Cara ADUC
Recesso polizza rc auto per vendita veicolo
Domanda
20 luglio 2016
Si tratta di argomento già trattato sulle pagine di Aduc (http://sosonline.aduc.it/lettera/recesso+polizza+rc+auto+vendita+veicolo_209928.php), anche se non sono al corrente del successivo sviluppo. Il mio caso è esattamente lo stesso: ho richiesto il rimborso dell’assicurazione RCA a far data dal passaggio di proprietà, ma mi hanno calcolato e liquidato un importo facendo invece riferimento alla data della mia spedizione del relativo certificato + carta verde, avvenuta circa una 15.ina di giorni dopo. Ho contestato la faccenda alla compagnia assicuratrice (Dialogo, nel frattempo confluita in Linear) citando il testo più che chiaro dell’articolo 171 comma a del “codice delle assicurazioni private” - D. Lgs. D.lgs.209/2005, prima telefonicamente e poi via mail, ricevendo sempre via mail una risposta con cui la compagnia si richiama invece all’“ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO del Fascicolo Informativo”, come se il loro regolamento interno avesse più valore di una legge dello Stato, e ribadendo che in base a quanto previsto dal medesimo regolamento interno il calcolo delle mie spettanze è stato fatto appunto in base alla data di spedizione dei documenti originali.
Si tratta fortunatamente di una differenza di poche decine di euro; ma francamente non comprendo come a fronte di un preciso riferimento normativo si possa dare una risposta del genere, palesemente perdente se la si dovesse portare avanti giudiziariamente. Evidentemente contano sul fatto che la maggior parte delle persone o rinuncino in partenza, oppure lascino perdere dopo aver constatato il solito muro di gomma.
Evidenzio anche il fatto che nel frattempo ho contattato pure telefonicamente il numero verde dell’IVASS, i quali alla questione hanno invece risposto in maniera differente, anche se comunque sempre negativa per il sottoscritto, citandomi il contenuto dell’art. 1896 del codice civile che testualmente recita “Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza…”. Vale a dire che perciò, anche secondo l’IVASS ma per altra motivazione, la compagnia ha comunque diritto a calcolare il rimborso a partire dalla data in cui viene a conoscenza della vendita del veicolo, NON della data della vendita stessa.
Avevo pensato in prima battuta di presentare un reclamo contro Dialogo/Linear tramite la procedura ufficiale presente sul sito web dell’IVASS; ma dopo questa loro prima risposta, per quanto non ufficiale, ho seri dubbi se ne valga la pena. Voi che cosa mi consigliereste?
Marco, da Albano Sant'alessandro
Si tratta fortunatamente di una differenza di poche decine di euro; ma francamente non comprendo come a fronte di un preciso riferimento normativo si possa dare una risposta del genere, palesemente perdente se la si dovesse portare avanti giudiziariamente. Evidentemente contano sul fatto che la maggior parte delle persone o rinuncino in partenza, oppure lascino perdere dopo aver constatato il solito muro di gomma.
Evidenzio anche il fatto che nel frattempo ho contattato pure telefonicamente il numero verde dell’IVASS, i quali alla questione hanno invece risposto in maniera differente, anche se comunque sempre negativa per il sottoscritto, citandomi il contenuto dell’art. 1896 del codice civile che testualmente recita “Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza…”. Vale a dire che perciò, anche secondo l’IVASS ma per altra motivazione, la compagnia ha comunque diritto a calcolare il rimborso a partire dalla data in cui viene a conoscenza della vendita del veicolo, NON della data della vendita stessa.
Avevo pensato in prima battuta di presentare un reclamo contro Dialogo/Linear tramite la procedura ufficiale presente sul sito web dell’IVASS; ma dopo questa loro prima risposta, per quanto non ufficiale, ho seri dubbi se ne valga la pena. Voi che cosa mi consigliereste?
Marco, da Albano Sant'alessandro
Risposta ADUC
l'art. 171 del codice delle assicurazioni private prevale sull'art. 1896 (si tratta infatti di una legge speciale e successiva al codice civile) come anche sulle norme contrattuali (trattandosi di disposizioni non derogabili).
Detto questo, l'art. 171 parla di "perfezionamento del trasferimento di proprietà". Trattandosi di beni mobili registrati, lei non potrà opporre a terzi il trasferimento di proprietà fino a quando non vi è stata la registrazione al PRA. In breve, lei ha diritto alla restituzione del premio a partire dalla data in cui al PRA risulta registrato il passaggio di proprietà.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se non otterra' quanto le spetta, potra' procedere con una causa presso il suo giudice di pace. Potra' farlo anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): espone oralmente i fatti, presentando la documentazione rilevante e le sue richieste al giudice di pace, il quale provvedera' a redigerle l'atto di citazione scritto. Consigliamo di chiamare l'ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando poter fare tale citazione orale. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Detto questo, l'art. 171 parla di "perfezionamento del trasferimento di proprietà". Trattandosi di beni mobili registrati, lei non potrà opporre a terzi il trasferimento di proprietà fino a quando non vi è stata la registrazione al PRA. In breve, lei ha diritto alla restituzione del premio a partire dalla data in cui al PRA risulta registrato il passaggio di proprietà.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se non otterra' quanto le spetta, potra' procedere con una causa presso il suo giudice di pace. Potra' farlo anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): espone oralmente i fatti, presentando la documentazione rilevante e le sue richieste al giudice di pace, il quale provvedera' a redigerle l'atto di citazione scritto. Consigliamo di chiamare l'ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando poter fare tale citazione orale. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti