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Cara ADUC

Richiesta INPS per zia defunta

5 marzo 2020
Domanda 5 marzo 2020
Salve. L'INPS della mia città natale, dove non risiedo più da oltre 30 anni, mi invia RR per recupero - entro 30 giorni - di due indebiti pagamenti percepiti da una zia, nubile e senza figli, defunta a ottobre 2010.
Per l'INPS io risulto co-erede insieme ad altri cugini, in quanto tutti figli di fratelli del de cuius, nel frattempo a loro volta defunti.
L'INPS cita due somme precise e distinte, facendo riferimento ad un periodo che va da gennaio 2002 a settembre 2010. Non so quindi se si tratta di versamenti in soluzione unica o riconosciuti alla zia all'interno della pensione mensile percepita nel predetto periodo.
Non conosco la situazione patrimoniale della zia al momento del decesso; so che viveva in un pensionato e che alcuni cugini si sono occupati del funerale. In questi anni non ho mai ricevuto comunicazione di eventuale eredità, non ho firmato documenti né ho ricevuto somme di denaro od oggetti personali della zia come ricordo.
Richiederò all'INPS precisi chiarimenti; nel frattempo vi chiedo: è possibile che l'INPS abbia inviato le precedenti richieste a "Tutti gli eredi di XY" non nominandoli e domiciliandoli tutti presso un nominativo noto? (ad esempio recuperato dalla fattura del funerale) - è un atto valido?
eventuali richieste precedenti inviate dall'INPS ad un solo erede nominato interrompono la prescrizione per tutti?; nel caso si trattasse di pagamenti riconosciuti all'interno della pensione mensile, posso invocare la prescrizione per tutte le somme versate antecedenti il 28/02/2010 dato che ho ricevuto la RR in data 28/02/2020?
Ho provveduto ad effettuare una donazione per il Vostro prezioso lavoro.
In attesa di cortese risposta, ringrazio anticipatamente.
Lorenzo, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
1- è probabile che l'Inps abbia inviato le richieste a tutti i coeredi; per la solidarietà il creditore può chiedere anche l'intero ad uno dei condebitori. 2- la prescrizione generale è decennale In caso di importi dell’assegno previdenziale corrisposti in più, l’INPS può richiedere la restituzione delle quote di pensione indebite, ma esiste un termine di prescrizione oltre il quale l’Istituto non può avanzare tale pretesa. In particolare la pretesa di pagamento non può essere avanzata oltre dieci anni.
3- la prescrizione è interrotta da qualunque atto di richiesta o di messa in mora ad uno dei condebitori.
Se non ci sono atti pervenuti ad altri può fare valere la prescrizione con risposta scritta a/r per le somme erogate prima del 2010.
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