Cara ADUC
Rinuncia agli studi universitari: si può senza pagare anni arretrati?
Domanda
1 novembre 2026
Buongiorno,
volevo una informazione, nel 2021 mi sono iscritto ad un percorso universitario con Mercatorum, ho pagato le tasse relative al primo anno ma ho seguito un paio di lezioni e poi niente altro, non ho sostenuto esami e né mi sono collegato alla piattaforma.
Ho provato a chiedere la rinuncia agli studi ma dicono che devo pagare gli anni arretrati, tra l'altro anche tramite agenzie private. Fino ad ora non ho ricevuto richieste tramite PEC o raccomandata ma solo email ordinaria a cui non ho mai risposto. Mi chiedo, è legale questa cosa?
Cordiali saluti.
Francesco, dalla provincia di TO
volevo una informazione, nel 2021 mi sono iscritto ad un percorso universitario con Mercatorum, ho pagato le tasse relative al primo anno ma ho seguito un paio di lezioni e poi niente altro, non ho sostenuto esami e né mi sono collegato alla piattaforma.
Ho provato a chiedere la rinuncia agli studi ma dicono che devo pagare gli anni arretrati, tra l'altro anche tramite agenzie private. Fino ad ora non ho ricevuto richieste tramite PEC o raccomandata ma solo email ordinaria a cui non ho mai risposto. Mi chiedo, è legale questa cosa?
Cordiali saluti.
Francesco, dalla provincia di TO
Risposta ADUC
Gentile Francesco,
La questione tocca due piani distinti, utile tenerli separati.
Il primo è la rinuncia agli studi: è un atto che l'università non può condizionare al pagamento di presunti arretrati. La rinuncia è un diritto dello studente e produce effetto dal momento in cui viene formalizzata, indipendentemente da eventuali debiti pregressi verso l'ateneo. Se davvero le viene detto che "deve pagare prima" per poter rinunciare, questa condizione non ha fondamento giuridico: lei può presentare la rinuncia comunque, restando ovviamente impregiudicata la questione separata di eventuali somme dovute per gli anni di iscrizione già formalizzata.
Il secondo piano è quello economico: se lei si è iscritto formalmente agli anni successivi al primo (cioè ha rinnovato l'iscrizione pagando o quantomeno risultando iscritto nei libretti universitari), l'ateneo può legittimamente pretendere le tasse di iscrizione per quegli anni, a prescindere dal fatto che lei abbia effettivamente seguito lezioni o sostenuto esami: l'obbligazione nasce dall'iscrizione, non dalla frequenza. Le consigliamo quindi di verificare con attenzione per quali anni accademici risulta formalmente iscritto, perché se non ha mai rinnovato l'iscrizione dopo il primo anno, le richieste di pagamento per gli anni successivi sarebbero infondate.
Sul fatto che le richieste siano arrivate solo tramite email ordinaria e tramite agenzie di recupero crediti private, senza PEC o raccomandata: questo non rende di per sé illegittimo il credito, se effettivamente esiste, ma incide sulla prova dell'avvenuta messa in mora e sui termini di prescrizione. Le consigliamo di non ignorare comunque queste comunicazioni: risponda per iscritto chiedendo per quali anni risulti iscritto e da quale titolo derivi la pretesa, e presenti formalmente la rinuncia agli studi se non l'ha già fatto, tramite raccomandata A/R o PEC, così da avere data certa.
Può trovare un modulo utile per la diffida nella sezione dedicata del nostro generatore moduli, alla pagina il nostro generatore di moduli per ricorsi.
Per approfondire: la nostra guida sulla messa in mora
La questione tocca due piani distinti, utile tenerli separati.
Il primo è la rinuncia agli studi: è un atto che l'università non può condizionare al pagamento di presunti arretrati. La rinuncia è un diritto dello studente e produce effetto dal momento in cui viene formalizzata, indipendentemente da eventuali debiti pregressi verso l'ateneo. Se davvero le viene detto che "deve pagare prima" per poter rinunciare, questa condizione non ha fondamento giuridico: lei può presentare la rinuncia comunque, restando ovviamente impregiudicata la questione separata di eventuali somme dovute per gli anni di iscrizione già formalizzata.
Il secondo piano è quello economico: se lei si è iscritto formalmente agli anni successivi al primo (cioè ha rinnovato l'iscrizione pagando o quantomeno risultando iscritto nei libretti universitari), l'ateneo può legittimamente pretendere le tasse di iscrizione per quegli anni, a prescindere dal fatto che lei abbia effettivamente seguito lezioni o sostenuto esami: l'obbligazione nasce dall'iscrizione, non dalla frequenza. Le consigliamo quindi di verificare con attenzione per quali anni accademici risulta formalmente iscritto, perché se non ha mai rinnovato l'iscrizione dopo il primo anno, le richieste di pagamento per gli anni successivi sarebbero infondate.
Sul fatto che le richieste siano arrivate solo tramite email ordinaria e tramite agenzie di recupero crediti private, senza PEC o raccomandata: questo non rende di per sé illegittimo il credito, se effettivamente esiste, ma incide sulla prova dell'avvenuta messa in mora e sui termini di prescrizione. Le consigliamo di non ignorare comunque queste comunicazioni: risponda per iscritto chiedendo per quali anni risulti iscritto e da quale titolo derivi la pretesa, e presenti formalmente la rinuncia agli studi se non l'ha già fatto, tramite raccomandata A/R o PEC, così da avere data certa.
Può trovare un modulo utile per la diffida nella sezione dedicata del nostro generatore moduli, alla pagina il nostro generatore di moduli per ricorsi.
Per approfondire: la nostra guida sulla messa in mora
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