bambino  o
dell'adolescente, con particolare riguardo ai  bambini  nei  primi  3
anni di  vita  ed  ai  soggetti  con  patologie  di  neuropsichiatria
infantile (Npi), fragilita', cronicita', in particolare: 
      a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,
un passeggino o similari, oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
      b) in caso di  bambini  o  adolescenti  da  0  a  17  anni  con
patologie Npi, fragilita', cronicita', garantire la  presenza  di  un
adulto accompagnatore; 
    2) garantire in ogni caso  il  rispetto  delle  prescrizioni  sul
distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente; 
    3) rispettare le  disposizioni  di  distanziamento  fisico  e  le
prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione  individuale
(dpi), e vigilare sui bambini con piu' di  3  anni  di  eta'  che  si
accompagnano.  Nel  caso   di   bambini   con   piu'   di   6   anni,
l'accompagnatore  deve  vigilare  affinche'  questi   rispettino   le
disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo
dei dpi ove previsto. 
  2.  Attivita'  ludico-ricreative,  di  educazione  non  formale   e
attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in inglese,  outdoor
education) per bambini e  adolescenti  di  eta'  0-17  anni,  con  la
presenza di  operatori,  educatori  o  animatori  addetti  alla  loro
conduzione, utilizzando le potenzialita' di  accoglienza  di  nidi  e
spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi 
  Le  strutture  maggiormente  utilizzate   per   offrire   attivita'
ludico-ricreative e di educazione  non  formale  durante  il  periodo
estivo  sono  naturalmente   quelle   generalmente   utilizzate   per
l'attivita' scolastica o per i servizi  educativi  per  l'infanzia  e
preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato,  poiche'
questo consente di realizzare attivita' anche all'aperto e diverse da
quelle che caratterizzano l'attivita' didattica che si svolge durante
il calendario scolastico. 
  Non e' naturalmente esclusa la  possibilita'  di  utilizzare  anche
altre sedi similari, a  patto  che  le  stesse  offrano  le  medesime
funzionalita' necessarie,  in  termini  di  spazi  per  le  attivita'
all'interno  e  all'esterno,  servizi  igienici,  spazi  per  servizi
generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti
(es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri  d'aggregazione  del
terzo settore e degli  enti  locali,  sedi  scout,  palestre,  centri
sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra  attivita'
sportiva,  aziende  agricole  attive  quali  fattorie  didattiche   e
nell'ambito dell'agricoltura sociale). 
  I progetti delle attivita' offerte potranno essere realizzati dagli
enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonche'
da organizzazioni ed enti del terzo settore. 
  Gli aspetti  presi  in  considerazione  riguardano  indicazioni  in
merito a: 
    1) l'accessibilita' degli spazi; 
    2) gli standard  per  il  rapporto  fra  bambini  ed  adolescenti
accolti e lo spazio disponibile; 
    3) gli standard per il rapporto numerico fra il  personale  ed  i
bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento
fisico; 
    4) i principi generali d'igiene e pulizia; 
    5) i criteri di selezione del personale  e  di  formazione  degli
operatori, educatori o animatori; 
    6)  gli  orientamenti  generali  per  la   programmazione   delle
attivita'  e  di  stabilita'  nel  tempo  della  relazione  fra   gli
operatori,  educatori  o  animatori  ed  i  gruppi  di   bambini   ed
adolescenti; 
    7) l'accesso quotidiano, le modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini ed adolescenti; 
    8) il protocollo di accoglienza; 
    9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 
    10) le  attenzioni  speciali  per  l'accoglienza  di  bambini  ed
adolescenti con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze. 
  2.1 Accessibilita' degli spazi 
  In  via  generale,  l'accesso  agli  spazi  deve  realizzarsi  alle
seguenti condizioni: 
    1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti.  Il  progetto
deve essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo da  determinare
condizioni di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  ed  adolescenti
accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al  nido
ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola  primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 
    2) mediante iscrizione: e' il gestore a definire  i  tempi  ed  i
modi d'iscrizione dandone comunicazione al  pubblico  e  con  congruo
anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. 
  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato  un  nido  o  una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo  anche  l'esempio  dei  micronidi  o  delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020). 
  Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attivita'  sportiva  di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti  e
spazio disponibile 
  In considerazione della necessita' di garantire  il  distanziamento
fisico  prescritto   dalla   normativa   vigente,   e'   fondamentale
l'organizzazione  in  piccoli  gruppi  e  l'organizzazione   di   una
pluralita' di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attivita'
programmate. 
  E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile  le  attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o  area
dal punto di vista della sicurezza. 
  Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli  gruppi,  e'  necessario
uno sforzo volto ad individuare una pluralita'  di  diversi  spazi  o
aree  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  ludico-ricreative,   di
educazione non formale e di educazione all'aperto (outdoor education)
nell'ambito del territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
  2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini
e gli adolescenti, e le  strategie  generali  per  il  distanziamento
fisico 
  I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di
autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attivita' comuni come
il pasto o l'uso dei servizi  igienici,  sia  la  loro  capacita'  di
aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio  di
COVID-19. 
  Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori  o
animatori e bambini ed adolescenti e' graduato in relazione  all'eta'
dei minori: 
    1) per i bambini in eta' da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5
anni), e' consigliato  un  rapporto  di  un  operatore,  educatore  o
animatore ogni 5 bambini; 
    2) per i bambini in eta' da scuola primaria (da 6 a 11 anni),  e'
consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7
bambini; 
    3) per gli adolescenti in eta' da scuola secondaria (da 12  a  17
anni), e' consigliato  un  rapporto  di  un  operatore,  educatore  o
animatore ogni 10 adolescenti. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
previste dalla normativa vigente. 
  Per i bambini in eta' 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici
consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere  un  periodo  di
ambientamento  accompagnato  da  un  genitore  o  un   altro   adulto
accompagnatore,  si  suggerisce   un   ambientamento   che   potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i  genitori.  Tale
ambientamento e' suggerito anche per i bambini gia'  socializzati  al
nido o scuola dell'infanzia, stante che escono da un periodo  in  cui
sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori. 
  In  questo  caso,  e'  consigliato  prevedere  un  rapporto  di  un
operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a
meno di necessita' differenti in relazione agli spazi utilizzati. 
  Tale rapporto consigliato  e'  da  considerarsi  valido  anche  per
attivita' che prevedono la costante presenza dei  genitori  o  tutori
insieme ai bambini in eta' 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi
di massaggio infantile). 
  2.4 Principi generali d'igiene e pulizia 
  Considerato  che  l'infezione  virale  si  realizza  per   droplets
(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o  per
contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando  bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le  misure  di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
    1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
    2) non tossire o starnutire senza protezione; 
    3) mantenere quanto piu' possibile il  distanziamento  fisico  di
almeno  un  metro  dalle  altre  persone,  seppur  con  i  limiti  di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
    4) non toccarsi il viso con le mani; 
    5) pulire frequentemente le superfici con le  quali  si  viene  a
contatto; 
    6) arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza in spazi aperti, come nel caso  di  educazione  all'aperto
(outdoor education). 
  Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' 0-3  anni  (es.
bambini in culla o bambini deambulanti), il  gestore  deve  prevedere
protocolli che seguano queste indicazioni: 
    1) gli operatori,  educatori  o  animatori,  non  essendo  sempre
possibile garantire il distanziamento  fisico  dal  bambino,  possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per  gli  occhi,  viso  e  mucose)  oltre  alla  consueta  mascherina
chirurgica; 
    2)  qualora  vengano  utilizzati   prodotti   disinfettanti,   si
raccomanda di  fare  seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di
risciacquo soprattutto  per  gli  oggetti,  come  i  giocattoli,  che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
  I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie  per
informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti  che  riducano  il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2.  A  seguire
si elencano alcune attivita', a titolo di esempio. 
  Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per  la  prevenzione
del contagio 
  1)  Affiggere  una  segnaletica  nei  luoghi  con  una  visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate
al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la
diffusione dei germi, ad  esempio  attraverso  il  corretto  lavaggio
delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine; 
  2) includere messaggi (es.  video  esplicativi)  sui  comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account
ufficiali sui social media); 
  3) utilizzare i manifesti e le grafiche  realizzate  dal  Ministero
della salute disponibili sul sito istituzionale. 
  Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 
  1) L'utilizzo di mascherine  puo'  essere  difficoltoso  quando  si
organizzano attivita'  per  minori,  specialmente  se  devono  essere
indossate durante tutta la giornata, come  nel  caso  di  campeggi  o
campi estivi. Le mascherine  devono  essere  indossate  da  tutto  il
personale, e da tutti gli iscritti con piu' di 6  anni  di  eta'.  Le
mascherine sono essenziali quando il distanziamento  fisico  e'  piu'
difficile da rispettare; 
  2) le mascherine non  dovrebbero  essere  utilizzate  nel  caso  di
bambini con meno di 3  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con
disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 
  3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle  indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 
  4) l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere  le  altre
persone, nel  caso  in  cui  chi  le  indossa  sia  inconsapevolmente
infetto, ma non mostri  sintomi.  Per  prevenire  la  diffusione  del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro  che  sono
nelle condizioni di indossarle. 
  Garantire la sicurezza del pernottamento 
  Se  e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve   prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1)  occorre  prevenire  la  condivisione  di  spazi  comuni  per  i
pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire  il
corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle  misure
igienico sanitarie per la prevenzione del  contagio;  i  partecipanti
devono  rispettare  il  distanziamento  fisico  e,  quando  non   sia
possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche; 
  2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea.  Il
gestore definisce la periodicita' di tali misurazioni; 
  3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al  punto  2.8
Protocollo di accoglienza; 
  4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni  persona,  l'una
dall'altra; 
  5)  la  biancheria  deve  essere  pulita  almeno  una  volta   alla
settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra
persona; 
  6) e' consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso. 
  Garantire la sicurezza dei pasti 
  Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1) gli operatori, educatori o  animatori  devono  lavarsi  le  mani
prima di preparare il pasto  e  dopo  aver  aiutato  eventualmente  i
bambini; 
  2) e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie  personali  o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve  prevedere  che
le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda,  o  tramite  una
lavastoviglie; 
  3) e' possibile ricorrere ad un servizio di  ristorazione  esterno,
purche'  i  pasti  siano  realizzati  secondo  la  normativa  vigente
(allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, alla  sezione  "Ristorazione"  ed  eventuali  successivi
aggiornamenti). 
  In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e  regolamentazioni  statali,  regionali  e  locali  in  materia   di
preparazione dei pasti. 
  Pulire e sanificare i servizi igienici 
  Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno,  la  pulizia
dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo
0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi  autorizzati  seguendo
le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 
  Prevedere scorte adeguate 
  Il  gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante   le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
chirurgiche,  sapone,  gel  idroalcolico  per  le   mani,   salviette
disinfettanti e  cestini  per  i  rifiuti  provvisti  di  pedale  per
l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani. 
  2.5  Criteri  di  selezione  del  personale  e   formazione   degli
operatori, educatori o animatori 
  E' consentita  la  possibilita'  di  coinvolgimento  di  operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati. 
  Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto  per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o  in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,  educatori   o
animatori responsabili dei piccoli gruppi. 
  Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere  informato
sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per  gli  aspetti  di
utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia . 
  I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma   istituzionale   di   formazione   online   a   distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste  o
promosse dalle autorita' competenti. 
  Per  periodi  d'attivita'  superiori  a  15  giorni,  e'  possibile
prevedere  un  cambio  degli   operatori,   educatori   o   animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento  con  un  altro  operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto  tale  cambio,  cosi'  da
favorire una familiarita' fra i bambini ed adolescenti con  il  nuovo
operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo. 
  Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre  in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione  con  enti  e  progetti  di  servizio  civile,  per
l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi. 
  2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'  e
di stabilita' nel tempo della relazione fra  operatori,  educatori  o
animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti 
  E'  necessario  lavorare  per  piccoli   gruppi   di   bambini   ed
adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto
il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la  relazione  tra  il
piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o
animatori attribuiti deve essere garantita con continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
  1)  continuita'  di  relazione  fra  ogni  operatore,  educatore  o
animatore ed i piccoli gruppi di bambini  ed  adolescenti,  anche  al
