Cara ADUC
Tari Usufruttuario deceduto
Domanda
19 gennaio 2019
Salve
Sono il nudo proprietario di un immobile dato in usufrutto ad un mio parente adesso deceduto.
Adesso che si ricongiunge a me l’usufrutto dell’immobile e della relativa pertinenza a chi spetta il pagamento della Tari non pagata relativa agli anni 2017 e 2018?
Il defunto non possedeva eredità, sono presenti solo dei conti correnti/libretti postali cointestati ad altri parenti in procinto di essere chiusi.
È possibile che il comune chieda a me (nudo proprietario dell’imm) o agli altri parenti (cointestatari di cc)il corrispettivo non pagato?
Se si, chi per legge è tenuto al pagamento?
Grazie
Vito, dalla provincia di RG
Sono il nudo proprietario di un immobile dato in usufrutto ad un mio parente adesso deceduto.
Adesso che si ricongiunge a me l’usufrutto dell’immobile e della relativa pertinenza a chi spetta il pagamento della Tari non pagata relativa agli anni 2017 e 2018?
Il defunto non possedeva eredità, sono presenti solo dei conti correnti/libretti postali cointestati ad altri parenti in procinto di essere chiusi.
È possibile che il comune chieda a me (nudo proprietario dell’imm) o agli altri parenti (cointestatari di cc)il corrispettivo non pagato?
Se si, chi per legge è tenuto al pagamento?
Grazie
Vito, dalla provincia di RG
Risposta ADUC
la Tari è la tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dall'utilizzatore dell'immobile.
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Nel caso di morte dell'usufruttuario l'erede dovrebbe pagare la TARi, per gli anni precedenti il decesso, in quanto la tassa è un debito non pagato dal de cuius. Il Comune può chiederle soltanto le tasse successive alla morte del usufruttuario per riunione del possesso in proprietà piena.
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Nel caso di morte dell'usufruttuario l'erede dovrebbe pagare la TARi, per gli anni precedenti il decesso, in quanto la tassa è un debito non pagato dal de cuius. Il Comune può chiederle soltanto le tasse successive alla morte del usufruttuario per riunione del possesso in proprietà piena.
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