Martedì 25 agosto 2026
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Cara ADUC

Rimborso credito

15 dicembre 2020
Domanda 15 dicembre 2020
Durante lo scorso mese di novembre 2020, si è proceduto alla chiusura di un contratto di fornitura gas metano già intestato a persona deceduta nel 2012, in relazione al quale è emerso un credito nei confronti del gestore Enel Energia pari ad € 52,21. Per ottenere il rimborso del credito in argomento, è stata compilata l’unita “richiesta di voltura di rimborso intestato a persona deceduta”, predisposta nella forma di autocertificazione ex DPR 445/2000, sulla scorta delle linee guida impartite da Enel Energia. Il recupero della somma viene altresì subordinato all'allegazione della dichiarazione di successione, qualora non sussistano condizioni di esonero, anche se integrativa, con l'indicazione del credito maturato.
Tanto premesso, si chiede se possa essere ritenuto corretto l'operato del gestore il quale chiede la produzione di documenti specifici afferenti al rapporto tributario intercorso tra l'erede dell'originario contraente deceduto e l'Agenzia delle Entrate. In particolare, non risulta chiaro se Enel Energia stia agendo in virtù di una norma che l’autorizza espressamente a collaborare con l'Erario per la prevenzione di violazioni e/o per l’accertamento dell'imposta di successione.
In difetto di tale previsione normativa, a modesto parere di chi scrive, nella pretesa dell’ente gestore si potrebbe in astratto ravvisare una violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali.
Inoltre, sempre dalla lettura del citato modulo di autodichiarazione, si rileva l’ammonizione secondo la quale: “il rilascio dei dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia di procedere”.
In altre parole, se l’avente diritto non produce la dichiarazione di successione l’Ente non darà luogo al rimborso del credito. E’ abbastanza chiaro che, nel caso di specie, presentare una denuncia integrativa per includere il credito nell’asse ereditario con imposta dovuta pari a zero, comporterebbe il sostenimento di costi amministrativi superiori all’importo monetario da recuperare, tanto da scoraggiare l’iniziativa per un’evidente antieconomicità della stessa.
In definitiva, la pretesa condizione essenziale derivante dall’obbligo di produrre la denuncia successoria per poter rientrare in possesso del credito vantato, in presenza di importi modesti come nel caso in trattazione, indurrebbe il soggetto beneficiario a soprassedere dalla presentazione dell’istanza con un conseguente ingiusto vantaggio economico da parte del gestore del servizio energetico.
Alla luce di quanto descritto ed argomentato, si richiede cortesemente di conoscere il parere di codesta Associazione riguardo al modus operandi adottato da Enel Energia nella specifica circostanza.
Si ringrazia anticipatamente.
Gianni, dalla provincia di PD

Risposta ADUC
l'Enel deve assicurarsi che la voltura del rimborso sia devoluta all'erede effettivo. La qualità di erede si evince unicamente dalla denuncia di successione, per cui non ravvisiamo alcuna irregolarità. Se la produzione dei documenti richiesti comporta dei costi che superano il credito, la valutazione sulla convenienza della procedura spetta soltanto a lei.
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