Lunedì 31 agosto 2026
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Cara ADUC

Ordine che risulta consegnato ma non è stato ricevuto

12 giugno 2020
Domanda 12 giugno 2020
Buongiorno,
ho effettuato un ordine su Ebay che è stato spedito tramite corriere GLS.
Ad oggi questo ordine risulta essere stato consegnato anche se in realtà non è stato accettato nè da me nè da nessun altra persona autorizzata al ritiro.
Ho chiesto informazioni al customer service di GLS a riguardo il quale ha aperto un ticket e girato il questito alla sede GLS di riferimento nella mia zona.
In un primo momento mi è stato risposto che hanno consultato il PDA che conferma di aver consegnato il pacco.
Ho quindi chiesto di avere un riscontro richiedendo la prova di avvenuta consegna oppure di parlare con l'addetto alla consegna per sapere dove e a chi avesse effettuato la consegna (specificando che nelle note del tracking è scritto che il pacco è atato consegnato a me, cosa non vera).
A ciò mi è stato risposto che mi devo rivolgere al mittente per effettuare il disconoscimento della firma (cosa che mi sembra inutile, magari sbaglio io a pensarlo,in quanto sul loro sito è specificato che le consegne vengono effettuate senza obbligo di firma per via dell'attuale situazione sanitaria).
Questo mio pensiero l'ho comunicato anche alla sede GLS in risposta alla loro mail senza però ottenere ulteriori risposte.
In tutto ciò non mi hanno mai inviato prova dell'avvenuta consegna e non mi hanno nemmeno fornito un canale per poter contattare il corriere che ha effettuato la consegna.
Volevo avere un vostro parere sulla questione ed eventualmente, se la situazione non dovesse risolversi, sapere se fosse possibile richiedere un rimborso al corriere per la perdita della merce.
Se questo è possibile come mi devo muovere?
In attesa di un vostro riscontro vi porgo cordiali saluti
Stefano, dalla provincia di BS

Risposta ADUC
per l'art. 1687 il vettore ha l’obbligo di riconsegna delle merci al destinatario “nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”. Il luogo di riconsegna è, normalmente, il domicilio del destinatario ma, nel caso in cui il contratto preveda altro luogo, troverà applicazione l’art.1687, co.2 c.c. ai sensi del quale il vettore dovrà dare avviso della consegna delle cose trasportate. Il termine entro il quale le cose trasportate vengono messe a disposizione del destinatario è lasciato alla libera scelta delle parti. Infine, le modalità di trasporto comprendono tutte le operazioni funzionali alla riconsegna e cioè il deposito, la custodia e la conservazione per esempio.
In particolare il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo i casi indicati nell'art. 1693 c.c. e l'accettazione senza riserva da parte del destinatario.
Nel suo caso non c'è la prova della consegna per cui può agire poichè l'art. 1689 prevede diritti del destinatario nei confronti del vettore riguardanti il ritardo o la mancata consegna, per cui invii la richiesta a GLS.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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