Domenica 20 settembre 2026
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Cara ADUC

Richiesta modulo per rimborso spese

12 dicembre 2018
Domanda 12 dicembre 2018
Spett.Le Aduc
sono una signora di Perugia, che dopo aver pagato un viaggio con grande anticipo organizzato da un tour operator di Roma per il weekend appena passato ha dovuto rinunciare per un ritardo dovuto a un intercity da Roma al sud Italia, nello specifico avendo preso accordi con un partecipante da essi segnalato che avrebbe dato un passaggio perché disponibile a condividere spese con la sua auto, da me avvisato di questo ritardo di 45 minuti a Roma Tiburtina, mi ha detto che sarebbe partito senza aspettarmi in quanto evento iniziava alle ore 18 e quindi se mi avesse aspettato nonostante il ritardo del treno non sarebbe arrivato in tempo. La persona che mi ha consigliato di rivolgermi a Voi ha detto che dovrei avere il rimborso del viaggio da parte di Trenitalia, ma io sostengo anche la negligenza del tour operator il quale dopo che avevo pagato il saldo con bonifico con grande anticipo, mi ha mandato il voucher di partecipazione solo il giorno prima la partenza, impedendomi di accordarmi con chi effettuava transfert da Bari alla località di Altamura altrimenti non raggiungibile in quanto i treni locali da Bari a questa località sono scarsi e non ce ne sono dopo una certa ora.
Gentilmente Vi chiedo se potreste mandarmi un modulo di richiesta rimborso per Trenitalia delle spese del mio viaggio a cui ho dovuto rinunciare, costato € 359.
Vi ringrazio, se potreste darmi un aiuto su come impostare la mia richiesta di rimborso per questa azienda e per il vettore viaggio, se sussistono le condizioni
Distinti Saluti.
Manuela, dalla provincia di PG

Risposta ADUC
Per il risarcimento del danno la Cassazione ha detto [n.9312/2015], in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, che il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile entro determinati limiti di legge: con la conseguenza che il risarcimento da ritardo del treno, dalla soppressione della corsa o da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio deve avvenire mediante il diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio, o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.
Un semplice raffreddamento con tosse, per aver passato la notte in stazione, non supera quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti che le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato come limite per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Non c'è alcuna responsabilità del tour operator circa il presunto ritardo dell'invio del voucher, se non era stabilito un termine per questo.
Comunque in caso di mancata partecipazione al viaggio per causa di forza maggiore, il contratto dovrebbe prevedere si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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