Cara ADUC
notifica di atto mediante deposito casa comunale
Domanda
9 gennaio 2019
Buongiorno,
ricevo un "avviso di notifica di atto mediante deposito casa comunale" (ne parlate qui:
https://sosonline.aduc.it/lettera/raccomandata+avviso+notifica+atto
+mediante+deposito_274461.php)
si tratta però evidentemente di un atto che non è stato (nemmeno per un tentativo) inviato al mio indirizzo, bensì mandato in giacenza in un ufficio presso il quale dovrei recarmi a ritirarlo.
Si dice che in caso non lo faccia la notificazione si da' comunque per eseguita ai sensi dell'art 140 cpc.
Contemporaneamente mi compare in casella un avviso di ricevuta che dice che "non avendo reperito l'intestatario dell'atto nè altra persona indicata dall'art 139 cpc si provvede a notificare l'atto sopra indicato, così come descritto dall'art 139 cpc, nelle mani del portinaio sig. xxxxx".
L'art.140 cpc fa riferimento a "incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente".
Quindi il comportamento del mittente (il Comune di Milano) è quello di non consegnare più l'atto a domicilio bensì solo presso una sede di propria comodità, prendendo come pretesto l'irreperibilità del destinatario. Salvo poi consegnargli una nota, il che dimostra l'effettiva reperibilità del destinatario stesso.
E' regolare un comportamento simile? Perché il Comune di Milano decide arbitrariamente di non consegnarmi più l'atto a domicilio (costringendomi a recarmi a recuperarlo) quando io sono regolarmente reperibile, anche per dimostrazione del deposito della notifica stessa?
Grazie e saluti
Andrea, dalla provincia di MI
ricevo un "avviso di notifica di atto mediante deposito casa comunale" (ne parlate qui:
https://sosonline.aduc.it/lettera/raccomandata+avviso+notifica+atto
+mediante+deposito_274461.php)
si tratta però evidentemente di un atto che non è stato (nemmeno per un tentativo) inviato al mio indirizzo, bensì mandato in giacenza in un ufficio presso il quale dovrei recarmi a ritirarlo.
Si dice che in caso non lo faccia la notificazione si da' comunque per eseguita ai sensi dell'art 140 cpc.
Contemporaneamente mi compare in casella un avviso di ricevuta che dice che "non avendo reperito l'intestatario dell'atto nè altra persona indicata dall'art 139 cpc si provvede a notificare l'atto sopra indicato, così come descritto dall'art 139 cpc, nelle mani del portinaio sig. xxxxx".
L'art.140 cpc fa riferimento a "incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente".
Quindi il comportamento del mittente (il Comune di Milano) è quello di non consegnare più l'atto a domicilio bensì solo presso una sede di propria comodità, prendendo come pretesto l'irreperibilità del destinatario. Salvo poi consegnargli una nota, il che dimostra l'effettiva reperibilità del destinatario stesso.
E' regolare un comportamento simile? Perché il Comune di Milano decide arbitrariamente di non consegnarmi più l'atto a domicilio (costringendomi a recarmi a recuperarlo) quando io sono regolarmente reperibile, anche per dimostrazione del deposito della notifica stessa?
Grazie e saluti
Andrea, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
l'art. 139 cpc dispone che in mancanza del destinatario e delle persone precedentemente indicate, l'ufficiale giudiziario consegna la copia dell'atto al portiere dello stabile. Il portiere deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo raccomandata.
Quindi è stata spedita la racc.ta a/r da parte dell'ufficiale giudiziario, riguardante la notifica dell'atto, di cui è stato lasciato l'avviso di deposito presso l'ufficio comunale, in quanto evidentemente il destinatario (cioè Lei) era irreperibile in quanto assente. (art. 140 cpc)
Tutte le attestazioni dell'Ufficiale giudiziario sono coperte dalla veridicità di atto pubblico fino a querela di falso, in quanto egli è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Pertanto sembra che la notifica dell'atto si sia perfezionata col mancato ritiro entro il termine indicato.
Quindi è stata spedita la racc.ta a/r da parte dell'ufficiale giudiziario, riguardante la notifica dell'atto, di cui è stato lasciato l'avviso di deposito presso l'ufficio comunale, in quanto evidentemente il destinatario (cioè Lei) era irreperibile in quanto assente. (art. 140 cpc)
Tutte le attestazioni dell'Ufficiale giudiziario sono coperte dalla veridicità di atto pubblico fino a querela di falso, in quanto egli è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Pertanto sembra che la notifica dell'atto si sia perfezionata col mancato ritiro entro il termine indicato.
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