Cara ADUC
Scorrettezze di TIM
Domanda
2 agosto 2018
Buongiorno,
vorrei segnalare questo fatto relativo a linea fissa ADSL TIM.
Ero residente in prov. di Ravenna con contratti ADSL Tim. A seguito di un trasferimento in prov. di Treviso, faccio disdetta il 24 aprile tramite raccomandata AR.
Mi chiama un operatore commerciale di Tim dicendomi che potevo chiedere il trasferimento di linea al nuovo indirizzo. Accetto, faccio l'annullamento telefonico della disdetta e aspetto.
Dopo 20gg circa chiamo Tim per avere aggiornamenti sul trasferimento e mi dicono che non risulta niente. Apro un reclamo. Dopo qualche giorno ne apro un altro perché il primo era stato scritto errato.
Dopo altri 15gg circa, non ricevendo alcuna chiamata dall'ufficio amministrazione, faccio una richiesta di disdetta via sito MyTIM. Due giorni dopo mi chiama un operatore commerciale e mi dice che nella precedente richiesta di trasferimento c'è stato un errore tecnico e che se faccio nuovamente l'annullamento della disdetta (che non era stata fatta via raccomandata) mi avrebbe fatto il trasferimento della linea entro 5-7gg.
Nel frattempo vengo chiamato da una società esterna a Tim per la promozione TIm connenct. Mi spiegano anche che:
1. Il trasferimento della linea si può fare solo mantenendo il numero, quindi, andando fuori provincia non si tratta di trasferimento, ma una nuova attivazione.
2. Il secondo annullamento è inesistente (surreale meglio) perché basato su una semplice richiesta di disdetta (senza raccomandata non c'è valore legale)
3. si tratta di nuova attivazione senza però aver mai aver visto le condizioni economiche e contrattuali.
Aderisco alla nuova offerta TIM Connect intestandola a mio nome (quella precedente era intestata alla mia ragazza), e mando nuovamente una disdetta il 24 luglio per la vecchia linea.
Chiamo il 187 per aprire un reclamo amministrativo per servizio non goduto. Mi rispondono che non ho alcuna prova per poter far valere le mie ragioni, perché è la mia parola contro quella dell'operatore commerciale. Mi consiglia di fare reclamo scritto, ma mi anticipa già che non verrà accolto perché non ho prove.
A mio avviso, TIM induce i propri operatori commerciali a fare l'annullamento delle disdette con spiegazioni lacunose e ingannevoli perché tanto il cliente non avrà modo di far valere la propria posizione. Le registrazioni dell'annullamento comprendono solo le domande legali, non la discussione precedente.
Cosa bisogna fare per trasferimenti senza mantenimento del numero?
Mandare la disdetta in raccomandata AR e fare un nuova utenza.
Io per la mia situazione non con spero più, salvo forse non pagare due mesi della vecchia bolletta, intestata alla mia ragazza con indirizzo vecchio.
Cordiali saluti
Andrea, da Preganziol
vorrei segnalare questo fatto relativo a linea fissa ADSL TIM.
Ero residente in prov. di Ravenna con contratti ADSL Tim. A seguito di un trasferimento in prov. di Treviso, faccio disdetta il 24 aprile tramite raccomandata AR.
Mi chiama un operatore commerciale di Tim dicendomi che potevo chiedere il trasferimento di linea al nuovo indirizzo. Accetto, faccio l'annullamento telefonico della disdetta e aspetto.
Dopo 20gg circa chiamo Tim per avere aggiornamenti sul trasferimento e mi dicono che non risulta niente. Apro un reclamo. Dopo qualche giorno ne apro un altro perché il primo era stato scritto errato.
Dopo altri 15gg circa, non ricevendo alcuna chiamata dall'ufficio amministrazione, faccio una richiesta di disdetta via sito MyTIM. Due giorni dopo mi chiama un operatore commerciale e mi dice che nella precedente richiesta di trasferimento c'è stato un errore tecnico e che se faccio nuovamente l'annullamento della disdetta (che non era stata fatta via raccomandata) mi avrebbe fatto il trasferimento della linea entro 5-7gg.
Nel frattempo vengo chiamato da una società esterna a Tim per la promozione TIm connenct. Mi spiegano anche che:
1. Il trasferimento della linea si può fare solo mantenendo il numero, quindi, andando fuori provincia non si tratta di trasferimento, ma una nuova attivazione.
2. Il secondo annullamento è inesistente (surreale meglio) perché basato su una semplice richiesta di disdetta (senza raccomandata non c'è valore legale)
3. si tratta di nuova attivazione senza però aver mai aver visto le condizioni economiche e contrattuali.
Aderisco alla nuova offerta TIM Connect intestandola a mio nome (quella precedente era intestata alla mia ragazza), e mando nuovamente una disdetta il 24 luglio per la vecchia linea.
Chiamo il 187 per aprire un reclamo amministrativo per servizio non goduto. Mi rispondono che non ho alcuna prova per poter far valere le mie ragioni, perché è la mia parola contro quella dell'operatore commerciale. Mi consiglia di fare reclamo scritto, ma mi anticipa già che non verrà accolto perché non ho prove.
A mio avviso, TIM induce i propri operatori commerciali a fare l'annullamento delle disdette con spiegazioni lacunose e ingannevoli perché tanto il cliente non avrà modo di far valere la propria posizione. Le registrazioni dell'annullamento comprendono solo le domande legali, non la discussione precedente.
Cosa bisogna fare per trasferimenti senza mantenimento del numero?
Mandare la disdetta in raccomandata AR e fare un nuova utenza.
Io per la mia situazione non con spero più, salvo forse non pagare due mesi della vecchia bolletta, intestata alla mia ragazza con indirizzo vecchio.
Cordiali saluti
Andrea, da Preganziol
Risposta ADUC
ogni richiesta (ad es. disdetta, recesso, trasferimento di linea) devono essere fatte per racc.ta a/r, per pec o n. di fax per avere valore legale.
Per la disdetta del vecchio numero non deve pagare alcun costo poichè la legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per la disdetta del vecchio numero non deve pagare alcun costo poichè la legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
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