Sabato 5 settembre 2026
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Cara ADUC

Risoluzione contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta

3 marzo 2020
Domanda 3 marzo 2020
Buongiorno,
in merito all'oggetto l'impossibilità sopravvenuta è direttamente collegata all'epidemia di Covid 19.
In riferimento al vostro comunicato di redazione del 24 febbraio 2020 dal titolo "Coronavirus e diritti consumatori. Cosa e come fare" all'opzione C nel caso di pacchetti turistici prevedete una possibilità di rimborso, ovvero qualora la destinazione sia in zona oggettivamente a rischio, si potrà pretendere la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo pagato per impossibilità di fruire dello scopo del viaggio (relax, piacere, ecc.).
La definizione di zona a rischio deriva esclusivamente dal solo sito Viaggiare Sicuri? (che scarica tra l'altro la responsabilità - vedere voce "Avvertenze") Se emergono altre fonti non governative? In breve, in caso di controversia la definizione di zona oggettivamente a rischio resta in capo al giudice? Su quali fonti si baserà?
Inoltre, se il t.o. non si è adoperato a variare la copertura assicurativa a seguito di richiesta di soluzioni, lasciando la copertura prevista al momento della prenotazione (non sufficiente in casi di eventi straordinari, pandemia, ecc) il consumatore ha maggiore possibilità di risolvere il contratto a suo favore?
In ogni caso pare evidente che la rinuncia al viaggio per valutazione di rischio elevato è direttamente collegato al fatto che il viaggiatore non si sente sicuro, da qui la diretta impossibilità di fruire della vacanza con la giusta spensieratezza in un clima rilassato: considerato l'innalzamento del rischio globale da alto a molto alto da parte dell'OMS, l'insicurezza e l'ansia del viaggiatore è abbastanza comprensibile.
Ringraziandovi per un riscontro alla presente
Marianna, dalla provincia di TO

Risposta ADUC
i riferimenti per stabilire se il pacchetto turistico sia fruibile o meno è collegato a quanto dicono le autorità (nostre e del Paese da visitare). Per esempio, in questo momento, essendo per gli italiani inibito l'ingresso o sottoposto a quarantena, va da sè che il servizio turistico non è fruibile.
Su cosa utilizzerà un giudice per valutare, sinceramente non glielo sappiamo dire.
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