fine di consentire l'eventuale tracciamento  di  potenziali  casi  di
contagio  (in  caso  di  attivita'  che  prevedono  piu'  turni,   un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato ad  un  gruppo
per ogni turno); 
  2) quanto previsto dal precedente punto  2.4  Principi  d'igiene  e
pulizia; 
  3) non prevedere attivita' che comprendano  assembramenti  di  piu'
persone, come le feste  periodiche  con  le  famiglie,  privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori o tutori. 
  2.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro  dei
bambini ed adolescenti 
  I gestori devono prevedere punti di  accoglienza  per  l'entrata  e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi obbligati. 
  E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro  dei
bambini e degli adolescenti presso la propria  abitazione  si  svolga
senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate. 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un  opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. 
  E' consigliato segnalare con appositi riferimenti  le  distanze  da
rispettare. 
  Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di   questa,   gel
idroalcolico  per  l'igienizzazione  delle   mani   del   bambino   o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente  deve  igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito   dalla
struttura, prima di essere riconsegnato  all'accompagnatore.  Il  gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato  fuori  dalla  portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano  in  turno,  o  di
eventuali accompagnatori che  partecipano  anch'essi  alle  attivita'
(es. corsi per neogenitori). 
  2.8 Protocollo di accoglienza 
  Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 
  1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo
estivo o centro estivo o altre attivita'; 
  2) per l'accoglienza giornaliera, per i  giorni  successivi  e  che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 
  3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto  e  frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore. 
  Protocollo per la prima accoglienza 
  1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 
    a) non ha avuto una temperatura corporea superiore  ai  37,5°C  o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
    b) non e' stato in  quarantena  o  isolamento  domiciliare  negli
ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con  casi  COVID-19  o
sospetti tali; 
    c) non e' entrato a stretto contatto  con  una  persona  positiva
COVID-19 o con una persona  con  temperatura  corporea  superiore  ai
37,5°C o con  sintomatologia  respiratoria,  per  quanto  di  propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.; 
  2)  anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o   eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'; 
  3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  Protocollo  per  l'accoglienza  giornaliera,  successiva  al  primo
ingresso 
  1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 
    a) non ha avuto, nel periodo  di  assenza  dalle  attivita',  una
temperatura corporea superiore  ai  37,5°C  o  alcuna  sintomatologia
respiratoria; 
    b) non e' entrato a stretto  contatto,  nel  periodo  di  assenza
dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una  persona
con temperatura corporea superiore ai  37,5°C  o  con  sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 
  2)  anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o   eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'; 
  3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita'  per  piu'
di 3 giorni, e' opportuno  rieseguire  il  protocollo  per  la  prima
accoglienza. 
  Protocollo per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di  pernotto,
successive al primo ingresso 
  1) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  Il gestore deve prevedere un registro di presenza di  chiunque  sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. 
  Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi  devono  rimanere
presso la propria abitazione  ed  allertare  immediatamente  il  loro
medico di medicina generale ed il gestore. 
  2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto 
  I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti  organizzativi
del servizio offerto con una descrizione generale delle attivita'. 
  2.10  Attenzioni  speciali  per   l'accoglienza   di   bambini   ed
adolescenti con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
ed adolescenti con disabilita', e della necessita' di  includerli  in
una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e  cura
vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure  di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive. 
  Il rapporto numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori, educatori o animatori nel gruppo  dove  viene  accolto  il
bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1  operatore,
educatore o animatore per 1 bambino o adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento,
cosi' come della necessita' di accompagnare  bambini  ed  adolescenti
con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 
  In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un  educatore
professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei  casi  di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine,  minori  stranieri,
non accompagnati, minori che vivono in carcere. 
 
