Cara ADUC
sentenza lexitor
Domanda
26 febbraio 2020
vorrei porvi un quesito che e' il seguente:
oggetto: sentenza lexitor.
come sapete adesso quando viene estinti un finanziamento anticipatamente il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi compresi gli up front che prima non erano rimborsati.
per l'abf con apposita sentenza tale disposizione vale x i nuovi ricorsi ma non per i vecchi gia' decisi.
in altre parole il consumatore per farsi valere deve utilizzare la magistratura.
siamo difronte a una parziale applicazione della sentenza che puo' essere denunciata alla comunità europee tramite denuncia on line.
difatti anche la banca d'italia cui i sono rivolto indica che l'abf e' autonomo e non possono intervenire.
mi conviene fare una denuncia on line oppure?
attendo vostra cortese risposta
grazie
Roberto, dalla provincia di SS
oggetto: sentenza lexitor.
come sapete adesso quando viene estinti un finanziamento anticipatamente il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi compresi gli up front che prima non erano rimborsati.
per l'abf con apposita sentenza tale disposizione vale x i nuovi ricorsi ma non per i vecchi gia' decisi.
in altre parole il consumatore per farsi valere deve utilizzare la magistratura.
siamo difronte a una parziale applicazione della sentenza che puo' essere denunciata alla comunità europee tramite denuncia on line.
difatti anche la banca d'italia cui i sono rivolto indica che l'abf e' autonomo e non possono intervenire.
mi conviene fare una denuncia on line oppure?
attendo vostra cortese risposta
grazie
Roberto, dalla provincia di SS
Risposta ADUC
i Collegi dell'Abf sono autonomi e non vi è modo di contestare le loro decisioni. L'Abf ha sancito alcuni principi che limitano la possibilità di avvalersene in base al 'ne bis in idem', ossia non si può decidere di nuovo su un oggetto già giudicato.
- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
-“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring” .
- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
-“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring” .
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