Cara ADUC
reversibilita' disabile
Domanda
18 febbraio 2016
SALVE GENTILE,
CHI SCRIVE è UN DISABILE CON INVALIDITà AL 100%(TOTALE).
VOLEVO CHIEDERE:
CHE COSA CI VUOLE PER PRENDERE UN GIORNO LA REVERSIBìLITà, QUANDO MUORE L'UNICO FAMILIARE IN VITA?
ma quando dice a carico, non capisco se si riferisce a carico fiscalmente, oppure, a carico nello stato di famiglia?
Claudio, da Licata (AG)
CHI SCRIVE è UN DISABILE CON INVALIDITà AL 100%(TOTALE).
VOLEVO CHIEDERE:
CHE COSA CI VUOLE PER PRENDERE UN GIORNO LA REVERSIBìLITà, QUANDO MUORE L'UNICO FAMILIARE IN VITA?
ma quando dice a carico, non capisco se si riferisce a carico fiscalmente, oppure, a carico nello stato di famiglia?
Claudio, da Licata (AG)
Risposta ADUC
La pensione ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell’assicurato che ancora lavori.
Viene riconosciuta:
secondo la normativa vigente “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
(Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)
Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili);
i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per l'anno di riferimento).
Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente.
Nel primo caso è sufficiente lo stato di autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto.
Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
L’inabilità e il lavoro:
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1, Legge 222/1984).
Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
Fino all’approvazione della Legge 31/2008, la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore.
La Legge 31/2008 (articolo 46) ha introdotto proprio in tal senso un’eccezione: l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).
L’INPS nella Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.
Viene riconosciuta:
secondo la normativa vigente “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
(Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)
Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili);
i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per l'anno di riferimento).
Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente.
Nel primo caso è sufficiente lo stato di autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto.
Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
L’inabilità e il lavoro:
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1, Legge 222/1984).
Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
Fino all’approvazione della Legge 31/2008, la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore.
La Legge 31/2008 (articolo 46) ha introdotto proprio in tal senso un’eccezione: l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).
L’INPS nella Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.
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