 
                             Allegato 9 
Dal 15/7/2020 sostituito dall'Allegato 1 del DPCM 14/7/2020 

                             Allegato 10 
 
Criteri  per   Protocolli   di   settore   elaborati   dal   Comitato
             tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
 
  Nel premettere che le raccomandazioni di  carattere  sanitario  del
Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate  sullo  stato  attuale
delle evidenze epidemiologiche e scientifiche  e  sono  passibili  di
aggiornamento in base  all'evoluzione  del  quadro  epidemiologico  e
delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore
politico  indicazioni  utili   al   contenimento   dell'epidemia   da
SARS-CoV-2. 
  La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del
Paese  nonche'  i  fattori  rilevanti  nel  determinare  la  dinamica
dell'epidemia  da  SARS-CoV-2  (es.  trasporti,  densita'  abitativa,
servizi  sanitari  e  sociali)  differiscono  e  potranno   differire
significativamente nel corso dell'epidemia  nelle  diverse  aree  del
paese, sia su base regionale che provinciale. 
  In  questa  prospettiva  e  considerata  la  specificita'   tecnico
organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi
ministeri, il  CTS  individua  il  proprio  compito  specifico  nella
espressione di  raccomandazioni  generali  di  tipo  sanitario  sulle
misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti
ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata  della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale
conoscenza  degli  aspetti  tecnico  organizzativi  negli   specifici
contesti. 
  In ogni caso e' essenziale che a  livello  nazionale,  regionale  e
locale vi sia una  valutazione  puntuale  del  possibile  impatto  in
termini di circolazione del virus SARS-CoV-2  delle  diverse  azioni,
cosi' da contenere la circolazione del virus al  livello  piu'  basso
possibile. 
  In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in vista della  graduale  riapertura,  sono  stati
predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e
pareri per alcuni settori di  maggiore  complessita',  finalizzati  a
supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte
di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare
poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con
il coinvolgimento delle autorita' competenti. 
  Al fine di garantire la salute e  la  sicurezza  dei  lavoratori  e
dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che  i
principi di declinazione di protocolli condivisi di  settore  tengano
conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020. 
  I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli
indirizzi tecnici sono: 
    1.   il   distanziamento   sociale:   mantenendo   una   distanza
interpersonale non inferiore al metro; 
    2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
    3. la capacita' di controllo  e  risposta  dei  servizi  sanitari
della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera. 
  Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi
e' necessario prevedere specifiche misure di sistema,  organizzative,
di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo  presente  i
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di  indirizzo
prodotti da ISS e INAIL: 
    1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste; 
    2. La prossimita' delle persone (es.  lavoratori,  utenti,  ecc.)
rispetto a contesti statici (es. persone tutte  ferme  in  postazioni
fisse),  dinamici  (persone  in  movimento)  o  misti  (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 
    3.  L'effettiva  possibilita'   di   mantenere   la   appropriata
mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 
    4. Il  rischio  connesso  alle  principali  vie  di  trasmissione
(droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto; 
    5.  La  concreta  possibilita'  di  accedere  alla  frequente  ed
efficace igiene delle mani; 
    6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 
    7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli  ambienti  e  delle
superfici; 
    8.   La   disponibilita'   di   una   efficace   informazione   e
comunicazione. 
  La capacita' di promuovere,  monitorare  e  controllare  l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli. 
 
 
                             Allegato 11 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del
distanziamento interpersonale. 
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque
in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile
garantire il distanziamento interpersonale. 
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti
modalita': 
  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in
attesa di entrata. 
 
 
                             Allegato 12 
 
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
        ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
 
  24 aprile 2020 
  Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso
l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
Il  Governo  favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena
                     attuazione del Protocollo. 
 
  Premessa 
    Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo  e,
da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche'  di  quanto  emanato  dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti
per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro. 
  La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza. 
  Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro. 
  Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro
agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative
straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus. 
  E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'. 
  In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il
Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale. 
  Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il
confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei
luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali. 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
COVID-19. 
  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
  Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e 
  premesso che 
  il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano: 
    • sia attuato il massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    • siano incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
    •  siano  sospese  le  attivita'  dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione; 
    • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
    • per le sole attivita' produttive  si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    • si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
    • per tutte  le  attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile 
    si stabilisce che 
  le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro. 
  1-INFORMAZIONE 
  • L'azienda, attraverso  le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi 
  • In particolare, le informazioni riguardano 
    o l'obbligo di rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  e  di  chiamare  il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria 
    o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter  fare
ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
    o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 
    o l'impegno a informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
  L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
  2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 
  • Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea1  .  Se  tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  -  nel
rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   -    saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno  recarsi
al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma  dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni 
  ______ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
 
  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale,  e  chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo
le indicazioni dell'OMS 
  ______ 
   2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione  attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al
COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul
trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della
dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello
specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,
adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti
con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza
da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei
luoghi. 
 
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  • L' ingresso in azienda  di  lavoratori  gia'  risultati  positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva
comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui
risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le
modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza. 
  • Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici,  nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,  l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione. 
  3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
  • Per l'accesso  di  fornitori  esterni  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera 
  • Va  ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le
regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2 
  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita  e  rispettata  la  sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni
spostamento. 
  • le norme del presente Protocollo si  estendono  alle  aziende  in
appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive 
  • in caso di lavoratori dipendenti da  aziende  terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'
sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali
contatti stretti. 
  • L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni. 
  4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
  • l'azienda assicura la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di svago 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  dei
locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22
febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro
ventilazione 
  • occorre garantire la pulizia a  fine  turno  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
  • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni  del  Ministero  della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in  cui
si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare
5443 del 22 febbraio 2020. 
  5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
  • l'azienda mette a disposizione idonei  mezzi  detergenti  per  le
mani 
  • e' raccomandata la frequente  pulizia  delle  mani  con  acqua  e
sapone 
  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser  collocati  in
punti facilmente individuabili. 
  6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
fondamentale  e,  vista  l'attuale  situazione   di   emergenza,   e'
evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio.  Per  questi
motivi: 
    a. le mascherine dovranno  essere  utilizzate  in  conformita'  a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale  della
sanita'. 
    b. data la situazione di emergenza, in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria 
    c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a  distanza  interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e
sanitarie. 
  • nella declinazione delle misure del  Protocollo  all'interno  dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a
partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL
n. 18 (art 16 c. 1) 
  7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE   FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 
  • l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una
ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  •  occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
  •  occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack. 
  8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla  produzione
o, comunque, di  quelli  dei  quali  e'  possibile  il  funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 
  • Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
  • assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
  • utilizzare lo  smart  working  per  tutte  quelle  attivita'  che
possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare
sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino
l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune
rotazioni 
    a. utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro
senza perdita della retribuzione 
    - nel caso l'utilizzo degli istituti  di  cui  al  punto  c)  non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati  e
non ancora fruiti 
    - sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in  modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa) 
  • dove e' possibile, occorre dedicare una porta di  entrata  e  una
porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di
detergenti segnalati da apposite indicazioni 
  10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
  • Gli spostamenti all'interno  del  sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali 
  • non sono consentite le riunioni in presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata
pulizia/areazione dei locali 
  • sono  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni
attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,
anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a
distanza, anche per i lavoratori in smart work 
  • Il  mancato  completamento  dell'aggiornamento  della  formazione
professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare
ad operare come carrellista) 
  11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve  dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al  suo
isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a
quello  degli  altri   presenti   dai   locali,   l'azienda   procede
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute 
  • l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al  fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie  e  opportune
misure di quarantena. Nel  periodo  dell'indagine,  l'azienda  potra'
chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare
cautelativamente   lo   stabilimento,    secondo    le    indicazioni
dell'Autorita' sanitaria 
  • Il lavoratore al  momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
  12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo) 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST. 
  •  Il  medico  competente   segnala   all'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
  • Il medico competente applichera' le indicazioni  delle  Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della
salute dei lavoratori. 
  • Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia  coinvolto  il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
  E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta' 
  Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 
  13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in azienda un  Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di
comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,
laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei
rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
 
 
                             Allegato 13 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
                diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal  Uil,  Filca  -
CISL  e  Fillea  CGIL,   ANAEPA-Confartigianato,   CNA   Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI 
  il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni
del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore
rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si
e' ritenuto definire ulteriori misure. 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei
cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento
adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
  Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la
logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: 
    • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    •  sospendere  quelle  lavorazioni  che  possono  essere   svolte
attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate; 
    • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
    •  utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della
retribuzione; 
    • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di
supporto al cantiere; 
    • sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
    •  sono  limitati  al  massimo  gli  spostamenti  all'interno   e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari
del cantiere; 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli  ambienti  dove  operano  piu'  lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio e,  laddove  non  fosse  possibile  in  relazione  alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale  di  un
metro  come  principale  misura  di  contenimento,   siano   adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano  di
sicurezza e di  coordinamento  e  la  relativa  stima  dei  costi.  I
committenti,attraverso  i  coordinatori  per  la   sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure  di  sicurezza  anti-
contagio; 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'
dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST
territorialmente competente. 
  1 INFORMAZIONE 
  Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e
chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le
corrette modalita' di comportamento. 
  In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
  • il  personale,  prima  dell'accesso  al  cantiere  dovra'  essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -  nel  rispetto
delle  indicazioni  riportate  in  nota1  -  saranno  momentaneamente
isolate e fornite di  mascherine,  non  dovranno  recarsi  al  Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma  dovranno  contattare  nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria; 
  ______ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
 
  • la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
  • l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso in  cantiere  (in  particolare:
mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di
protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni
che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
  • l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
  • l'obbligo del datore di lavoro di  informare  preventivamente  il
personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; 
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
  • Per l'accesso di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate
procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi:  non  e'  consentito  l'accesso  ai  locali
chiusi comuni del cantiere  per  nessun  motivo.  Per  le  necessarie
attivita' di approntamento delle attivita' di carico  e  scarico,  il
trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza  minima  di  un
metro; 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera; 
  • Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal  datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e  rispettata  la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo
ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed
uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una
corretta areazione all'interno del veicolo. 
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
  • Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la
sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni
limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della
sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 
  • Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
  • Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta  sanificazione  di
tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'
del cantiere; 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove
necessario, alla loro ventilazione 
  • La periodicita' della sanificazione verra' stabilita  dal  datore
di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei
locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente); 
  •  Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente); 
  • Gli operatori che eseguono i lavori di  pulizia  e  sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i
dispositivi di protezione individuale; 
  • Le azioni di sanificazione devono  prevedere  attivita'  eseguite
utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e
minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle
lavorazioni; 
  • il datore di lavoro, a tal  fine,  mette  a  disposizione  idonei
mezzi detergenti per le mani; 
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio
dei predetti dispositivi; 
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a  quanto
previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita'; 
  • data la situazione  di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
  • qualora  la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di
lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se
necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
  • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa
stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il
coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il
coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la
progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione; 
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di
protezione anche con tute usa e getta; 
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni  cantiere  di  grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'
nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni
necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della
diffusione del virus COVID-19; 
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
  • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono
obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non
utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore
per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare
il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere; 
  •  il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee
condizioni igieniche sanitarie. 
  •  Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei
distributori di bevande; 
  7.  ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,  RIMODULAZIONE  DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di
categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi
autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa
articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita. 
  8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
  • Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi
del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute; 
  • Il datore di lavoro collabora  con  le  Autorita'  sanitarie  per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 
  9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio; 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • Il medico competente segnala al datore di  lavoro  situazioni  di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della
privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle
Autorita' Sanitarie; 
  10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in cantiere un Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la  particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la
salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
  Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive
dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,
"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
  TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE
IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE
RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 
  Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,
relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle  misure  di
contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
    1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone  di  lavorare  a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre
soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni
delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie   (risulta   documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale  e  la  sua
mancata  consegna  nei  termini):   conseguente   sospensione   delle
lavorazioni; 
    2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le  mense,  non  puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di
mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di
esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
    3) caso di un lavoratore che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
    4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il  dormitorio  non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano
possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
    5) indisponibilita' di approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
  La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal
coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
  Roma, 24 aprile 2020. 
 
 
                             Allegato 14 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti
comuni: 
  • prevedere l'obbligo da parte dei  responsabili  dell'informazione
relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di
protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,
etc.); 
  • La sanificazione e l'igienizzazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica  ad  uso  dei
passeggeri. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove   sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
  • Nei luoghi di lavoro  laddove  non  sia  possibile  mantenere  le
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
  • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che  hanno
rapporti con  il  pubblico  e  per  i  quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui  al  punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non  effettuabili  da
remoto. 
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei  mezzi
anche mediante apposizione di  cartelli  che  indichino  le  corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione  che  il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio. 
  • Nel caso di attivita' che non prevedono  obbligatoriamente  l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio. 
 
 
                              ALLEGATO 
 
  SETTORE AEREO 
  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'  stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero,  nei  casi  in  cui  fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e  su  indicazione  del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione  come  occhiali
protettivi,  condividendo   tali   misure   con   il   Comitato   per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono  le  stesse
regole degli autisti del trasporto merci. 
  SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di  guanti  e  mascherine.  In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico  anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal  veicolo  o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie  operazioni
propedeutiche e  conclusive  del  carico/scarico  delle  merci  e  la
presa/consegna  dei  documenti,  avvengano  con  modalita'  che   non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti  o  nel  rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun  motivo,  salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili  dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire  la  presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera  e  la  presenza  di  idoneo  gel
igienizzante lavamani. 
  • Le consegne di pacchi,  documenti  e  altre  tipologie  di  merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti. 
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale  minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative -  in
analogia a quanto previsto per gli  ambienti  chiusi  -,  laddove  la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di  attivita'  lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine. 
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con  l'organizzazione
aziendale, un  piano  di  turnazione  dei  dipendenti  dedicati  alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare  gruppi  autonomi,  distinti  e   riconoscibili   individuando
priorita' nella lavorazione delle merci. 
  SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,
per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
specifiche: 
  •   L'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. 
  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai  passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa  al  fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
  • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la  mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della  vendita  e  del
controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
  • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da  parte  degli
autisti. 
  SETTORE FERROVIARIO 
  • Informazione alla clientela  attraverso  i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure
di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
  • Nei  Grandi  Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed
in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: 
    o disponibilita' per il personale di  dispositivi  di  protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); 
    o divieto di  ogni  contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad
eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze
emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle
vigenti disposizioni governative; 
    o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza  di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
    o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree
di attesa comuni  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di
distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le
aree di attesa comuni  senza  possibilita'  di  aereazione  naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; 
    o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo  treno  di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente  preparato  secondo  le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso  il  servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
  • In caso di  passeggeri  che  a  bordo  treno  presentino  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le
Autorita' sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento. 
  • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite),  e'
richiesto di indossare una mascherina  protettiva  e  sedere  isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali  sono  ricollocati  in  altra
carrozza  opportunamente  sgomberata   e   dovranno   quindi   essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo. 
  •   L'impresa   ferroviaria   procedera'    successivamente    alla
sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio. 
  SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra  e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora  cio'  non  fosse  possibile,  il  personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. 
  • Al fine di assicurare la corretta e  costante  igiene  e  pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo
sia presso le unita' aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. 
  • Sono rafforzati  i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche
mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 
  • L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in
presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in  modo  specifico  le  superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita'  e  la  frequenza  necessarie  da
parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in
considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita'  dei  traffici.  Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con
l'uso di prodotti messi a  disposizione  dall'azienda  osservando  le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) 
  • Le imprese forniranno indicazioni  ed  opportuna  informativa  al
proprio personale: 
    • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad  eccezione
di quelli indispensabili in ragione  di  circostanze  emergenziali  e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative; 
    • per mantenere il  distanziamento  di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
    • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli  accorgimenti  da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; 
    • per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con  sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19; 
    • per richiedere al  passeggero  a  bordo  che  presenti  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare  una  mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
    •  per  procedere,  successivamente  allo  sbarco  di   qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da  Covid-19,  alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza  prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio. 
  • Per quanto possibile saranno  organizzati  sistemi  di  ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile
sara' favorito  l'utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere. 
  •  le  imprese  favoriranno  per  quanto   possibile   lo   scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali  da  ridurre
il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con
sistemi informatici. 
  • considerata la situazione emergenziale,  limitatamente  ai  porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici
di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il
personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono
sospese le attivita' di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security. 
  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa,  anche
altre ditte subappaltatrici  il  governo  dei  processi  deve  essere
assunto dal terminalista. 
  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione  del  DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell'ADSP  e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. 
  Servizi di trasporto non di linea 
  • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di  linea  risulta
opportuno evitare che  il  passeggero  occupi  il  posto  disponibile
vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di
sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu'
possibile, piu' di due passeggeri. 
  Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione. 
  Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
  Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o
determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall'
Organizzazione  mondiale  della  sanita'  (OMS)  in  relazione   alle
modalita' di contagio del COVID-19 

 
                             Allegato 15 
Dal 15/7/2020 sostituito dall'Allegato 2 del DPCM 14/7/2020
 
                             Allegato 16 
 
                      Misure igienico-sanitarie 
 
  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; 
  2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
  3. evitare abbracci e strette di mano; 
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
  5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un
fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni
respiratorie); 
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attivita' sportiva; 
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano
prescritti dal medico; 
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  11.  e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 
   
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS