Cara ADUC
Strada chiusa da un condominio: è legittimo o un sopruso?
Domanda
25 luglio 2026
Via Citerna a Roma è stata chiusa da un condominio che insiste sulla via in base a un'autorizzazione di passo carrabile del 2002. Chiedo cortesemente se è un'operazione legittima o un sopruso. Grazie
Nicola, dalla provincia di RM
Nicola, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
Gentile Nicola,
La questione che descrive riguarda l'uso di una strada pubblica o di uso pubblico che sarebbe stata chiusa da un condominio privato in forza di un'autorizzazione per passo carrabile. È una materia che tocca il diritto pubblico stradale e il diritto privato in modo intrecciato, per cui è opportuno fare alcune distinzioni.
Se la strada di cui parla è una via pubblica (cioè appartenente al demanio comunale e aperta al transito), nessun privato o condominio può chiuderla al pubblico in forza di una semplice autorizzazione per passo carrabile: quella autorizzazione riguarda solo la possibilità di accedere alla proprietà privata attraversando il marciapiede o la corsia, non certo il diritto di chiudere la via stessa. In questo caso, la chiusura della strada sarebbe un'occupazione abusiva del suolo pubblico, e la competenza a intervenire è del Comune (ufficio tecnico o polizia locale), che può ordinare la rimozione dell'ostacolo.
Se invece si tratta di una via privata gravata da servitù di uso pubblico o da una servitù di passaggio a favore di terzi, la questione diventa civilistica: il condominio potrebbe avere titolo a gestire la strada, ma non necessariamente a escludere chi gode della servitù. In questo caso la contestazione va fatta in sede civile.
Le suggeriamo quindi di verificare prima lo status catastale e urbanistico della strada presso il Comune di Roma (ufficio tecnico o catasto stradale): se risulta pubblica o gravata da uso pubblico, può presentare una segnalazione formale alla Polizia Locale chiedendo l'intervento e la rimozione della chiusura. Se la questione è tra privati, per valutare l'azione civilistica (inibitoria, tutela della servitù) sarà opportuno rivolgersi a un avvocato.
La questione che descrive riguarda l'uso di una strada pubblica o di uso pubblico che sarebbe stata chiusa da un condominio privato in forza di un'autorizzazione per passo carrabile. È una materia che tocca il diritto pubblico stradale e il diritto privato in modo intrecciato, per cui è opportuno fare alcune distinzioni.
Se la strada di cui parla è una via pubblica (cioè appartenente al demanio comunale e aperta al transito), nessun privato o condominio può chiuderla al pubblico in forza di una semplice autorizzazione per passo carrabile: quella autorizzazione riguarda solo la possibilità di accedere alla proprietà privata attraversando il marciapiede o la corsia, non certo il diritto di chiudere la via stessa. In questo caso, la chiusura della strada sarebbe un'occupazione abusiva del suolo pubblico, e la competenza a intervenire è del Comune (ufficio tecnico o polizia locale), che può ordinare la rimozione dell'ostacolo.
Se invece si tratta di una via privata gravata da servitù di uso pubblico o da una servitù di passaggio a favore di terzi, la questione diventa civilistica: il condominio potrebbe avere titolo a gestire la strada, ma non necessariamente a escludere chi gode della servitù. In questo caso la contestazione va fatta in sede civile.
Le suggeriamo quindi di verificare prima lo status catastale e urbanistico della strada presso il Comune di Roma (ufficio tecnico o catasto stradale): se risulta pubblica o gravata da uso pubblico, può presentare una segnalazione formale alla Polizia Locale chiedendo l'intervento e la rimozione della chiusura. Se la questione è tra privati, per valutare l'azione civilistica (inibitoria, tutela della servitù) sarà opportuno rivolgersi a un avvocato.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti