Cara ADUC
Ricorso per multa pagata con bollettino sbagliato
Domanda
20 dicembre 2018
Buongiorno,
in data 4/12/2013 ho preso una multa nella provincia di Latina (minturno) per eccesso di velocità.
Il giorno 20/01/2014 ho effettuato il pagamento e ho dichiarato il conducente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Oggi 18/12/2018 è arrivata un'altra multa riferendosi allo stesso verbale dove sostengono che la multa non è stata pagata.
Verificando i documenti mi sono accorto di aver sbagliato il bollettino e di aver pagato quello ridotto (pagamento entro i 5 giorni).
é possibile pagare un conguaglio della multa senza dover pagare tutta la mora?
come posso fare visto che sono residente a Milano e la multa proviene dalla provincia di Latina (senza dover per forza presentarmi dal giudice di pace e quindi spendere molti soldi per presentarmi all'udienza)
rimango in attesa di un chiarimento
Distinti saluti
Manuel (MI)
in data 4/12/2013 ho preso una multa nella provincia di Latina (minturno) per eccesso di velocità.
Il giorno 20/01/2014 ho effettuato il pagamento e ho dichiarato il conducente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Oggi 18/12/2018 è arrivata un'altra multa riferendosi allo stesso verbale dove sostengono che la multa non è stata pagata.
Verificando i documenti mi sono accorto di aver sbagliato il bollettino e di aver pagato quello ridotto (pagamento entro i 5 giorni).
é possibile pagare un conguaglio della multa senza dover pagare tutta la mora?
come posso fare visto che sono residente a Milano e la multa proviene dalla provincia di Latina (senza dover per forza presentarmi dal giudice di pace e quindi spendere molti soldi per presentarmi all'udienza)
rimango in attesa di un chiarimento
Distinti saluti
Manuel (MI)
Risposta ADUC
per le multe pagate in misura inferiore non c'è alcuna possibilità di conguaglio. Per il reg.to di es.cds art. 389, viene iscritta a ruolo la differenza tra la somma dovuta a norma dell'art. 203 cds e l'acconto fornito.
Dal punto di vista strutturale l’ingiunzione deve presentare i seguenti elementi:
Il soggetto agente: il comune nella persona che ha in capo la funzione di riscossione oppure la società esterna nella persona nominata titolare dell’esercizio della funzione di riscossione. In linea di principio va ricordato che l’ingiunzione viene adottata dal funzionario responsabile della singola entrata, salvo che all’interno dell’ente sia stato individuato un ufficio unico di riscossione coattiva al quale, attraverso l’apposito regolamento di organizzazione, sia stata trasferita la funzione. Nel caso di società iscritta all’albo o società pubblica, va indicato il titolo concessorio
Il prospetto analitico dell’entrata posta in riscossione con richiamo all’atto precedentemente notificato, gli interessi con indicata la misura e le spese applicate. L’ingiunzione può cumulare più crediti.
L’ingiunzione deve avere un codice univoco di identificazione che si collega alla procedura di notifica
L’ordine di ingiunzione al pagamento della somma richiesta con minaccia degli atti cautelari ed esecutivi
Il visto di esecutorietà
Il riquadro che regola il procedimento di riscossione ed esecuzione nonché i costi. E’ qui necessario indicare il seguente staff amministrativo tenuto conto dell’analogia cartella/ingiunzione:
il responsabile del procedimento di iscrizione dell’ingiunzione di pagamento, individuato nel soggetto che ha curato la fase antecedente al coattivo (il funzionario dell’entrata posta in riscossione)
Il responsabile del procedimento di emissione, vale a dire colui che sovraintende alla procedura di emissione (solitamente il funzionario che firma)
Il responsabile del procedimento di notificazione dell’ingiunzione cioè colui che sovraintende al procedimento di notifica
L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
L’organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela
Modalità di presentazione del ricorso
Modalità di pagamento contenente anche le notizie utili sulla eventuale dilazione di pagamento
Relata di notifica che può essere eseguita mediante Legge 890/82
Eventuale modello di pagamento.
Sull'atto sono indicate delle cifre riferite al verbale del 2013.
Se lei ritiene che l'ingiunzione non abbia tenuto conto dell'acconto a suo tempo versato, sulla somma allora dovuta, può fare ricorso all'autorità ivi indicata.
Dal punto di vista strutturale l’ingiunzione deve presentare i seguenti elementi:
Il soggetto agente: il comune nella persona che ha in capo la funzione di riscossione oppure la società esterna nella persona nominata titolare dell’esercizio della funzione di riscossione. In linea di principio va ricordato che l’ingiunzione viene adottata dal funzionario responsabile della singola entrata, salvo che all’interno dell’ente sia stato individuato un ufficio unico di riscossione coattiva al quale, attraverso l’apposito regolamento di organizzazione, sia stata trasferita la funzione. Nel caso di società iscritta all’albo o società pubblica, va indicato il titolo concessorio
Il prospetto analitico dell’entrata posta in riscossione con richiamo all’atto precedentemente notificato, gli interessi con indicata la misura e le spese applicate. L’ingiunzione può cumulare più crediti.
L’ingiunzione deve avere un codice univoco di identificazione che si collega alla procedura di notifica
L’ordine di ingiunzione al pagamento della somma richiesta con minaccia degli atti cautelari ed esecutivi
Il visto di esecutorietà
Il riquadro che regola il procedimento di riscossione ed esecuzione nonché i costi. E’ qui necessario indicare il seguente staff amministrativo tenuto conto dell’analogia cartella/ingiunzione:
il responsabile del procedimento di iscrizione dell’ingiunzione di pagamento, individuato nel soggetto che ha curato la fase antecedente al coattivo (il funzionario dell’entrata posta in riscossione)
Il responsabile del procedimento di emissione, vale a dire colui che sovraintende alla procedura di emissione (solitamente il funzionario che firma)
Il responsabile del procedimento di notificazione dell’ingiunzione cioè colui che sovraintende al procedimento di notifica
L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
L’organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela
Modalità di presentazione del ricorso
Modalità di pagamento contenente anche le notizie utili sulla eventuale dilazione di pagamento
Relata di notifica che può essere eseguita mediante Legge 890/82
Eventuale modello di pagamento.
Sull'atto sono indicate delle cifre riferite al verbale del 2013.
Se lei ritiene che l'ingiunzione non abbia tenuto conto dell'acconto a suo tempo versato, sulla somma allora dovuta, può fare ricorso all'autorità ivi indicata.
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