Giovedì 3 settembre 2026
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Cara ADUC

ricorso retroattivita' tariffe idriche

5 aprile 2020
Domanda 5 aprile 2020
In questi ultimi anni la CdS ha deliberato, durante ogni anno in scadenza, le tariffe idriche per l'anno successivo: nel 2017 per il2018; nel 2018 per il 2019 e nel 2019 per il 2020. Invece l'11 novembre 2019, la CdS, oltre a deliberare le tariffe per il 2020, ha anche modificato quelle tariffe per il 2019 - che la CdS stessa aveva già variate ed approvate il 15 ottobre 2018- e le ha rese retroattive al 1° Gennaio 2019. Per la prima volta invece di scrivere"approvazione dell'articolazione tariffaria anno xxxx", nella Delibera n. 4-19 viene scritto " approvazione MODIFICA dei corrispettivi dei servizi idrici..".Inoltre viene scritto: a pag.3/11 "che in particolare, allo scopo di evitare un eccessivo impatto sull’utenza, nel rispetto delle nel TICSI:....la tariffa agevolata è stata posta pari al valore più basso possibile, ovvero al 50% della tariffa base, in considerazione del fatto che nella precedente articolazione era pari al 31% della tariffa base" -e
invece l'impatto eccessivo c'è, perché questo aumento percentuale colpisce in particolare tutti gli utenti domestici residenti che, proprio nella tariffa agevolata, esauriscono quasi tutto il loro consumo idrico annuale; a pag. 10/11 "di adottare a partire dal 1° gennaio 2019, nei Comuni dell’ATO2 i cui servizi siano stati trasferiti ad AceaATO2 S.p.A., l’articolazione tariffaria descritta nelle tabelle riportate nell’allegato"- adozione a mio avviso inaccettabile e giusto motivo di ricorso, non essendo contemplata dal legislatore nell'art.1 comma169 della ln 296/2006, né la modifica di una tariffa che rappresenti già la variazione di quella dell'anno precedente, né tanto meno la retroattività della modifica stessa. Poiché questa modifica e retroattività al 1° Gennaio 2019 colpisce tutte le migliaia di utenze domestiche residenti, condominiali e private, gestite da ACEA ATO2, vi chiedo cortesemente di valutare se esistano gli estremi per un ricorso collettivo, se l'ADUC possa coordinare tale ricorso ovvero possa indicare uno studio legale che possa farlo, per impedire- in nome della trasparenza e correttezza nei confronti dei cittadini/consumatori tanto vantata da parte del Comune e ACEA ATO 2 -che si faccia passare per legittimo quello che legittimo non sembra essere, trattandosi di"una modifica e di una retroattività" non contemplate dal comma 169 dell'art,1 della ln 296/2006. Grazie per l'attenzione
Valeria, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
le cause collettive non sono fattibili nel nostro sistema giudiziale. Esiste la legge ma non è applicabile. Di conseguenza occorre muoversi singolarmente. Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna entro 50 giorni, fare un tentativo di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):
http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, si potra' fare causa presso il proprio giudice di pace, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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