Cara ADUC
IVA SU T.I.A.
Domanda
23 dicembre 2014
Buongiorno,
nel mese di settembre, ho avanzato richiesta di rimborso dell’iva indebitamente incassata sulla TIA negli anni 2005-2012 (circa EUR.
120) al mio comune di residenza.
Sin dal 2009, con Sentenza n. 238 del 24 luglio, la Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che “le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è
inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU” con l’ovvia conseguenza di non poter rappresentare presupposto impositivo per l’esazione di altro tributo ovvero dell’IVA.
Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3756 del marzo 2012, si è pronunciata sulla natura giuridica della Tariffa di igiene ambientale, confermandone la natura tributaria e chiarendo che, proprio per effetto di tale natura gli importi richiesti a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva. Nonostante quanto sopra il comune risponde negativamente alla mia istanza perché “l’iva risultava essere dovuta come stabilito dall’art. 14, comma 33, del DL 31 maggio 2010 n° 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. Vi chiedo:
1) Sono fondate le mie ragioni o ha ragione il comune?
2) qualora volessi continuare con la mia richiesta a quale organismo giudiziario mi dovrei rivolgere? Al giudice di pace o ad altri? Quali sono le modalità?
Grazie
Daniele, da Albano Sant'alessandro (BG)
nel mese di settembre, ho avanzato richiesta di rimborso dell’iva indebitamente incassata sulla TIA negli anni 2005-2012 (circa EUR.
120) al mio comune di residenza.
Sin dal 2009, con Sentenza n. 238 del 24 luglio, la Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che “le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è
inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU” con l’ovvia conseguenza di non poter rappresentare presupposto impositivo per l’esazione di altro tributo ovvero dell’IVA.
Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3756 del marzo 2012, si è pronunciata sulla natura giuridica della Tariffa di igiene ambientale, confermandone la natura tributaria e chiarendo che, proprio per effetto di tale natura gli importi richiesti a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva. Nonostante quanto sopra il comune risponde negativamente alla mia istanza perché “l’iva risultava essere dovuta come stabilito dall’art. 14, comma 33, del DL 31 maggio 2010 n° 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. Vi chiedo:
1) Sono fondate le mie ragioni o ha ragione il comune?
2) qualora volessi continuare con la mia richiesta a quale organismo giudiziario mi dovrei rivolgere? Al giudice di pace o ad altri? Quali sono le modalità?
Grazie
Daniele, da Albano Sant'alessandro (BG)
Risposta ADUC
la situazione e', allo statp, un po' "sospesa". Qui trova i riferimenti per farsi un'idea: http://sosonline.aduc.it/modulo/rimborso+iva+non+dovuta+sulla+tia+tariffa+igiene_20118.php
Per continuare, deve rivolgersi al giudice di pace. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Per continuare, deve rivolgersi al giudice di pace. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti