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Tempi di rimborso premio non goduto
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Lettera 
19 gennaio 2020 0:00
 
Avevo mutuo con Cariparma con assicurazione protezione Vita di CACI Life Dac (Irlanda) facente parte del gruppo.
Ho fatto surroga con altra banca e ho inviato per e-mail ad ufficio clienti apposito modulo di CACI life DAC per la disdetta dell'assicurazione e quindi il rimborso del premio non goduto.
E' passato già un mese e non avendo ricevuto risposta ho chiamato ufficio clienti che mi ha risposto che il tempo totale di rimborso sono 2 mesi in totale (1 mese per per prenede in carica della richiesta + 1 mese per effettuare il pagamento)
Volevo sapere se è lecito in quanto so che l'istituto garante IVASS prevede un massimo di 30gg per il rimborso a partire dalla richiesta. L'ufficio clienti mi dice che è regolare perchè fa partire il conteggio dalla data presa in carico della richiesta invece che dalla data di mia sottomissione.
Grazie mille.
Laura, dalla provincia di FI

Risposta:
la sua informazione sui 30 giorni è sbagliata, perché "Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso".
Quindi deve controllare il contratto.
il riferimento normativo è l'art 49 del regolamento ivass 35/2010:
1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal
debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per
il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
 
 
 
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