Cara ADUC
sentenze viziate, è possibile far rilevare gli errori?
Domanda
19 ottobre 2017
3 Cause contro il Condominio per “Modifica Criteri di riparto in deroga ai criteri legali art.1123 c.c.” delibere assunta a MAGGIORANZA senza la necessaria unanimità di TUTTI i condomini 1000/MILL e QUINDI NULLE: es. SUPREMA CORTE 9-8-1996 n.7359 CORTE DI CASSAZIONE Sent. 23.03.2016 n. 5814
Nell’ultima Causa in corso Controparte ha presentato a suo sostegno le 2 precedenti Sentenze che sono però VIZIATE DA ERRORI PALESI DEI GIUDICI
Nella causa 1 Errore del giudice “A” che ha così sentenziato:
“Quanto infine al punto due….. richiamando l’art. 1136 cc …“la deliberazione relativa a liti passive e autorizzazione all’amministratore a resistere in giudizio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno LA META’ PIU’ UNO DEI CONDOMINI”,
Il giudice “A” che ha travisato le disposizioni dell’art. 1136 c.c. al comma quarto diversamente dispone: “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
e l’Art 1136 cc secondo comma dispone espressamente:
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.= (che tradotto significa 500 millesimi + uno).L’assemblea ha INVECE deliberato con un quorum di soli 486 millesimi- (inferiore quindi ai 501 millesimi previsti dall’art. 1136 commi 4 e 2 C.C.).
Nella causa 2 Errore del giudice “B” che ha così sentenziato:
“Con la novità introdotta dalla legge 11 dicembre 2012 n.220 la rettifica o la modifica dei valori millesimali richiede l’unanimità dei consensi espressi in seno all’assemblea condominiale.”
Il giudice “B” ha travisato sia l’art. 23 LEGGE 11.12.2012 n. 220 sia l’art. 69 c.c. che MAI DISPONGONO CHE “la modifica dei valori millesimali richiede l’unanimità dei consensi espressi in seno all’assemblea condominiale” MA CONTRARIAMENTE dispongono:
«Art. 69. -- I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati ALL'UNANIMITA'. Tali valori possono essere rettificati...con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese...
DOMANDA: si può far presente i palesi errori dei Giudici nella Memoria Conclusionale della Causa in essere?
Raffaele, da Padova (PD)
Nell’ultima Causa in corso Controparte ha presentato a suo sostegno le 2 precedenti Sentenze che sono però VIZIATE DA ERRORI PALESI DEI GIUDICI
Nella causa 1 Errore del giudice “A” che ha così sentenziato:
“Quanto infine al punto due….. richiamando l’art. 1136 cc …“la deliberazione relativa a liti passive e autorizzazione all’amministratore a resistere in giudizio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno LA META’ PIU’ UNO DEI CONDOMINI”,
Il giudice “A” che ha travisato le disposizioni dell’art. 1136 c.c. al comma quarto diversamente dispone: “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
e l’Art 1136 cc secondo comma dispone espressamente:
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.= (che tradotto significa 500 millesimi + uno).L’assemblea ha INVECE deliberato con un quorum di soli 486 millesimi- (inferiore quindi ai 501 millesimi previsti dall’art. 1136 commi 4 e 2 C.C.).
Nella causa 2 Errore del giudice “B” che ha così sentenziato:
“Con la novità introdotta dalla legge 11 dicembre 2012 n.220 la rettifica o la modifica dei valori millesimali richiede l’unanimità dei consensi espressi in seno all’assemblea condominiale.”
Il giudice “B” ha travisato sia l’art. 23 LEGGE 11.12.2012 n. 220 sia l’art. 69 c.c. che MAI DISPONGONO CHE “la modifica dei valori millesimali richiede l’unanimità dei consensi espressi in seno all’assemblea condominiale” MA CONTRARIAMENTE dispongono:
«Art. 69. -- I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati ALL'UNANIMITA'. Tali valori possono essere rettificati...con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese...
DOMANDA: si può far presente i palesi errori dei Giudici nella Memoria Conclusionale della Causa in essere?
Raffaele, da Padova (PD)
Risposta ADUC
nella memoria conclusionale posso essere sviluppate tutte le contestazioni ritenute utili e necessari.
A tale fine si può contestare la decisione dei giudici avendo riguardo a chiarire il motivo delle criticità e dell'errore in cui sono incorsi.
A tale fine si può contestare la decisione dei giudici avendo riguardo a chiarire il motivo delle criticità e dell'errore in cui sono incorsi.
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