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Cara ADUC

Sazione ASL per mancata disdetta

14 giugno 2017
Domanda 14 giugno 2017
Ho ricevuto dalla ASL, a maggio c.a., una sanzione per non aver disdettato, 48 ore prima, un esame diagnostico prenotato per il 2 maggio 2011. Sinceramente non ricordo se ho provveduto alla disdetta, ma anche se lo avessi fatto, comunque il numero di tale disdetta avrei dovuto conservarlo solo per sei mesi, quindi potrei essermi legittimamente privata della prova di un fatto avvenuto ben 6 anni fa e che ora non saprei più come dimostrare!!!
Chiedo, inoltre, se in questo caso, la prescrizione è di 5 anni (come sostengo io) o 10 anni (come ovviamente sostiene la ASL).
Infine vorrei, cortesemente, conoscere quali sono le motivazioni (es. necessità in quel periodo di assistere il proprio genitore in fin di vita) che si possono addurre per giustificare la mancata disdetta ed evitare così il pagamento della sanzione. Attendo fiduciosa un vostro riscontro e ringrazio sentitamente.
Marina, da Desenzano (BS)

Risposta ADUC
salvo quanto diversamente disposto dalla sua regione, le postiamo quanto stralciato sul sito della Toscana, che recepisce la normativa nazionale:
<< Ai sensi dell’art. 14 della L 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato in solido; l’interessato potrà richiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all’infrazione contestata.
Qualora non sia possibile effettuare l’immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, pena l’estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per coloro che sono residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dal sopralluogo.
Ai sensi dell’art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l’interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell’atto, lo stesso si intende comunque notificato.>>
Si ravvisano le condizioni per un ricorso, specie nel caso non sia stato notificato alcun atto precedente, cio' che dovrebbe essere accertato con l'ufficio creditore.
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