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Cara ADUC

riparto spese della comodita' ascensore

13 giugno 2017
Domanda 13 giugno 2017
Buongiorno. Faccio riferimento alla precedente vostra del 10.05.2017 allegata per sapere se avete già previsto quando dare risalto alla questione in oggetto e alla recente sentenza Corte di Cassazione nella recente sentenza 5814/2016.
La cosa non è di poco conto in quanto molti amministratori (anche iscritti a prestigiose associazioni come ANACI...) si ostinano a ripartire le spese d'uso / di utilizzo dell'ascensore condominiale applicando ILLEGITTIMAMENTE l'art. 1124 c.c.
IN NESSUN CASO si possono seguire i criteri di cui all’art. 1124 c.c. a considerarlo sia nella sua vecchia formulazione (manutenzione e ricostruzione delle scale) sia nella sua nuova formulazione (manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori).
E, infatti, le spese in questione, CIOE' le spese he permettono l’utilizzo dell’ascensore condominiale, sono costi relativi a un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie. E, come tali devono essere ripartite in ragione dei diversi piani al cui servizio lo stesso ascensore è posto, in applicazione integrale, cioè, del criterio proporzionale dell’altezza del piano (Cassazione 432/2007 ) e in precedenza La giurisprudenza aveva già affermato il principio secondo cui: “…le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della comodità – vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all’impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi”. (Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond. Via Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 477).
La delibera dell'assemblea condominiale che avesse quindi deliberato criteri di riparto delle spese in deroga ai criteri legali (artt. 1123 e 1124 c.c.) senza la necessaria unanimità (1000 MILLESIMI) dei consensi di TUTTI i condomini è quindi NULLA
- come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23.03.2016 n. 5814 e dal Tribunale di Perugia nella sentenza 602/2015.
(vedi anche Cassazione civile sezione II n. 8010 del 21.05.2012)
Grazie
Raffaele, da Padova (PD)

Risposta ADUC
la ringraziamo della segnalazione che ci ha inviato e che pubblichiamo su Cara Aduc. Non abbiamo ancora previsto niente in merito. Di questioni analoghe ce ne sono a migliaia tutti i mesi, non possiamo dare risalto a tutto. In ogni caso, abbiamo segnalato la sua lettera ai nostri consulenti legali esperti in condominio, nel caso ritenessero di doverla segnalare con un articolo. Tenga presente che comunque ne siamo a conoscenza, come potrà verificare dalle risposte che diamo sull'argomento.
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