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Provvigione agenzia immobiliare dopo scadenza mandato
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Lettera 
25 gennaio 2020 0:00
 
Buongiorno,
desidero porre un quesito in materia di acquisto di immobili tramite intermediario.
Qualche mese fa ho fatto una proposta tramite agenzia immobiliare per l’acquisto di un appartamento. Mi è stata rifiutata per l’importo ritenuto basso. Ho fatto una seconda proposta e anche questa è stata rifiutata per la stessa motivazione. Ho ritirato l’assegno depositato presso l’agenzia e ho chiuso i rapporti con la stessa.
Successivamente il mandato con l’agenzia è scaduto e l’appartamento non è stato venduto.
Qualche giorno fa mi sono accorta che è tornato in vendita, ma con un’altra agenzia.
Mi chiedo quindi, visto che le proposte erano state rifiutate e adesso il mandato è stato affidato ad una nuova agenzia per motivi non dipendenti da me e posso acquistare solo attraverso questa, nel caso in cui volessi fare una proposta per un prezzo superiore alla precedente e venisse accettata, devo la provvigione anche alla vecchia agenzia? In questo modo dovrò pagare una doppia provvigione?
Preciso di avere firmato in sede di prima proposta un foglio di impegno proviggionale con la prima agenzia che contiene questa clausola: “il compenso provvigionale vi verrà corrisposto anche in caso di acquisto dell’immobile oggetto del presente incarico da parte del sottoscritto o di soggetti ad esso riconducibili successivamente alla scadenza dell’incarico stesso”
Grazie mille per l’aiuto.
Mariangela, dalla provincia di PA

Risposta:
il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna della parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (1755);
la clausola citata viene messa in contratto per evitare che le parti si mettano d'accordo successivamente alla scadenza del mandato per eludere la provvigione dell'agenzia. Però tale clausola deve avere una durata (in genere 6 mesi dopo la scadenza) altrimenti è nulla, vessatoria poichè limita la libertà di contrarre.
Dato che l'immobile è stato affidato ad un nuovo mediatore, lei non deve pagare alcuna provvigione alla precedente agenzia di mediazione.
 
 
 
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