Cara ADUC
Polizza vita abbinata al mutuo: come esercitare il recesso e fare reclamo
Domanda
5 luglio 2026
Buongiorno, al momento della stipula del mutuo il broker bancario mi ha forzato a stipulare anche una polizza vita facoltativa con la minaccia di non andare a ricevere poi un mutuo adeguato alla mia richiesta.
La polizza risulta comunque annullabile gratuitamente entro 60gg dalla stipula ed io ho inviato come da contratto disdetta tramite per all'indirizzo indicato. Non mi hanno mai risposto dopo 2 settimane circa, ho provato a parlare con l'assistenza telefonica della banca la quale mi rinvia all'azienda esterna con la quale essa ha stipulato la polizza a mio conto, la quale mi rinvia ad un altra azienda sussidiaria la quale non ha contatti telefonici o di altro genere rintracciabili.
La polizza risulta comunque annullabile gratuitamente entro 60gg dalla stipula ed io ho inviato come da contratto disdetta tramite per all'indirizzo indicato. Non mi hanno mai risposto dopo 2 settimane circa, ho provato a parlare con l'assistenza telefonica della banca la quale mi rinvia all'azienda esterna con la quale essa ha stipulato la polizza a mio conto, la quale mi rinvia ad un altra azienda sussidiaria la quale non ha contatti telefonici o di altro genere rintracciabili.
Alexandru dalla provincia di FI
Risposta ADUC
Gentile Alexandru,
Sul primo punto — la presunta pressione a sottoscrivere la polizza come condizione per ottenere il mutuo — occorre una precisazione importante. La normativa (in particolare le disposizioni della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di vendita abbinata di mutui e polizze assicurative) vieta che la concessione del mutuo sia condizionata all'acquisto di una polizza vita dallo stesso intermediario o da un soggetto da esso indicato, salvo che il cliente possa scegliere liberamente un prodotto equivalente sul mercato. Se ciò non le è stato offerto come alternativa, si tratterebbe di una condotta contestabile. Tuttavia, dimostrare la "minaccia" informale è difficile in assenza di documentazione scritta; tenga presente questo elemento se decidesse di procedere.
Sul secondo punto — il recesso — se ha inviato la disdetta entro i 60 giorni previsti dal contratto, nei modi e all'indirizzo indicati nella polizza, e può dimostrarlo (conservi la ricevuta PEC o il numero di protocollo dell'invio), il recesso è validamente esercitato. Il rimbalzo tra banca, compagnia assicurativa e sussidiaria non incide sulla validità della sua comunicazione.
Le consigliamo di agire così: rediga un reclamo scritto formale — separatamente sia alla banca sia alla compagnia assicurativa che ha emesso la polizza — con raccomandata A/R o PEC, citando la data di invio della disdetta, la ricezione avvenuta e l'assenza di risposta. Ciascuna compagnia assicurativa ha l'obbligo di rispondere ai reclami entro 45 giorni. Se dopo tale termine non riceve riscontro o il riscontro è negativo, può presentare ricorso all'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) tramite il sito dell'IVASS, sezione "Reclami". Per il profilo bancario può invece rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Può utilizzare il nostro generatore di moduli per predisporre la lettera di reclamo assicurativo.
Per approfondire: la nostra scheda sull'Arbitro Bancario Finanziario e la nostra scheda sulle procedure di gestione dei reclami per polizze assicurative.
Sul primo punto — la presunta pressione a sottoscrivere la polizza come condizione per ottenere il mutuo — occorre una precisazione importante. La normativa (in particolare le disposizioni della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di vendita abbinata di mutui e polizze assicurative) vieta che la concessione del mutuo sia condizionata all'acquisto di una polizza vita dallo stesso intermediario o da un soggetto da esso indicato, salvo che il cliente possa scegliere liberamente un prodotto equivalente sul mercato. Se ciò non le è stato offerto come alternativa, si tratterebbe di una condotta contestabile. Tuttavia, dimostrare la "minaccia" informale è difficile in assenza di documentazione scritta; tenga presente questo elemento se decidesse di procedere.
Sul secondo punto — il recesso — se ha inviato la disdetta entro i 60 giorni previsti dal contratto, nei modi e all'indirizzo indicati nella polizza, e può dimostrarlo (conservi la ricevuta PEC o il numero di protocollo dell'invio), il recesso è validamente esercitato. Il rimbalzo tra banca, compagnia assicurativa e sussidiaria non incide sulla validità della sua comunicazione.
Le consigliamo di agire così: rediga un reclamo scritto formale — separatamente sia alla banca sia alla compagnia assicurativa che ha emesso la polizza — con raccomandata A/R o PEC, citando la data di invio della disdetta, la ricezione avvenuta e l'assenza di risposta. Ciascuna compagnia assicurativa ha l'obbligo di rispondere ai reclami entro 45 giorni. Se dopo tale termine non riceve riscontro o il riscontro è negativo, può presentare ricorso all'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) tramite il sito dell'IVASS, sezione "Reclami". Per il profilo bancario può invece rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Può utilizzare il nostro generatore di moduli per predisporre la lettera di reclamo assicurativo.
Per approfondire: la nostra scheda sull'Arbitro Bancario Finanziario e la nostra scheda sulle procedure di gestione dei reclami per polizze assicurative.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti